CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 03527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ROMEO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 03/03/2022 del Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19 ottobre 2022, con la quale i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarano espressamente di rinunziare al ricorso proposto avverso la impugnata ordinanza, rappresentando che in data 17 ottobre 2022 il G.u.p. del Tribunale di Torino ha emesso sentenza di condanna per il reato oggetto di cautela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 3 marzo 2022, depositata il successivo 23 marzo, il Tribunale di Torino, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., pronunciandosi quale giudice di rinvio, a seguito di annullamento della precedente ordinanza, emessa dal medesimo Tribunale in data 28 luglio 2021 (ordinanza viceversa annullata senza rinvio, limitatamente all'aggravante delle finalità di agevolazione mafiosa contestata con il provvedimento del G.i.p. in data 28 aprile 2021 e confermata dal primo accesso al riesame) ha confermato (fatta eccezione per l'aggravante c.d. delle finalità mafiose, già annullata da questa Corte, con sentenza in data 14 dicembre 2021) l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino in data 28 aprile 2021, che aveva applicato (anche) al ricorrente la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.P. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad altri due episodi di detenzione, per finalità di cessione, di sostanze stupefacenti. Il presidio cautelare di massima afflittività veniva disposto e confermato sulla base del positivo scrutinio della gravità indiziaria per le ipotesi contestate (esclusa l'aggravante c.d. delle finalità mafiose) e per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, scrutinato sulla base delle modalità iterate -organizzate in struttura associativa tematica- della condotta e della personalità altamente recidivante del ricorrente. Quanto alla adeguatezza della misura disposta, era evidenziata la presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria, non vinta da elementi di segno contrario, neppure dedotti dalla difesa. 2. Ricorre tempestivamente per cassazione avverso la predetta ordinanza l'indagato, a ministero dei difensori di fiducia, deducendo violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), inosservanza della norma processuale (art. 273 cod. proc. pen.) che detta la regola di giudizio in materia di presupposti indiziari della cautela, e vizi esiziali di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto correttamente argomentata dal G.i.p. la gravità indiziaria in ordine alla ipotesi associativa in tema di stupefacenti sulla base di elementi indiziari tutt'altro che univocamente indizianti. [OSCURATO:PERSONA] 1. In epigrafe si è dato atto che in data 19 ottobre 2022 i difensori del ricorrente hanno trasmesso a mezzo p.e.c. alla Cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso, avendo il G.u.p. del Tribunale di Torino emesso, il precedente 17 ottobre, sentenza di condanna del ricorrente per le ipotesi di reato oggetto di cautela.2. Il ricorso è inammissibile, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254342). 3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dai difensori. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude la valutazione dei motivi di ricorso. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (i motivi che hanno determinato la rinunzia, esplicitati dai difensori, lasciano fondatamente ipotizzare la soccombenza virtuale), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro millecinquecento, in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia (Sez. 2, n. 5279, del 28/10/2020, dep. 2021). 4.1. La motivazione della presente decisione va comunicata al ricorrente, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., dal direttore dell'Istituto che lo tiene in custodia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 no