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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05511/2025

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell’8 novembre 2024, il Tribunale di Roma non convalidava l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di rapina. 1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma; premette che il tribunale non aveva convalidato l’arresto ritenendo non ricorrere i presupposti nè della flagranza, né della quasi flagranza, non avendo gli operanti assistito ad alcuna parte dell’azione criminosa e non avendo rinvenuto sulla persona bloccata dai passanti alcun elemento che la collegasse al fatto criminoso contestato; eccepisce che la decisione era errata, in quanto assunta in violazione del disposto dell’art.383 cod. proc.pen., che consente anche al privato di procedere all’arresto per il tempo strettamente necessario all’arrivo della polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1.1. Nell’ordinanza impugnata, infatti, si sollevano diversi dubbi sullo svolgersi dei fatti per come riferiti dalla persona offesa (si parla di “aspetti confusi della denuncia”), e si conclude osservando che comunque non sussistevano i requisiti della flagranza o quasi flagranza del reato; a fronte di ciò, il ricorso del Pubblico ministero propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata nell’ordinanza impugnata, senza peraltro produrre alcuna documentazione sulla quale basare tale ricostruzione, in particolare nella parte in cui si sostiene che vi sarebbe stato un privato cittadino ([OSCURATO:PERSONA]) a bloccare l’indagato in attesa dell’arrivo della polizia; correttamente, pertanto, è stata richiamata la sentenza di questa Corte secondo cui non può essere convalidato l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che sia pervenuta all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell'assunzione di informazioni, visto che in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021, PMT/Martone, Rv. 281887).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così è d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell’8 novembre 2024, il Tribunale di Roma non convalidava l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di rapina. 1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma; premette che il tribunale non aveva convalidato l’arresto ritenendo non ricorrere i presupposti nè della flagranza, né della quasi flagranza, non avendo gli operanti assistito ad alcuna parte dell’azione criminosa e non avendo rinvenuto sulla persona bloccata dai passanti alcun elemento che la collegasse al fatto criminoso contestato; eccepisce che la decisione era errata, in quanto assunta in violazione del disposto dell’art.383 cod. proc.pen., che consente anche al privato di procedere all’arresto per il tempo strettamente necessario all’arrivo della polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.1. Nell’ordinanza impugnata, infatti, si sollevano diversi dubbi sullo svolgersi dei fatti per come riferiti dalla persona offesa (si parla di “aspetti confusi della denuncia”), e si conclude osservando che comunque non sussistevano i requisiti della flagranza o quasi flagranza del reato; a fronte di ciò, il ricorso del Pubblico ministero propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata nell’ordinanza impugnata, senza peraltro produrre alcuna documentazione sulla quale basare tale ricostruzione, in particolare nella parte in cui si sostiene che vi sarebbe stato un privato cittadino ([OSCURATO:PERSONA]) a bloccare l’indagato in attesa dell’arrivo della polizia; correttamente, pertanto, è stata richiamata la sentenza di questa Corte secondo cui non può essere convalidato l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che sia pervenuta all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell'assunzione di informazioni, visto che in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021, PMT/Martone, Rv. 281887). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così è d
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