CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 21235/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,z -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 3 ottobre 2022 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale della medesima città del 20 ottobre 2021 per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il consiglie