CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troMontella Umberto, Amm.re [OSCURATO:PERSONA] N 49 in Napoli,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Napoli pronunciato nelproc. RG n. 2392/2023, rep. n.1112/2024, depositato il 01/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16727/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 16941/2026Data pubblicazione 30/05/2026Gerardo Rotondo aveva chiesto al Tribunale di Napoli la revocadell’amministratore del Condominio sito in Napoli, via Aquileia n.49,[OSCURATO:PERSONA], lamentando l’esistenza di una serie di irregolaritànello svolgimento dell’incarico.Il Tribunale aveva respinto la richiesta, condannando GerardoRotondo al pagamento delle spese processuali a favore di UmbertoMontella.Il reclamo proposto avanti alla Corte d’Appello di Napoli, anche inrelazione alla pronuncia di condanna al pagamento delle spese, avevaavuto esito totalmente negativo: per il profilo delle spese processuali,che è quello che qui ancora interessa, la Corte di merito avevarilevato che nell’ipotesi di richiesta di revoca dell’amministratore ilprocedimento, pur di volontaria giurisdizione, è caratterizzatocomunque da una contrapposizione di posizioni che consente diconfigurare una situazione di vera e propria soccombenza; le spesedel giudizio di reclamo erano state compensate per l’assolutaparticolarità della questione esaminata.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato adun unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizioneaccelerata, opposta dalla ricorrente che ha chiesto la decisione delricorso ed ha altresì instato -con esito negativo alla luce delprovvedimento di rigetto del Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, del22/23.1.2025- affinché la questione della regolazione delle speseprocessuali nel procedimento di revoca dell’amministratore dicondominio fosse rimessa alle Sezioni Unite.Numero registro generale 16727/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 16941/2026Data pubblicazione 30/05/2026È stata quindi fissata adunanza in camera di consiglio, prima dellaquale le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] lamenta,ai sensi dell’art.360 comma 1 n.3 e 4 c.p.c., «l’assunta violazionedell’art.91 c.p.c. per aver il Giudice di secondo grado confermato lacondanna alle spese di lite del decreto di rigetto n.153/2023 emessodal Tribunale di Napoli in composizione collegiale in volontariagiurisdizione».Rileva il ricorrente che la pronuncia contestata si porrebbe inassoluto contrasto con l’orientamento univoco della Corte diCassazione che afferma che il procedimento di volontariagiurisdizione, in quanto procedimento amministrativo, non ègovernato dalle regole dell’art. 91 c.p.c. e non può essere disposta lacondanna alle spese, senza che possa essere differenziata l’ipotesi incui sia chiesta la revoca dell’amministratore da quella in cui si facciaistanza per la sua nomina.Il ricorrente ripropone nella memoria ex art.378 c.p.c., con ampieargomentazioni, l’opportunità di sottoporre il ricorso «alle SezioniUniti della Corte di Cassazione per risolvere il contrastogiurisprudenziale delle sezioni semplici della Corte di Cassazioneavente per oggetto l'applicabilità del principio di cui all'art 91 c.p.c.».Il motivo è infondato.Si richiama il provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questaCorte, in data 22/23.1.2025, totalmente condivisibile, che sottolineacome non vi sia alcun contrasto interpretativo all’interno della Cortedi Cassazione, essendosi le pronunce successive alla sentenza delleSezioni Unite n. 20957/2004 uniformate ai principi di diritto con essaNumero registro generale 16727/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 16941/2026Data pubblicazione 30/05/2026espressi. In particolare, nella sentenza richiamata è stato chiarito cheil procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominiosoggiace al regolamento delle spese ex art.91 c.p.c., «trovando talenorma applicazione altresì per i provvedimenti resi all’esito di giudizicamerali plurilaterali tipici che, nel risolvere contrapposte pretese,definiscono il procedimento, quali appunto quelli in materia di revoca(ed a differenza di quelli di nomina) dell’amministratore dicondominio, restando la consequenziale statuizione (a differenza delmerito del ricorso) ricorribile in cassazione, in quanto dotata deicaratteri della definitività e della decisorietà» -così si legge nelprovvedimento di rigetto dell’istanza di rimessione alle SU-.L’orientamento interpretativo di questa Corte, consolidatosi sullabase del principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 20957/2004 cit., èquindi nel senso che il procedimento diretto alla revocadell'amministratore di Condominio soggiace al regolamento dellespese ex art. 91 c.p.c. L'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con lasentenza che chiude il processo davanti a sé, dispone la condannaalle spese giudiziali, intende riferirsi, infatti, a qualsiasiprovvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce ilprocedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito delprocedimento medesimo; pertanto, ricorrendo il presupposto dellacomposizione di contrapposte pretese, la norma trova applicazioneanche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, comequelli in materia di revoca dell'amministratore di condominio -cfr.Cass. n.1569/2024-.Il fatto che vi sia una diversa considerazione dellaregolamentazione in materia di spese processuali nel procedimentovolto alla nomina dell’amministratore condominiale e in quello voltoNumero registro generale 16727/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 16941/2026Data pubblicazione 30/05/2026alla sua revoca non appare frutto di contrasti interpretativi népresenta profili di contraddittorietà ma consiste nell’applicazione delprincipio sopra delineato: ove vi siano posizioni contrapposte dacomporre, come nel caso di revoca dell’amministratore, sussistono ipresupposti di applicazione del disposto dell’art.91 c.p.c. anchenell’ambito di un procedimento di tipo camerale; ove questacontrapposizione di posizioni non vi sia, come nel caso di istanza dinomina, la questione delle spese non si può porre.In conclusione, il ricorso deve essere respinto sulla base delleconsiderazioni svolte, esaustive e assorbenti.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte infavore difensore del controricorrente, come da istanza formulata inmemoria.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dellaparte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 16727/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 16941/2026Data pubblicazione 30/05/2026 P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna GerardoRotondo al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida: in € 2.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]. Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96c.p.c., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di una sommaulteriore, pari ad € 1.000,00 ognuno, nonché al pagamento dellasomma di euro 800,00 in favore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 24 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco