Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 09899/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il GIP presso il Tribunale di Milano con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 416 bis e 452 quaterdecies c.p. e art. 256 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. 152/2006, per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti (accertato in Milano in data 27 gennaio 2021), disponendo altresì la confisca e la vendita dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato EG828X5, con conseguente distruzione nel caso risultasse privo di valore; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando i seguenti motivi: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 259 c. 2 D.Lgs. 152/2006 e 452 quaterdecies u.c. c.p. in ordine alla disposta confisca dell'autocarro FIAT Doblò, considerato che lo stesso è intestato a persona terza estranea ai fatti rispetto al ricorrente; 2) mancanza di motivazione con riferimento alla corretta qualificazione giuridica e alla congruità della pena; Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, invero, la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti va considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente "accettati" dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria sanzionatoria; che pertanto, deve dichiararsi inammissibile il secondo motivo di ricorso non essendo più ammesso ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento per vizio di motivazione; che invece deve dichiararsi inammissibile il primo motivo in quanto generico e manifestamente infondato.

Invero, nel testo della sentenza si dà ampiamento atto degli elementi che hanno portato a ritenere quale proprietario effettivo del furgoncino utilizzato per il reato il Lamantea e non la sua compagna, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria solo formalmente del mezzo, elementi con i quali il ricorrente non si confronta; che alla declaratoria di inammissibilità segue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il GIP presso il Tribunale di Milano con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 416 bis e 452 quaterdecies c.p. e art. 256 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. 152/2006, per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti (accertato in Milano in data 27 gennaio 2021), disponendo altresì la confisca e la vendita dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato EG828X5, con conseguente distruzione nel caso risultasse privo di valore; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando i seguenti motivi: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 259 c. 2 D.Lgs. 152/2006 e 452 quaterdecies u.c. c.p. in ordine alla disposta confisca dell'autocarro FIAT Doblò, considerato che lo stesso è intestato a persona terza estranea ai fatti rispetto al ricorrente; 2) mancanza di motivazione con riferimento alla corretta qualificazione giuridica e alla congruità della pena; Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, invero, la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti va considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente "accettati" dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria sanzionatoria; che pertanto, deve dichiararsi inammissibile il secondo motivo di ricorso non essendo più ammesso ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento per vizio di motivazione; che invece deve dichiararsi inammissibile il primo motivo in quanto generico e manifestamente infondato. Invero, nel testo della sentenza si dà ampiamento atto degli elementi che hanno portato a ritenere quale proprietario effettivo del furgoncino utilizzato per il reato il Lamantea e non la sua compagna, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria solo formalmente del mezzo, elementi con i quali il ricorrente non si confronta; che alla declaratoria di inammissibilità segue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18
Sentenza Cassazione n. 09899/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris