CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 02002/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, con sentenza in data 31 gennaio 2023, in parziale riforma della pronuncia del medesimo tribunale del 22 giugno 2016, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ad anni 2 e mesi 8 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Massari che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla riduzione per le attenuanti generiche stabilita in misura minima tale da escludere la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale; - violazione dell'art. 606 lett. B) cod.proc.pen. in relazione all'art. 545 bis cod.proc.pen. per non avere, il giudice di appello, disposto l'udienza prevista dal predetto articolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi non fondati e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, quanto al primo motivo va ricordato come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243 — 01). Nel caso in esame la corte di appello di Lecce appare essersi ispirata ai suddetti principi posto che, con le specifiche osservazioni svolte alla penultima pagina dell'impugnata pronuncia, la riduzione per le attenuanti generiche in misura ridotta veniva spiegata in ragione di plurimi riferimenti alla particolare gravità del fatto di peculato, con valutazione che appare pertanto esente dalle lamentate censure. 2. Il secondo motivo è anch'esso non fondato; ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090 — 01). Con altra pronuncia questa Corte di cassazione ha ancora affermato che ( Sez. 2, n.43848 del 29/09/2023, D.C., non massimata) il ricorrente non può dolersi con l'impugnazione del mancato riconoscimento dei presupposti per la sanzione sostitutiva, se non ha sollecitato al riguardo i poteri della corte territoriale; l'istanza deve comunque essere introdotta attraverso modalità compatibili con il rito delle impugnazioni e dell'appello: attraverso i motivi nuovi, quando ciò sia in concreto possibile, o quantomeno nelle conclusioni, allorché la novità in punto di sanzione intervenga in un momento in cui non sono più formulabili motivi nuovi. Nel caso di specie il ricorrente non ha neppure dedotto di avere richiesto nella fase delle conclusioni, anche tramite memorie, lo svolgimento dell'udienza prevista dall'art. 545 bis cod.proc.pen. e non può, pertanto, dolersene con il successivo ricorso per cassazione. Difatti un obbligo di motivazione per il giudice di appello in ordine alla applicabilità delle sanzioni sostitutive introdotte 'dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA] può prospettarsi solo che sia stata sollecitata l'adozione delle stesse da parte dell'appellante successivamente la proposizione dell'impugnazione principale, in ragione della entrata in vigore della norma dopo l'appello ma antecedentemente la trattazione del giudizio di secondo grado e ciò sia che lo stesso si sia svolto con udienza partecipata che mediante trattazione scritta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 19 dicembre 2023 L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C