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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29196/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6816/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 8941/05/2 0 21 , depositata in data 11 ottobre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Diniego rimb.

IRPEF 1990-1991-

1. L a contribuente impugnava il silenzio - ri fiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973 per il 90% delle imposte pagate dallastessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stata, la dett a contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i della Regione Sicilia colpit i d al sisma dell’anno 1990.

2. La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso della contribuente, dichiarando il diritto della stessa al rimborso del 90% dell’Irpef versata negli anni 1990, 1991, 1992, pari alla somma di € 2.631,30 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

3. Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia.

4. Con sentenza n. 3550/05/2018, depositata in data 30 agosto 2018, la C.t.r. adita respingeva il gravame condannando in via definitiva l’ufficio a pagare alla contribuente anche il residuo di quanto inizialmente versato a titolo di rimborso del 90% dei tributi.

5. Malgrado il passaggio in giudicato della sentenza, seguiva il versamento da parte dell’Ufficio di soli € 1.429,79.

6. Alla medesima C.t.r. della Sicilia –in ottemperanza – ricorreva la contribuente per ottenere il pagamento di cui alla sentenza n. 3550/05/2018, nella misura residua e l’Ufficio resisteva con controdeduzioni.

7. Il giudice dell’ottemperanza rigettava il ricorso con sentenza n. 8941/05/2021, depositata in data 11 ottobre 2021.

8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Ufficio ha resistito con controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2023,per la quale parte ricorrente ha depositat o memori a .

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione della legge, oltre che omessa motivazione, in ordine alla applicazione retroattiva al caso di specie di quanto disposto dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha omesso di considerare che, al momento della decisione oggi impugnata, l'ammontare delle somme messe a disposizione dallo Stato copre ampiamente l'ammontare del rimborso di tutte le istanze presentate.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione della legge, oltre che omessa motivazione, in ordine all’applicazione al caso di specie di quanto disposto dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C .t.r. ha statuito in violazione del principio di uguaglianza, operando una ingiustificata discriminazione a danno di quei contribuenti che, rispettosi delle disposizioni tributarie vigenti al tempo, abbiano pagato l’imposta senza agevolazioni rispetto a quelli che, in assenza di una norma chiarificatrice o addirittura in violazione della normativa sugli aiuti di stato, hanno usufruito di agevolazioni al tempo non esplicitamente spettanti.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione di legge, oltre che omessa motivazione, in ordine al rimborso» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha applicato una normativa sopravvenuta che non può assolutamente inci dere retroattivamente sul giudicato ormai formatosi.

2. Il primo motivo è fondatonei termini di seguito precisati.

Va premesso che, seppure il ricorso sia qualificato dalla ricorrente come ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per violazione di legge, lo stesso deve ritenersi – di là anche dagli impropri riferimenti terminologici contenuti in ciascun motivo di ricorso - proposto in relazione alla deduzione del vizio di error in procedendo secondo quella che ̀ l’interpretazione ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte del disposto dell’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992 (cfr., ex multis, più di recente, Cass. sez. trib., ord. 5 maggio 2023, n. 11871).

Ciò premesso, la ricorrente si duole dell’applicazione che la C.t.r. ha operato della normativa di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017, avendo tenuto conto che la sopravvenuta disciplina limitava i fondi destinati ai rimborsi, con dimezzamento di quanto dovuto, e in ogni caso prevedeva l’erogazione sino ad esaurimento degli stessi.

Parte ricorrente, segnatamente, ritiene che «l’art. 16-octies citato ha creato un’evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno usufruito del rimborso nella misura del 90% sotto la vigenza dell’originaria formulazione del comma 665 della legge n. 190/2014 e quelli che invece si sono visti e si vedranno ridotto o addirittura azzerato il proprio diritto al rimborso pur essendo identiche le fattispecie disciplinate dal legislatore; inoltre, con la nuova formulazione del comma 665, vi sarebbe la violazione del principio di ragionevolezza in quanto il legislatore da un lato aveva riconosciuto il diritto al rimborso nella misura del 90% proprio perché l’agevolazione introdotta a suo tempo prevedeva la riduzione in tal misura dell’obbligazione tributaria e dall’altro escluderebbe la ripetibilità della maggiore imposta indebitamente versata e/o trattenuta» nonché che « l'ammontare delle somm e messe a disposizione dallo Stato copre ampiamente l'ammontare del rimborso di tutte le istanze presentate».

2.1. Quanto alla portata delle ricadute applicative dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con legge n. 123 del 2017, sulla sentenzad'ottemperanza, valgono le considerazioni che seguono.

La norma ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che attualmente prevede che «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiapresentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.

Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione.

Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate.

In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma».

2.2. Senonché la norma, contenente una previsione di regolamentazione del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, ma le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto.

In particolare, la norma ha fissato un fondo di spesa (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso sarebbe decurtato al 50%.

2.3. Pertanto, ̀ necessario che il giudice dell’ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo della stessa attuazione, per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all'art. 14, comma 2, del d.l. 31/12/1996, n. 669 convertito nella legge 28/12/1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1/10/2002 e 24/06/2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'amministrazione può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di “anticipare” le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16289; Cass. 23/05/2022, n. 16659; Cass. 07/06/2022, n. 18358; Cass. 10/06/2022, n. 18716)– così Cass., n. 21324/2023.

2.4. A lla luce di quanto esposto, la C.t.r. siciliana in sede di ottemperanza, non si è attenuta al superior e principi o laddove ha sostanzialmente escluso il diritto della ricorrente all’ottenimento dell’intera somma chiesta a rimborso esclusivamente «avuto riguardo alla sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati in relazione al pagamento integrale dei rimborsi in questione, per come dimostrato dalla certificazione del MEF n. 7042 del 23.02.2021 versata in atti».

