Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13711/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14561/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo procuratore del 14 maggio 2019, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la quale elegge domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 57 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATEin persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - MINISTERO DELL’ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE e.p.e. –intimati – avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale del Veneton. 1154/2017, depositata il 13 novembre 2017 ; udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Sulla base di quanto indicato nell’atto introduttivo del presente giudizio, in data 8 ottobre 2013Lorenzino Infanti rivolse all’Agenzia delle entrate un'istanza di rimborso delle ritenute Irpef sulle competenze che gli erano state erogate nel gennaio del 2009, dopo che egli era cessato dal servizio dal Banco di Napoli (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), maturando, a seguito di conciliazione giudiziale con riconoscimento di esodo incentivato, il diritto alla corresponsione di una somma una tantum erogata dal fo ndo complementare per il personale dell’istituto di credito.

A fondamento dell’istanza, l’Infanti lamentò il fatto che sulla somma doveva essere applicata un’aliquota dimezzata in applicazione delle norme sugli incentivi all’esodo; osservò, inoltre, che non era stata tenuta in considerazione la sua effettiva anzianità di servizio, che la base imponibile andava calcolata previa detrazione di una franchigia del 12,50% sul reddito da pensione e che, nell’anno 2008, sul medesimo reddito egli aveva già versato l’Irpef per l’importo di €27.431,59, che non risultava essere stato scomputato.

L’Agenzia delle entrate, formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, notificò poi all’Infanti anche un avviso di irregolarità, con il quale, premesso il rilievo di un proprio errore di calcolo nelle ritenute Irpef, chiedeva il pagamento dell’ulteriore importo di € 5.413,52.2.

Con separati ricorsi, il contribuente impugnò il silenzio-rifiuto e l’ulteriore avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, estendendo il contraddittorio, nelle rispettive sedi, al sostituto d’imposta [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito Agenzia delle entrate Riscossione e.p.e.), dalla quale aveva ricevuto la notifica di una cartella di pagamento conseguente all’avviso di irregolarità.

La C.T.P., disposta una consulenza tecnica d’ufficio, ne condivise gli esiti affermando l’esistenza di un saldo a debito del contribuente per € 3.261,00, ritenendo per il resto sussistenti i presupposti della ritenuta operata.

L’Infanti appellò la sentenzainnanzi alla C.T.R. del Veneto che, con la decisione indicata in epigrafe, respinse il gravame.

I giudici regionali ritennero anzitutto che la domanda di rimborso formulata in primo grado dal contribuente, avente natura di domanda riconvenzionale, fosse per ciò solo inammissibile.

Quindi, ribadito che il giudizio aveva ad oggetto «esclusivamente quanto residua dall’iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento», affermarono di condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico nominato dai giudici di primo grado.

3. La sentenza d’appello è impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.

Considerato che:

1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, la sentenza d’appello avrebbe errato nel qualificare come “domanda riconvenzionale” la sua impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso; si sarebbe trattato, infatti, di domanda congiunta a quella di impugnazione dell’atto impositivo successivamente notificatogli, come del resto ben evidente alla stessa Agenzia delle entrate, che nel giudizio di appello non aveva mai eccepito l’inammissibilità della domanda di rimborso.

2. Anche il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Il ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano pronunziato sulla domanda da lui formulata nei confronti del sostituto d’imposta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

3. Con il terzo motivo, denunziando violazione dell’art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicabilità al caso di specie di tale previsione, che assoggetta le somme percepite a titolo di incentivo all’esodo ad aliquota dimidiata.

Tale esclusione sarebbe stata disposta con acritico riferimento alla sentenza di primo grado; quest’ultima, in ogni caso, aveva errato nel ritenere applicabile la disposizione in parola soltanto in presenza di alcuni requisiti di anzianità, nel caso di specie non sussistenti.

4. Con il quarto motivo, denunziando violazione degli artt. 16, 17, 19, 47, 48 e 50 TUIR, nonché dell’intera l. 8 agosto 1995, n. 335, il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui non ha applicato la franchigia del 12,5% sulla base imponibile, pur in presenza di una prestazione previdenziale erogata in forma di trattamento periodico. 5.

Con il quinto mezzo, denunziando violazione degli artt. 19 e ss.

TUIR, critica la sentenza d’appello nella parte in cui, conformandosi alla statuizione di primo grado, ha calcolato il suo periodo di anzianità lavorativa in trentasei anni e sei mesi, senza tener conto delle circostanze da lui dedotte, quali il quinquennio di “anzianità convenzionale”, il periodo interessato da ricoveri e le annualità maturate presso altri datori di lavoro.

6. Il sesto motivo deduce nuovamente nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

La censura ha ad oggetto il rilievo dell’esistenza di un importo assoggettato a duplice imposizione Irpef –sia nel 2008, sia nel 2009, con la tassazione del trattamento corrisposto in unica soluzione –e del conseguente credito a favore del contribuente; la C.T.R., infatti, avrebbe dichiarato estinto il relativo obbligo di pagamento pur in difetto di apposita eccezione dell’Ufficio sul punto.

7. Con il settimo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente critica, anche in relazione a tale paradigma normativo, la decisione impugnata nella parte in cui ha qualificato la sua domanda di rimborso come domanda riconvenzionale anziché come impugnazione di un silenzio- rifiuto.

8. L’ottavo motivo, infine, agita identica questione in forma di denunzia di violazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

9. Il primo motivo non è fondato.

9.1. Appare opportuno, in tal senso, procedere ad una breve ricostruzione dell’excursus processuale, tramite esamedegli atti dei gradi di merito, consentito dalla denunzia di un error in procedendo.

9.2. Il presente giudizio trae origine da due ricorsi dell’Infanti, successivamente riuniti dalla C.T.P. di Padova.Con il primo di essi, il contribuente aveva chiesto l’annullamento della comunicazione di irregolarità n. 0067720610201, notificatagli dall’Amministrazione e avente ad oggetto la residua liquidazione dell’Irpef su redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per un importo di €5.413,52; con il secondo, aveva impugnato la cartella di pagamento riferita alla medesima imposta, maggiorata diinteressi e sanzioni.

In entrambi i giudizi, il contribuente aveva sostenuto, fra l’altro, di andar creditore verso l’erario dell’importo di € 86.454,37 per Irpef versata in eccesso, assumendo di aver depositato istanza di rimborso.

Tale allegazione era contestata dall’Agenzia delle entrate, che nel primo giudizio negava di aver mai ricevuto una valida istanza e, nel secondo giudizio, deduceva l’inammissibilità della domanda, in quanto avente natura di riconvenzionale.

9.3. La C.T.R. di Padova aveva respinto le impugnazioni del contribuente, accertando a suo carico un residuo debito Irpef pari a € 3.261,00.

Pur senza espressamente statuire sulla domanda di rimborso, i giudici di prime cure scrutinarono le argomentazioni svolte al riguardo dall’Infanti in guisa di eccezioni inerenti al calcolo della base imponibile e delle aliquote applicate dall’Ufficio.

Nel proprio atto di appello, il contribuente reiterò la propria pretesa al rimborso e l’Agenzia delle entrate ne eccepì l’inammissibilità con le proprie controdeduzioni depositate il 26 settembre 2016.

9.4. Poste tali coordinate, va poi osservato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la domanda riconvenzionale è incompatibile con la struttura del giudizio tributario, il quale riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (v. ex plurimis, Cass. n. 5168/2023; Cass. n. 14541/2018; Cass. n. 5728/2018; Cass. n. 4145/2013).

Tale principio è stato ripetutamente affermato anche nelle ipotesi di domanda di rimborso formulata dal contribuente nel giudizio di impugnazione di un atto impositivo (v. ad es.

Cass. n. 25635/2022); è, infatti, proprio il carattere necessariamente impugnatorio che connota la struttura del processo tributario a escluderne la compatibilità con una domanda in tal senso proposta, con ciò rendendosi irrilevante ogni indagine sull’effettiva sussistenza di un’autonomadomanda di rimborso e del rispetto dei relativi termini di decadenza (così Cass. n. 4145/2013 in motivazione).

9.5. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, che, pertanto, è immune dal vizio denunziato.

Ne consegue l’infondatezza della censura, donde deriva, come ulteriore effetto, l’assorbimento di tutte le restanti, che afferiscono, secondo le varie prospettive evidenziate, a diversi profili della stessa domanda di rimborso il cui scrutinio non è ammesso in questo giudizio.

10. Al rigetto delricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14561/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo procuratore del 14 maggio 2019, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la quale elegge domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 57 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATEin persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - MINISTERO DELL’ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE e.p.e. –intimati – avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale del Veneton. 1154/2017, depositata il 13 novembre 2017 ; udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Sulla base di quanto indicato nell’atto introduttivo del presente giudizio, in data 8 ottobre 2013Lorenzino Infanti rivolse all’Agenzia delle entrate un'istanza di rimborso delle ritenute Irpef sulle competenze che gli erano state erogate nel gennaio del 2009, dopo che egli era cessato dal servizio dal Banco di Napoli (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), maturando, a seguito di conciliazione giudiziale con riconoscimento di esodo incentivato, il diritto alla corresponsione di una somma una tantum erogata dal fo ndo complementare per il personale dell’istituto di credito. A fondamento dell’istanza, l’Infanti lamentò il fatto che sulla somma doveva essere applicata un’aliquota dimezzata in applicazione delle norme sugli incentivi all’esodo; osservò, inoltre, che non era stata tenuta in considerazione la sua effettiva anzianità di servizio, che la base imponibile andava calcolata previa detrazione di una franchigia del 12,50% sul reddito da pensione e che, nell’anno 2008, sul medesimo reddito egli aveva già versato l’Irpef per l’importo di €27.431,59, che non risultava essere stato scomputato. L’Agenzia delle entrate, formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, notificò poi all’Infanti anche un avviso di irregolarità, con il quale, premesso il rilievo di un proprio errore di calcolo nelle ritenute Irpef, chiedeva il pagamento dell’ulteriore importo di € 5.413,52.2. Con separati ricorsi, il contribuente impugnò il silenzio-rifiuto e l’ulteriore avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, estendendo il contraddittorio, nelle rispettive sedi, al sostituto d’imposta [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito Agenzia delle entrate Riscossione e.p.e.), dalla quale aveva ricevuto la notifica di una cartella di pagamento conseguente all’avviso di irregolarità. La C.T.P., disposta una consulenza tecnica d’ufficio, ne condivise gli esiti affermando l’esistenza di un saldo a debito del contribuente per € 3.261,00, ritenendo per il resto sussistenti i presupposti della ritenuta operata. L’Infanti appellò la sentenzainnanzi alla C.T.R. del Veneto che, con la decisione indicata in epigrafe, respinse il gravame. I giudici regionali ritennero anzitutto che la domanda di rimborso formulata in primo grado dal contribuente, avente natura di domanda riconvenzionale, fosse per ciò solo inammissibile. Quindi, ribadito che il giudizio aveva ad oggetto «esclusivamente quanto residua dall’iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento», affermarono di condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico nominato dai giudici di primo grado. 3. La sentenza d’appello è impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a otto motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese. Considerato che: 1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la sentenza d’appello avrebbe errato nel qualificare come “domanda riconvenzionale” la sua impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso; si sarebbe trattato, infatti, di domanda congiunta a quella di impugnazione dell’atto impositivo successivamente notificatogli, come del resto ben evidente alla stessa Agenzia delle entrate, che nel giudizio di appello non aveva mai eccepito l’inammissibilità della domanda di rimborso. 2. Anche il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano pronunziato sulla domanda da lui formulata nei confronti del sostituto d’imposta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3. Con il terzo motivo, denunziando violazione dell’art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicabilità al caso di specie di tale previsione, che assoggetta le somme percepite a titolo di incentivo all’esodo ad aliquota dimidiata. Tale esclusione sarebbe stata disposta con acritico riferimento alla sentenza di primo grado; quest’ultima, in ogni caso, aveva errato nel ritenere applicabile la disposizione in parola soltanto in presenza di alcuni requisiti di anzianità, nel caso di specie non sussistenti. 4. Con il quarto motivo, denunziando violazione degli artt. 16, 17, 19, 47, 48 e 50 TUIR, nonché dell’intera l. 8 agosto 1995, n. 335, il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui non ha applicato la franchigia del 12,5% sulla base imponibile, pur in presenza di una prestazione previdenziale erogata in forma di trattamento periodico. 5. Con il quinto mezzo, denunziando violazione degli artt. 19 e ss. TUIR, critica la sentenza d’appello nella parte in cui, conformandosi alla statuizione di primo grado, ha calcolato il suo periodo di anzianità lavorativa in trentasei anni e sei mesi, senza tener conto delle circostanze da lui dedotte, quali il quinquennio di “anzianità convenzionale”, il periodo interessato da ricoveri e le annualità maturate presso altri datori di lavoro. 6. Il sesto motivo deduce nuovamente nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. La censura ha ad oggetto il rilievo dell’esistenza di un importo assoggettato a duplice imposizione Irpef –sia nel 2008, sia nel 2009, con la tassazione del trattamento corrisposto in unica soluzione –e del conseguente credito a favore del contribuente; la C.T.R., infatti, avrebbe dichiarato estinto il relativo obbligo di pagamento pur in difetto di apposita eccezione dell’Ufficio sul punto. 7. Con il settimo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente critica, anche in relazione a tale paradigma normativo, la decisione impugnata nella parte in cui ha qualificato la sua domanda di rimborso come domanda riconvenzionale anziché come impugnazione di un silenzio- rifiuto. 8. L’ottavo motivo, infine, agita identica questione in forma di denunzia di violazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 9. Il primo motivo non è fondato. 9.1. Appare opportuno, in tal senso, procedere ad una breve ricostruzione dell’excursus processuale, tramite esamedegli atti dei gradi di merito, consentito dalla denunzia di un error in procedendo. 9.2. Il presente giudizio trae origine da due ricorsi dell’Infanti, successivamente riuniti dalla C.T.P. di Padova.Con il primo di essi, il contribuente aveva chiesto l’annullamento della comunicazione di irregolarità n. 0067720610201, notificatagli dall’Amministrazione e avente ad oggetto la residua liquidazione dell’Irpef su redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per un importo di €5.413,52; con il secondo, aveva impugnato la cartella di pagamento riferita alla medesima imposta, maggiorata diinteressi e sanzioni. In entrambi i giudizi, il contribuente aveva sostenuto, fra l’altro, di andar creditore verso l’erario dell’importo di € 86.454,37 per Irpef versata in eccesso, assumendo di aver depositato istanza di rimborso. Tale allegazione era contestata dall’Agenzia delle entrate, che nel primo giudizio negava di aver mai ricevuto una valida istanza e, nel secondo giudizio, deduceva l’inammissibilità della domanda, in quanto avente natura di riconvenzionale. 9.3. La C.T.R. di Padova aveva respinto le impugnazioni del contribuente, accertando a suo carico un residuo debito Irpef pari a € 3.261,00. Pur senza espressamente statuire sulla domanda di rimborso, i giudici di prime cure scrutinarono le argomentazioni svolte al riguardo dall’Infanti in guisa di eccezioni inerenti al calcolo della base imponibile e delle aliquote applicate dall’Ufficio. Nel proprio atto di appello, il contribuente reiterò la propria pretesa al rimborso e l’Agenzia delle entrate ne eccepì l’inammissibilità con le proprie controdeduzioni depositate il 26 settembre 2016. 9.4. Poste tali coordinate, va poi osservato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la domanda riconvenzionale è incompatibile con la struttura del giudizio tributario, il quale riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (v. ex plurimis, Cass. n. 5168/2023; Cass. n. 14541/2018; Cass. n. 5728/2018; Cass. n. 4145/2013). Tale principio è stato ripetutamente affermato anche nelle ipotesi di domanda di rimborso formulata dal contribuente nel giudizio di impugnazione di un atto impositivo (v. ad es. Cass. n. 25635/2022); è, infatti, proprio il carattere necessariamente impugnatorio che connota la struttura del processo tributario a escluderne la compatibilità con una domanda in tal senso proposta, con ciò rendendosi irrilevante ogni indagine sull’effettiva sussistenza di un’autonomadomanda di rimborso e del rispetto dei relativi termini di decadenza (così Cass. n. 4145/2013 in motivazione). 9.5. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, che, pertanto, è immune dal vizio denunziato. Ne consegue l’infondatezza della censura, donde deriva, come ulteriore effetto, l’assorbimento di tutte le restanti, che afferiscono, secondo le varie prospettive evidenziate, a diversi profili della stessa domanda di rimborso il cui scrutinio non è ammesso in questo giudizio. 10. Al rigetto delricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impo
Sentenza Cassazione n. 13711/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris