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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1988

Cassazione n. 29921/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 56, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ed è manifestamene infondato, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità.

Invero, risponde di furto consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità del bene anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, come avvenuto nel caso di specie e correttamente rilevato dai giudici di merito (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544); - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 56, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ed è manifestamene infondato, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Invero, risponde di furto consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità del bene anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, come avvenuto nel caso di specie e correttamente rilevato dai giudici di merito (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544); - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 29921/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris