CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza resa in data 03/03/2011 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile in data 08/07/2011, con la quale l'imputato era stato condannato per la contravvenzione prevista e punita dagli artt. 44, 94, 95 e 71 del DPR 380/2001, accertata il 16/11/2007; e che la revoca veniva disposta di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., in quanto [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato con sentenza resa in data 07/04/2014 dal Tribunale di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 27/04/2017, per aver commesso il reato di associazione mafiosa dal febbraio 2008 al marzo 2013. Rilevato che nel ricorso proposto dall'interessato, tramite il difensore di fiducia, si deducono, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il collegio avrebbe errato nel ritenere sussistenti i presupposti per la revoca del beneficio de quo, sia perché il delitto di associazione mafiosa non può essere considerato della stessa "indole" della contravvenzione in materia edilizia, sia perché tra il passaggio in giudicato delle due sentenze sono decorsi più di cinque anni. Ritenuto che le doglianze mosse dal difensore siano manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Rilevato, invero, che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, sentenza n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383); - che sempre a detti fini è necessario che la condotta di reato si sia manifestata anche durante il periodo corrispondente, nel caso di specie, al biennio di esperimento (Sez. 1, sentenza n. 5232 del 10/11/2020, Rv. 280756); - che la protrazione della condotta del reato permanente di associazione mafiosa è avvenuta sino al marzo del 2013, dunque prima del decorso del termine di due anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza (08/07/2011). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. ,c131 2 z Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre