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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 30867/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati i ricorsi ed il decreto impugnato.

Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Venezia — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il decreto del Tribunale della stessa città in data 24 gennaio 2022, con il quale era stata disposta la confisca di alcuni beni immobili e mobili registrati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per la sussistenza del rapporto di pertinenzialità temporale tra gli acquisti dei beni confiscati e gli illeciti perpetrati dai ricorrenti, unitamente all'assenza di redditi di natura lecita; Ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4

I. n. 1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2,

I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080).

È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc.

Noviello, Rv. 279435); Considerato che, al contrario di quanto sostenuto con le impugnazioni, il decreto della Corte territoriale risulta rispettoso di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.24/2019 in base alla quale, con riferimento alle misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, è necessario verificare la sussistenza di un triplice requisito, da provarsi mediante precisi elementi di fatto, dovendosi trattare di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto; b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito; Rilevato che la Corte di appello ha dato conto della sussistenza dei requisiti sopra richiamati senza incorrere nella lamentata violazione di legge.

Infatti ha confermato la legittimità della confisca nei riguardi dei ricorrenti sulla base dei numerosi precedenti risultanti a loro carico, in un significativo arco temporale, essenzialmente per reati contro il patrimonio che, per la loro natura, sono idonei a generare profitti.

Il decreto impugnato ha poi dato rilievo, in modo coerente, al fatto che, dalle indagini patrimoniali, era emerso che i redditi da lavoro dei ricorrenti e del loro nucleo familiare risultavano del tutto insufficienti a giustificare gli acquisti dei beni sequestrati e che non si poteva tenere conto di quanto dedotto dalla difesa (rispetto alle somme che sarebbero state corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] dal suo ex datore di lavoro) trattandosi in ogni caso di somme corrisposte 'in nero'; Rilevato che i ricorrenti non si confrontano in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiedono una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto alla conferma della confisca; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi ed il decreto impugnato. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Venezia — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il decreto del Tribunale della stessa città in data 24 gennaio 2022, con il quale era stata disposta la confisca di alcuni beni immobili e mobili registrati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per la sussistenza del rapporto di pertinenzialità temporale tra gli acquisti dei beni confiscati e gli illeciti perpetrati dai ricorrenti, unitamente all'assenza di redditi di natura lecita; Ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435); Considerato che, al contrario di quanto sostenuto con le impugnazioni, il decreto della Corte territoriale risulta rispettoso di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.24/2019 in base alla quale, con riferimento alle misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, è necessario verificare la sussistenza di un triplice requisito, da provarsi mediante precisi elementi di fatto, dovendosi trattare di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto; b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito; Rilevato che la Corte di appello ha dato conto della sussistenza dei requisiti sopra richiamati senza incorrere nella lamentata violazione di legge. Infatti ha confermato la legittimità della confisca nei riguardi dei ricorrenti sulla base dei numerosi precedenti risultanti a loro carico, in un significativo arco temporale, essenzialmente per reati contro il patrimonio che, per la loro natura, sono idonei a generare profitti. Il decreto impugnato ha poi dato rilievo, in modo coerente, al fatto che, dalle indagini patrimoniali, era emerso che i redditi da lavoro dei ricorrenti e del loro nucleo familiare risultavano del tutto insufficienti a giustificare gli acquisti dei beni sequestrati e che non si poteva tenere conto di quanto dedotto dalla difesa (rispetto alle somme che sarebbero state corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] dal suo ex datore di lavoro) trattandosi in ogni caso di somme corrisposte 'in nero'; Rilevato che i ricorrenti non si confrontano in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiedono una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto alla conferma della confisca; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 30867/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris