CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 07622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24736/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C14 Z700P), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 223, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56T13 E483W) e LABANCA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62P48 E483E), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via dei Radiotelegrafisti n. 28, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 419/2020, pubblicata il 16 luglio 2020; R.G.N. 24736/21 C.C.10/02/2023 Possesso – Azione di reintegrazione – Termine di decadenza udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 21 aprile 2005, ai sensi dell’art.703 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Lagonegro, chiedendo che fossero reintegrati nel possesso dell’appezzamento di terreno sito in Comune di Lagonegro, contrada Vaieto, censito in catasto terreni al foglio n. 71, particella n. 206, oggetto dell’atto di compravendita del 24 novembre 2001, di cui erano stati spogliati il 3 aprile 2005 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano scaricato del pietrame nel suddetto terreno e avevano apposto dei paletti di ferro oltre i limiti del confine, impedendo l’uso di tale bene. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e DelVecchio Giovanni, i quali resistevano alla domanda possessoria, eccependo preliminarmente l’intervenuta decadenza dell’azione per decorso del termine annuale (poiché i paletti erano stati installati almeno dall’anno 2002); nel merito, rilevavano l’infondatezza della pretesa, avendo gli stessi sempre posseduto la porzione di terreno controversa. All’esito dello svolgimento della fase sommaria, con ordinanza del 31 agosto 2005, era emesso l’interdetto possessorio e, per l’effetto, era ordinato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di reintegrare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel possesso dell’area in contestazione mediante la rimozione dei paletti e del pietrame apposti; era altresì disposto il prosieguo del giudizio possessorio attraverso l’apertura della fase relativa al merito possessorio, con fissazione della relativa udienza di trattazione. Quindi, con sentenza n. 239/2013, depositata il 25 giugno 2013, il Tribunale adito rigettava la domanda di spoglio e, per l’effetto, revocava l’ordinanza possessoria emessa a conclusione della fase interinale. In proposito, la pronuncia deduceva che vi era assoluta incertezza in ordine all’individuazione degli effettivi possessori dell’area e all’epoca di installazione dei paletti al confine con la strada, senza che la documentazione in atti fosse in grado di chiarire i termini della vicenda. 2.–Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali lamentavano l’errata valutazione delle deposizioni testimoniali e del corredo documentale in atti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano che l’impugnazione fosse dichiarata inammissibile ovvero rigettata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Potenza, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieval’appello e, per l’effetto, disponeva la reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel possesso dell’area controversa oggetto di spoglio, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione del pietrame e dei paletti di ferro con filo spinato posti sull’area emarginata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il Tribunale si era limitato a prendere semplicemente atto delle divergenti dichiarazioni testimoniali, senza operare nessuna concreta valutazione circa l’attendibilità delle dichiarazioni rese da ciascun teste; b) che, avendo riguardo al tenore delle deposizioni rese, era maggiormente credibile la descrizione fornita dai testi citati dai ricorrenti; c) che anche la prodotta perizia tecnica di parte dava atto dello sconfinamento degli appellati nella proprietà degli appellanti, con precipuo riguardo all’area identificata nella planimetria di colore blu, posta in adiacenza e in rilievo rispetto alla strada; d) che le spese di lite dovevano essere liquidate per entrambi i gradi di giudizio applicando i valori medi – con esclusione dei compensi per la fase di trattazione e istruttoria relativamente al giudizio d’appello – con riferimento allo scaglione compreso da euro 5.200,01 fino ad euro 26.000,00. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per asserita tardività. E ciò perché, atteso che l’instaurazione del giudizio di primo grado, attraverso il deposito del ricorso introduttivo del procedimento possessorio, risale al 21 aprile 2005, nella fattispecie il termine lungo per proporre ricorso in cassazione era pari ad un anno, termine in concreto osservato (tenendo conto dei periodi feriali: sulla doppia applicazione del periodo feriale Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2978 del 20/03/1998; Sez. 3, Sentenza n. 20817 del 29/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 3613 del 11/04/1987). A fronte della pubblicazione della pronuncia d’appello il 16 luglio 2020, il ricorso per cassazione è stato, infatti, notificato il 14 settembre 2021. Ora, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, primo comma, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 19979 del 27/07/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015; Sez. 6-5, Ordinanza n. 15741 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 17/04/2012). D’altronde, nei procedimenti possessori e cautelari, l’eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, fissata dall’art. 3 della legge n. 742/1969, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario di cui al r.d. n. 12/1941, opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell’urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella d’impugnazione, trova applicazione la regola generale della sospensione di tali termini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3955 del 18/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 14/06/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2591 del 22/02/2002; Sez. 2, Sentenza n. 2102 del 30/03/1984). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorren te denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 116, primo comma, c.p.c., in relazione agli artt. 1168, 1170, 2697, primo comma, 2699, 2700 e 2712 c.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul valore di prova legale, ovvero mancato di attribuire valore di prova legale, alle foto versate in atti, aventi data certa risalente al 24 giugno 2002 e non disconosciute, nonché al verbale dei Carabinieri di Lagonegro del 24 giugno 2002, in ordine all’attestazione dello stato dei luoghi, da cui si sarebbe dovuta desumere la decadenza dell’azione possessoria proposta. 3.– Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 2712 e 2697, primo comma, c.c., in relazione agli artt. 1168 e 1170 c.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte distrettuale valorizzato il fatto storico principale dedotto, ossia l’esercizio nell’area controversa del potere di fatto mediante l’infissione dei paletti a sua delimitazione perlomeno dal 2002. 4.–Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 115, secondo comma, c.p.c. e 2729, primo comma, c.c., in relazione agli artt. 2712, 1168, 1170 e 2697, primo comma, c.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale disconosciuto l’esercizio del possesso nell’area controversa mediante l’infissione dei paletti prima della realizzazione del muro costruito nell’anno 2001, come sarebbe stato ricavabile dalle foto prive di data certa che ritraevano la presenza dei paletti e del muro di sostegno, realizzato appunto nell’anno 2001. 5.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., della violazione degli artt. 115, primo comma, prima parte, e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1168, 1170, 2697, primo comma, e 2712 c.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’appello considerato esistente l’esercizio del possesso nell’area controversa, posta in adiacenza ed in rilievo rispetto alla strada, in svariati modi, almeno sin dal 2002, mediante l’uso di un cancelletto di accesso e la pulizia dell’area stessa, come sarebbe emerso dagli atti difensivi allegati in causa e in particolare dall’atto di appello delle controparti e dalla relazione peritale del geometra Acquarulo, risalente all’anno 2002. 6.– Con il quinto motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 115, primo comma, seconda parte, c.p.c., in relazione agli artt. 1168, 1170 e 2697, primo comma, c.c., per avere il Giudice del gravame non considerato il fatto pacifico, perché non contestato dalle controparti, secondo cui l’odierno ricorrente avrebbe utilizzato l’area posta in adiacenza e in rilievo rispetto a detta strada (colorata in blu sulla planimetria Acquarulo) tramite un cancelletto da cui accedeva. 7.–Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione agli artt. 1168 e 1170 c.c., per avere il Giudice dell’impugnazione ritenuto tempestiva l’azione possessoria ed esistente il possesso sull’area in favore degli appellanti, benché quest’ultimi, con l’atto di appello, non avessero impugnato la parte motiva della sentenza del Tribunale di Lagonegro, che avrebbe accertato che l’area in questione, fin dal 2002, sarebbe stata utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA]. 8.– Il settimo motivo investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1142 e 2728, primo comma, c.c., in relazione agli artt. 1168, 1170 e 2697, primo comma, c.c., per avere la Corte di merito mancato di applicare il ragionamento presuntivo, in forza del quale, essendo stati i paletti apposti sul terreno in questione prima della costruzione del muro di sostegno a monte dell’area controversa ed essendo stato tale ultimo muro realizzato nell’anno 2001, si sarebbe dovuto ritenere che anche l’infissione dei paletti risaliva ad epoca precedente a tale anno. A fronte del possesso all’attualità si sarebbe dovuto altresì presumere il possesso intermedio. 9.– L’ottavo motivo rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 116, primo comma, seconda parte, c.p.c. nonché degli artt. 2702, 2733, 2735 c.c., e 214, primo comma, 215, secondo comma, e 229 c.p.c. nonché 101, seconda parte, Cost., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul valore di prova legale, ovvero omesso di attribuire valore di prova legale, alla scrittura privata del 20 settembre 2002, con la quale le controparti chiedevano all’odierno ricorrente l’autorizzazione al transito su un terreno di sua proprietà per la realizzazione del muro di contenimento in questione, nonché alla confessione giudiziale e stragiudiziale, resa dal [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di appello e nella memoria difensiva del 24 marzo 2003, con i quali, appunto, avrebbe riconosciuto di aver realizzato il muro di sostegno in data 20 settembre 2002. 10.– I suesposti motivi – che possono essere affrontat i congiuntamente –sono inammissibili per più ordini di motivi. In disparte l’indebita commistione, nell’unitaria articolazione dei motivi, di plurimi e contrastanti rilievi sulla violazione di legge e sull’omesso esame di fatti decisivi, nella sostanza, i mezzi di critica mirano a conseguire una rivalutazione dei fatti storici, preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). Né è sindacabile in sede di legittimità l’apprezzamento (recte il convincimento) della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, attenendo tale aspetto al potere valutativo rimesso al giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018). Ed ancora, quanto al mancato riferimento al ragionamento inferenziale, proprio delle presunzioni hominisex art. 2729 c.c. (e non legali, come affermato dal ricorrente), la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi soltanto quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018). In ordine al richiamato rapporto redatto dai Carabinieri, il verbale di accertamento del pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014; Sez. 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008). In altri termini, nel processo civile, l’atto pubblico va annoverato tra le prove legali, per quel che riguarda l’ “estrinseco”, ovvero per tutte le attività avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, incluso l’avvenuto rilascio di dichiarazioni, non per l’ “intrinseco”, cioè per la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ovvero delle valutazioni espresse. Ebbene, nessun elemento avente valenza di prova legale può desumersi dal richiamato verbale in ordine al fatto che i paletti rilevati in data 24 giugno 2002 fossero collocati nella stessa posizione in cui si trovavano al momento del denunciato spoglio (denuncia avvenuta nel 2005). Medesima conclusione vale per i rilievi fotografici con asserita data certa. Infatti, sebbene le riproduzioni fotografiche costituiscano prova precostituita della loro conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che le ha prodotte intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9977 del 23/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 8682 del 09/04/2009; Sez. 1, Sentenza n. 2780 del 13/02/2004; Sez. 2, Sentenza n. 6322 del 26/06/1998), la mera illustrazione di un’area recintata attraverso dei paletti non è affatto indicativa della corrispondenza di quest’area, così come delimitata, al terreno rispetto al quale è stato reclamato lo spoglio. Né l’istante ha addotto alcun elemento da cui ricavare la convinzione della certezza dell’epoca a cui tali fotografie risalissero. 11.– Con il nono motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 15, primo comma, ultima parte, 113 e 91, primo comma, prima parte, c.p.c., in relazione all’art. 5, primo comma, del d.m. n. 55/2014 (e al d.m. n. 140/2012), per avere la Corte di merito applicato erroneamente i parametri previsti dal predetto d.m. ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, non tenendo conto del valore effettivo della causa. Sul punto, l’istante obietta che il Giudice del gravame avrebbe liquidato le spese di lite in base allo scaglione compreso da euro 5.200,01 fino ad euro 26.000,00 mentre avrebbe dovuto applicare, trattandosi di causa possessoria – assimilabile alle cause sui diritti reali relative a beni immobili –, ai fini della determinazione del valore, il reddito dominicale di euro 2,499 (risultante dall’atto di compravendita del 24 novembre 2001, pag. 2, prodottodalle controparti quale allegato 1) e moltiplicarlo per 50, sicché il valore della causa avrebbe dovuto essere ricompreso entro lo scaglione che va fino a euro 1.100,00. 11.1.–La doglianza è fondata nei termini che seguono. Anzitutto, non essendovi alcuna disposizione che attribuisca alle cause possessorie un determinato valore, detto valore deve essere individuato attraverso l’applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 24644 del 22/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 6759 del 05/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 38 del 17/01/1963). Era, dunque, utilizzabile, ai fini della determinazione del valore della causa, il reddito dominicale risultante dagli atti – e debitamente indicato dal ricorrente –, che avrebbe dovuto essere moltiplicato per 200, ai sensi dell’art. 15, primo comma, primo aliena, c.p.c., trattandosi di causa possessoria in cui è stato reclamato il possesso di un’area ad immagine dell’esercizio del diritto di proprietà, il che avrebbe determinato un valore della causa diverso da quello prospettato dalla Corte territoriale. D’altronde, sono stati gli stessi ricorrenti in possessorio, sin dall’instaurazione della fase sommaria, a reclamare la reintegrazione nella signoria di fatto sulla res emarginata sulla scorta del citato atto pubblico di compravendita dei terreni contesi del 24 novembre 2001. Ora, l’art. 15, terzo comma, c.p.c. si riferisce al reddito dominicale o alla rendita catastale dell’immobile all’atto della proposizione della domanda. In mancanza, il giudice deve determinare il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e, se questi non offrono elementi di stima, il valore della causa si ritiene indeterminabile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1621 del 19/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15916 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 7409 del 14/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 10810 del 26/05/2015). Ne discende che, ai fini della determinazione del valore e della conseguente individuazione dello scaglione in forza del quale dovevano essere liquidati i compensi, potevano essere utilizzate le risultanze degli atti, i cui dati erano precostituiti e disponibili fin dall’inizio del processo, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti in corso di istruzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30081 del 19/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 7615 del 14/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 4784 del 27/07/1988; Sez. 2, Sentenza n. 5152 del 12/06/1987). 12.– In definitiva, i primi otto motivi del ricorso devono essere dichiarati inammissibili mentre il nono motivo deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione acco