3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento dei restanti.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata vacassata ed il giudizio va rinviato innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado delle Sicilia – sezione staccata di Catania -, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, uniformandosi al principio di diritto sopra indicato,nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6816/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 8941/05/2 0 21 , depositata in data 11 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Diniego rimb. IRPEF 1990-1991- 1. L a contribuente impugnava il silenzio - ri fiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973 per il 90% delle imposte pagate dallastessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stata, la dett a contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i della Regione Sicilia colpit i d al sisma dell’anno 1990. 2. La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso della contribuente, dichiarando il diritto della stessa al rimborso del 90% dell’Irpef versata negli anni 1990, 1991, 1992, pari alla somma di € 2.631,30 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 3. Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia. 4. Con sentenza n. 3550/05/2018, depositata in data 30 agosto 2018, la C.t.r. adita respingeva il gravame condannando in via definitiva l’ufficio a pagare alla contribuente anche il residuo di quanto inizialmente versato a titolo di rimborso del 90% dei tributi. 5. Malgrado il passaggio in giudicato della sentenza, seguiva il versamento da parte dell’Ufficio di soli € 1.429,79. 6. Alla medesima C.t.r. della Sicilia –in ottemperanza – ricorreva la contribuente per ottenere il pagamento di cui alla sentenza n. 3550/05/2018, nella misura residua e l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 7. Il giudice dell’ottemperanza rigettava il ricorso con sentenza n. 8941/05/2021, depositata in data 11 ottobre 2021. 8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2023,per la quale parte ricorrente ha depositat o memori a . Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione della legge, oltre che omessa motivazione, in ordine alla applicazione retroattiva al caso di specie di quanto disposto dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha omesso di considerare che, al momento della decisione oggi impugnata, l'ammontare delle somme messe a disposizione dallo Stato copre ampiamente l'ammontare del rimborso di tutte le istanze presentate. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione della legge, oltre che omessa motivazione, in ordine all’applicazione al caso di specie di quanto disposto dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C .t.r. ha statuito in violazione del principio di uguaglianza, operando una ingiustificata discriminazione a danno di quei contribuenti che, rispettosi delle disposizioni tributarie vigenti al tempo, abbiano pagato l’imposta senza agevolazioni rispetto a quelli che, in assenza di una norma chiarificatrice o addirittura in violazione della normativa sugli aiuti di stato, hanno usufruito di agevolazioni al tempo non esplicitamente spettanti. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione di legge, oltre che omessa motivazione, in ordine al rimborso» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha applicato una normativa sopravvenuta che non può assolutamente inci dere retroattivamente sul giudicato ormai formatosi. 2. Il primo motivo è fondatonei termini di seguito precisati. Va premesso che, seppure il ricorso sia qualificato dalla ricorrente come ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per violazione di legge, lo stesso deve ritenersi – di là anche dagli impropri riferimenti terminologici contenuti in ciascun motivo di ricorso - proposto in relazione alla deduzione del vizio di error in procedendo secondo quella che ̀ l’interpretazione ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte del disposto dell’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992 (cfr., ex multis, più di recente, Cass. sez. trib., ord. 5 maggio 2023, n. 11871). Ciò premesso, la ricorrente si duole dell’applicazione che la C.t.r. ha operato della normativa di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017, avendo tenuto conto che la sopravvenuta disciplina limitava i fondi destinati ai rimborsi, con dimezzamento di quanto dovuto, e in ogni caso prevedeva l’erogazione sino ad esaurimento degli stessi. Parte ricorrente, segnatamente, ritiene che «l’art. 16-octies citato ha creato un’evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno usufruito del rimborso nella misura del 90% sotto la vigenza dell’originaria formulazione del comma 665 della legge n. 190/2014 e quelli che invece si sono visti e si vedranno ridotto o addirittura azzerato il proprio diritto al rimborso pur essendo identiche le fattispecie disciplinate dal legislatore; inoltre, con la nuova formulazione del comma 665, vi sarebbe la violazione del principio di ragionevolezza in quanto il legislatore da un lato aveva riconosciuto il diritto al rimborso nella misura del 90% proprio perché l’agevolazione introdotta a suo tempo prevedeva la riduzione in tal misura dell’obbligazione tributaria e dall’altro escluderebbe la ripetibilità della maggiore imposta indebitamente versata e/o trattenuta» nonché che « l'ammontare delle somm e messe a disposizione dallo Stato copre ampiamente l'ammontare del rimborso di tutte le istanze presentate». 2.1. Quanto alla portata delle ricadute applicative dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con legge n. 123 del 2017, sulla sentenzad'ottemperanza, valgono le considerazioni che seguono. La norma ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che attualmente prevede che «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiapresentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma». 2.2. Senonché la norma, contenente una previsione di regolamentazione del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, ma le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto. In particolare, la norma ha fissato un fondo di spesa (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso sarebbe decurtato al 50%. 2.3. Pertanto, ̀ necessario che il giudice dell’ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo della stessa attuazione, per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all'art. 14, comma 2, del d.l. 31/12/1996, n. 669 convertito nella legge 28/12/1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1/10/2002 e 24/06/2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'amministrazione può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di “anticipare” le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16289; Cass. 23/05/2022, n. 16659; Cass. 07/06/2022, n. 18358; Cass. 10/06/2022, n. 18716)– così Cass., n. 21324/2023. 2.4. A lla luce di quanto esposto, la C.t.r. siciliana in sede di ottemperanza, non si è attenuta al superior e principi o laddove ha sostanzialmente escluso il diritto della ricorrente all’ottenimento dell’intera somma chiesta a rimborso esclusivamente «avuto riguardo alla sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati in relazione al pagamento integrale dei rimborsi in questione, per come dimostrato dalla certificazione del MEF n. 7042 del 23.02.2021 versata in atti». 3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento dei restanti. 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata vacassata ed il giudizio va rinviato innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado delle Sicilia – sezione staccata di Catania -, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, uniformandosi al principio di diritto sopra indicato,nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della
Sentenza Cassazione n. 29196/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris