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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46896/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Terracina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Latina, ex sezione distaccata di Terracina, per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina, ex sezione distaccata di Terracina, resa in data 13 luglio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 61 n. 2, 381, prima e terzo comma, 424, secondo comma, cod. pen. 1.1.

Osserva la Corte territoriale che l'appello è tardivo posto che, nel dispositivo della sentenza, il giudice di primo grado aveva assegnato, per la redazione della motivazione, il maggior termine di giorni sessanta, con scadenza in data 11 settembre 2015 e che il termine di 45 giorni, di cui all'art. 585, lett. c) cod. proc. pen., per proporre appello veniva a scadere il 26 ottobre 2015, mentre l'impugnazione era stata depositata il 30 novembre 2015. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv.

O. Palmacci, denunciando l'illegittimità della decisione, posto che l'estratto contumaciale era stato notificato all'imputato, con raccomandata inviata il 16 ottobre 2015 e ricevuta il 19 ottobre 2015.

2.1. Si evidenzia, inoltre, che l'ordinanza impugnata è intervenuta quando erano già spirati i termini di prescrizione dei reati ascritti all'imputato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Lori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Latina per essere i reati, ascritti all'imputato, estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. È noto che, secondo la previsione di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,i1 termine per proporre impugnazione, in caso in cui il giudice,per la redazione della motivazione, abbia assegnato un termine ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., è pari a 45 giorni.

Nel caso in esame, trattandosi di procedimento concluso con sentenza contumaciale (cfr. sentenza del Giudice di primo grado emessa il 13 luglio 2015, depositata in data 8 settembre 2015), detto periodo di giorni 45, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., decorre dal giorno della notifica, all'imputato contumace, dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza depositata.

Dunque, l'esame degli atti (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, posto che nella ricerca degli eventuali erro res in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez.

U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092) ha consentito di acclarare che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 8 settembre 2015 e l'estratto contumaciale all'imputato risulta notificato il 19 ottobre 2015, data a partire dalla quale andava computato il termine di 45 giorni per proporre impugnazione.

Infatti, per il difensore, il termine suddetto,, cominciava a decorrere dalla scadenza del termine per il deposito (11 settembre 2015) mentre per l'imputato, detto termine di 45 giorni decorreva dal 19 ottobre 2015 (cfr. relata di notifica a mani proprie del destinatario dell'avviso di deposito) con conseguente tempestività dell'impugnazione, come dedotto, in quanto depositata il 30 novembre (prima della scadenza del 3 dicembre 2015).

Sul punto, infatti, il Collegio osserva che, a mente dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di diversa decorrenza del termine per impugnare, tra imputato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo (Sez. 2, n. 41601 del 11/11/2005, Consoli, Rv. 232597, nel senso che detta decorrenza opera per entrambi a partire dal termine che scade per ultimo anche in caso in cui il difensore non sia legittimato alla proposizione del ricorso in proprio).

L'appello doveva, pertanto, essere considerato ammissibile.

A tale conclusione dovrebbe conseguire l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Tuttavia, deve essere rilevato che i reati ascritti all'imputato sono estinti per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello.

Invero, si tratta di delitti che, in considerazione della pena edittale massima, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., si prescrivono in anni sette e mesi sei, essendo intervenute plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 13 luglio 2015; decreto di citazione a giudizio del 25 maggio 2011), considerato il tempus commissi delicti (fatti del 9 gennaio 2011), tenuto conto dell'assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione.

Sicché il termine in questione è spirato in data 9 luglio 2018, prima dell'ordinanza di declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale.

Ergo in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2,cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), va dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado e prima dell'adozione dell'impugnata ordinanza di inammissibilità del gravame (cfr. nel senso che solo il ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata: Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

3. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e della sentenza del Tribunale di Latina indicata, per essere i reati ascritti all'imputato estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza emessa il 13 luglio 2015 dal Tribunale di Latina, ex sezione distaccata di Terracina, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Terracina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Latina, ex sezione distaccata di Terracina, per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina, ex sezione distaccata di Terracina, resa in data 13 luglio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 61 n. 2, 381, prima e terzo comma, 424, secondo comma, cod. pen. 1.1. Osserva la Corte territoriale che l'appello è tardivo posto che, nel dispositivo della sentenza, il giudice di primo grado aveva assegnato, per la redazione della motivazione, il maggior termine di giorni sessanta, con scadenza in data 11 settembre 2015 e che il termine di 45 giorni, di cui all'art. 585, lett. c) cod. proc. pen., per proporre appello veniva a scadere il 26 ottobre 2015, mentre l'impugnazione era stata depositata il 30 novembre 2015. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. O. Palmacci, denunciando l'illegittimità della decisione, posto che l'estratto contumaciale era stato notificato all'imputato, con raccomandata inviata il 16 ottobre 2015 e ricevuta il 19 ottobre 2015. 2.1. Si evidenzia, inoltre, che l'ordinanza impugnata è intervenuta quando erano già spirati i termini di prescrizione dei reati ascritti all'imputato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Lori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Latina per essere i reati, ascritti all'imputato, estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. È noto che, secondo la previsione di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,i1 termine per proporre impugnazione, in caso in cui il giudice,per la redazione della motivazione, abbia assegnato un termine ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., è pari a 45 giorni. Nel caso in esame, trattandosi di procedimento concluso con sentenza contumaciale (cfr. sentenza del Giudice di primo grado emessa il 13 luglio 2015, depositata in data 8 settembre 2015), detto periodo di giorni 45, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., decorre dal giorno della notifica, all'imputato contumace, dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza depositata. Dunque, l'esame degli atti (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, posto che nella ricerca degli eventuali erro res in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092) ha consentito di acclarare che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 8 settembre 2015 e l'estratto contumaciale all'imputato risulta notificato il 19 ottobre 2015, data a partire dalla quale andava computato il termine di 45 giorni per proporre impugnazione. Infatti, per il difensore, il termine suddetto,, cominciava a decorrere dalla scadenza del termine per il deposito (11 settembre 2015) mentre per l'imputato, detto termine di 45 giorni decorreva dal 19 ottobre 2015 (cfr. relata di notifica a mani proprie del destinatario dell'avviso di deposito) con conseguente tempestività dell'impugnazione, come dedotto, in quanto depositata il 30 novembre (prima della scadenza del 3 dicembre 2015). Sul punto, infatti, il Collegio osserva che, a mente dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di diversa decorrenza del termine per impugnare, tra imputato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo (Sez. 2, n. 41601 del 11/11/2005, Consoli, Rv. 232597, nel senso che detta decorrenza opera per entrambi a partire dal termine che scade per ultimo anche in caso in cui il difensore non sia legittimato alla proposizione del ricorso in proprio). L'appello doveva, pertanto, essere considerato ammissibile. A tale conclusione dovrebbe conseguire l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Tuttavia, deve essere rilevato che i reati ascritti all'imputato sono estinti per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello. Invero, si tratta di delitti che, in considerazione della pena edittale massima, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., si prescrivono in anni sette e mesi sei, essendo intervenute plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 13 luglio 2015; decreto di citazione a giudizio del 25 maggio 2011), considerato il tempus commissi delicti (fatti del 9 gennaio 2011), tenuto conto dell'assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione. Sicché il termine in questione è spirato in data 9 luglio 2018, prima dell'ordinanza di declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale. Ergo in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2,cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), va dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado e prima dell'adozione dell'impugnata ordinanza di inammissibilità del gravame (cfr. nel senso che solo il ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 3. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e della sentenza del Tribunale di Latina indicata, per essere i reati ascritti all'imputato estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza emessa il 13 luglio 2015 dal Tribunale di Latina, ex sezione distaccata di Terracina, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così
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