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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18418/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svbIta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nella qualità di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere fi•n• applicatagli dal 18 ottobre 2008 al 2 agosto 2011 per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (partecipe all'associa- zione criminosa col compito di addetto al trasporto di stupefacenti ed alla distribu- zione dello stesso nel territorio di Verona; concorso in detenzione di 8 kg. di cocaina in concorso con Manfrin e Conti ed altri di cui al capo 14; concorso in detenzione di un quantitativo imprecisato di stupefacenti di cui al capo 16).

In relazione a tali addebitif il Renestorcondannato in primo grado dal Tribunale di Verona, era poi assolto dalla Meriesb:a Corte di appello.

La Corte territoriale ha disatteso la richiesta riparatoria, sul rilievo che vari com- portamenti extraprocessuali avevano dato causa alla restrizione cautelare, in quanto caratterizzati da colpa grave, ed erano perciò ostativi al riconoscimento dell'inden- nizzo.

Quanto al reato associativo di cui al capo 1), la Corte di merito aveva ritenuto indimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione tra il Manfrin e gli altri presunti associati.

In ordine al reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 14), a differenza dei coimputati, è stata ritenuta attendibile la tesi difensiva del Renesto di aver intrat- tenuto conversazioni telefoniche intercettate col Conti, essendogli stato richiesto di informarsi circa la sorte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo arrestato per deten- zione di stupefacenti; egli si era recato in [OSCURATO:PERSONA] per parlare con la moglie del [OSCURATO:PERSONA], relazionava al Conti ed incontrava, insieme al Conti, il Manfrin proprio per informarli di quanto appreso.

Con riferimento al reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 16), sono stati evidenziati i contatti tra il Conti e il Renesto, in quel periodo latitante, nonché gli incontri de visu tra i due all'uscita autostradale di Sommacampagna in date 17 luglio 2007 e 2 agosto 2007, quando quest'ultimo era tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per altro procedimento; la Corte veneta aveva ritenuto credibili le coincidenti dichiarazioni rese dai due, secondo le quali il Conti si sarebbe impegnato a procurare al Renesto un documento di identità falso, in modo da agevolarne lo stato di latitanza.

Era emerso, infatti, che il Renesto, ricercato durante la latitanza per fatti di droga, intratteneva ripetuti contatti telefonici col Conti e col Manfrin e si incontrava con loro; si trattava di frequentazioni collegate ai traffici di stupefacenti gestiti dal Manfrin e dal Conti, preoccupati per l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], trasportatore di droga.Peraltro, le telefonate intervenute a fine ottobre 2006 risultavano finalizzate ad incaricare il Renesto di accertarsi dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], assumendo informazioni presso la moglie e di relazionare al Conti e al Manfrin in merito.

Effettivamente il Renesto si recava a [OSCURATO:PERSONA] dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA] e riferiva ai sodali quanto da lui appreso.

La Corte veneta, pertanto, ha qualificato la condotta in questione come conni- venza, in quanto egli, consapevole dei traffici illeciti che avevano visto coinvolti il Manfrin e il Conti, si prestava a fornire loro informazioni inerenti alla commissione di attività criminosa.

Tra il luglio e l'agosto 2007, il Renesto telefonava assiduamente al Conti, per chie- dergli di commettere un reato, circostanza indicativa della sussistenza di un vincolo di natura illecita tra loro.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza della Corte di appello per vizio di motivazione.

Si rileva che il Conti si era limitato a fornire al Renesto esclusivamente un docu- mento di identità, che ne agevolasse lo stato di latitanza. v Nella sentenza di assoluzione si era escluso che il Renesto fosse inserito in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio di stupefacenti; al riguardo, la sua richiesta alla mo- glie del [OSCURATO:PERSONA] di ricevere notizie riguardanti l'arresto del marito - per poi riferirle al Conti e al Manfrin - era irrilevante.

Nell'ordinanza impugnata le conversazioni telefoniche e gli incontri del Renesto sono stati interpretati come indizi di complicità, in contrasto con quanto statuito nel processo di appello.

Né lo stato di latitanza costituisce di per sé elemento di indivi- duazione della colpa grave.

3. Con memoria ritualmente depositata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della deten- zione. [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.

Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.Va premesso che la colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da com- portamenti extraprocessuali, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pisto- rio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Ta- velli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento re- strittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782).

Inoltre, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere rappresentato dalla connivenza (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; Sez. 4, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) o anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436-01; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv, 258425).

Si è altresì affermato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a dar.-causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della li- bertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali.

Sotto questo profilo, la va- lutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, ri- spetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilìtà all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione.

Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2365 del 12/04/2000, Vassura, Rv. 216311).

In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquere si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all'ado- zione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e non- dimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210628).

2. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato, con una motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha correttamente applicato tali principi.

Il giudice della riparazione, difatti, ha desunto i comportamenti gravemente colposi del ricorrente dalla piena consapevolezza dei traffici illeciti svolti dai suoi interlocutori e, ciò nonostante, dal suo costante impegno nel fornire aiuto gli originari coimputati sia pur senza concorrere nel reato associativo e nei reati fine.

Sotto tale profilo, la Corte veneta ha logicamente attribuito rilievo alle seguenti plurime condotte di ausilio ai predetti: a) l'acquisizione di notizie dal Conti sulla sorte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], arrestato per detenzione di stupefacenti e l'informativa ad altri soggetti sulle notizie acquisite; b) i contatti col Conti durante il periodo della 054412 latitanza, finalizzati alla predisposizione di un documento falsificato nell'inte- resse di quest'ultimo, le frequentazioni costanti con lui e col Manfrin e le richieste al Conti di commettere un determinato reato.

Ebbene, tali elementi, sebbene non abbiano dimostrato la partecipazione consa- pevole all'associazione criminosa ed ai reati fine e sebbene non abbiano comportato una condanna penale, integrano, comunque, una connivenza, quantomeno rispetto all'attività di spaccio, e t • litmenz:a e, xst, ,,fit.,Dou- dunque'r costituisce una colpa grave, idonea a determinare o, quantomeno, a contri- buire all'errore dell'autorità giudiziaria nell'adozione della misura cautelare.

La difesa si limita a ribadire il percorso motivazionale che aveva dato luogo all'as- soluzione del Renesto dai reati contestatigli, non valutando che, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della con- dizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisio- logicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragione- vole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246).3.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non- ché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svbIta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nella qualità di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere fi•n• applicatagli dal 18 ottobre 2008 al 2 agosto 2011 per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (partecipe all'associa- zione criminosa col compito di addetto al trasporto di stupefacenti ed alla distribu- zione dello stesso nel territorio di Verona; concorso in detenzione di 8 kg. di cocaina in concorso con Manfrin e Conti ed altri di cui al capo 14; concorso in detenzione di un quantitativo imprecisato di stupefacenti di cui al capo 16). In relazione a tali addebitif il Renestorcondannato in primo grado dal Tribunale di Verona, era poi assolto dalla Meriesb:a Corte di appello. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta riparatoria, sul rilievo che vari com- portamenti extraprocessuali avevano dato causa alla restrizione cautelare, in quanto caratterizzati da colpa grave, ed erano perciò ostativi al riconoscimento dell'inden- nizzo. Quanto al reato associativo di cui al capo 1), la Corte di merito aveva ritenuto indimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione tra il Manfrin e gli altri presunti associati. In ordine al reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 14), a differenza dei coimputati, è stata ritenuta attendibile la tesi difensiva del Renesto di aver intrat- tenuto conversazioni telefoniche intercettate col Conti, essendogli stato richiesto di informarsi circa la sorte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo arrestato per deten- zione di stupefacenti; egli si era recato in [OSCURATO:PERSONA] per parlare con la moglie del [OSCURATO:PERSONA], relazionava al Conti ed incontrava, insieme al Conti, il Manfrin proprio per informarli di quanto appreso. Con riferimento al reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 16), sono stati evidenziati i contatti tra il Conti e il Renesto, in quel periodo latitante, nonché gli incontri de visu tra i due all'uscita autostradale di Sommacampagna in date 17 luglio 2007 e 2 agosto 2007, quando quest'ultimo era tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per altro procedimento; la Corte veneta aveva ritenuto credibili le coincidenti dichiarazioni rese dai due, secondo le quali il Conti si sarebbe impegnato a procurare al Renesto un documento di identità falso, in modo da agevolarne lo stato di latitanza. Era emerso, infatti, che il Renesto, ricercato durante la latitanza per fatti di droga, intratteneva ripetuti contatti telefonici col Conti e col Manfrin e si incontrava con loro; si trattava di frequentazioni collegate ai traffici di stupefacenti gestiti dal Manfrin e dal Conti, preoccupati per l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], trasportatore di droga.Peraltro, le telefonate intervenute a fine ottobre 2006 risultavano finalizzate ad incaricare il Renesto di accertarsi dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], assumendo informazioni presso la moglie e di relazionare al Conti e al Manfrin in merito. Effettivamente il Renesto si recava a [OSCURATO:PERSONA] dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA] e riferiva ai sodali quanto da lui appreso. La Corte veneta, pertanto, ha qualificato la condotta in questione come conni- venza, in quanto egli, consapevole dei traffici illeciti che avevano visto coinvolti il Manfrin e il Conti, si prestava a fornire loro informazioni inerenti alla commissione di attività criminosa. Tra il luglio e l'agosto 2007, il Renesto telefonava assiduamente al Conti, per chie- dergli di commettere un reato, circostanza indicativa della sussistenza di un vincolo di natura illecita tra loro. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza della Corte di appello per vizio di motivazione. Si rileva che il Conti si era limitato a fornire al Renesto esclusivamente un docu- mento di identità, che ne agevolasse lo stato di latitanza. v Nella sentenza di assoluzione si era escluso che il Renesto fosse inserito in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio di stupefacenti; al riguardo, la sua richiesta alla mo- glie del [OSCURATO:PERSONA] di ricevere notizie riguardanti l'arresto del marito - per poi riferirle al Conti e al Manfrin - era irrilevante. Nell'ordinanza impugnata le conversazioni telefoniche e gli incontri del Renesto sono stati interpretati come indizi di complicità, in contrasto con quanto statuito nel processo di appello. Né lo stato di latitanza costituisce di per sé elemento di indivi- duazione della colpa grave. 3. Con memoria ritualmente depositata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della deten- zione. [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato.Va premesso che la colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da com- portamenti extraprocessuali, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pisto- rio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Ta- velli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento re- strittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Inoltre, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere rappresentato dalla connivenza (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; Sez. 4, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) o anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436-01; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv, 258425). Si è altresì affermato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a dar.-causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della li- bertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la va- lutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, ri- spetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilìtà all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2365 del 12/04/2000, Vassura, Rv. 216311). In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquere si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all'ado- zione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e non- dimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210628). 2. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato, con una motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha correttamente applicato tali principi. Il giudice della riparazione, difatti, ha desunto i comportamenti gravemente colposi del ricorrente dalla piena consapevolezza dei traffici illeciti svolti dai suoi interlocutori e, ciò nonostante, dal suo costante impegno nel fornire aiuto gli originari coimputati sia pur senza concorrere nel reato associativo e nei reati fine. Sotto tale profilo, la Corte veneta ha logicamente attribuito rilievo alle seguenti plurime condotte di ausilio ai predetti: a) l'acquisizione di notizie dal Conti sulla sorte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], arrestato per detenzione di stupefacenti e l'informativa ad altri soggetti sulle notizie acquisite; b) i contatti col Conti durante il periodo della 054412 latitanza, finalizzati alla predisposizione di un documento falsificato nell'inte- resse di quest'ultimo, le frequentazioni costanti con lui e col Manfrin e le richieste al Conti di commettere un determinato reato. Ebbene, tali elementi, sebbene non abbiano dimostrato la partecipazione consa- pevole all'associazione criminosa ed ai reati fine e sebbene non abbiano comportato una condanna penale, integrano, comunque, una connivenza, quantomeno rispetto all'attività di spaccio, e t • litmenz:a e, xst, ,,fit.,Dou- dunque'r costituisce una colpa grave, idonea a determinare o, quantomeno, a contri- buire all'errore dell'autorità giudiziaria nell'adozione della misura cautelare. La difesa si limita a ribadire il percorso motivazionale che aveva dato luogo all'as- soluzione del Renesto dai reati contestatigli, non valutando che, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della con- dizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisio- logicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragione- vole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246).3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non- ché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente
Sentenza Cassazione n. 18418/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris