CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 dicembre 2020
Cassazione n. 12399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6999/2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dagli avv.tiDOMENICO RUNCO, [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s.; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1755/2020depositata il 23/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007 Rosa e [OSCURATO:PERSONA], proprietarie di un fondo ser- vente, convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- lestino, proprietario del fondo dominante, per l’accertamento ex art.1055 c.c. del venir meno di una servitù di passaggio e il risarcimento dei danni. Premettevano che l’interclusione del fondo dominante era 2di 7 – 6999/2021 - S2 – CC 19/04/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. venuta meno poiché il convenuto aveva acquistato appezzamenti con- finanti, prospicenti alla pubblica strada. Il convenuto negava il venire meno dell’interclusione, chiedeva dichiararsi la cessazione della mate- ria del contendere poiché la stradina gravata era assoggettata a pro- cedura di esproprio, eccepiva il difetto di legittimazione e chiedeva di chiamare un terzo cui aveva ceduto l’intero compendio immobiliare dopo l’inizio del processo. Costituitosi il terzo, questi assumeva una posizione difensiva analoga al convenuto. In primo grado era accolta la domandadella parte attrice. In secondo grado vi è stata riforma sulla base di documentazione sopravvenuta, cioè la relazione n . 4477 del 24/02/2016 redatta dal settore tecnico del Comune di Crosia recante come oggetto «la chiusura della strada privata di collegamento tra via King e il viale Kennedy», dalla quale si evince che la pubblica strada in realtà sbocca poi su una strada privata chiusa da recinzioni. Pertanto, si è accertato che l’interclusione non è venuta meno e si sono rigettate le domande di parte attrice. Ricorrono le attrici con quattro motivi. Rimangono intimati il conve- nuto e il terzo chiamato in causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si censura che sia stata rigettata la domanda ex art. 1055c.c., senza che il convenuto abbia richiesto ciò attraverso la proposizione didomanda riconvenzionale in tal senso (si deduce vio- lazione degli artt. 1051, 1055, 2908 c.c. e 99, 100, 112, 345 c.p.c.). Il primo motivo non è fondato.A sostegno della necessità che il con- venuto proponga una domanda riconvenzionale per difendersi con pro- spettiva di successo da una domanda ex art. 1055 c.c., il ricorrente invoca Cass. 11955/2009, mainverte manifestamente a proprio van- taggio la posizione delle parti processuali nel correlativo caso di specie, ove si muoveva da una domanda principale di accertamento 3di 7 – 6999/2021 - S2 – CC 19/04/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’esistenza di una servitù coattiva («actio confessoriadiretta all'ac- certamento della sussistenza e difesa di una servitù coattiva»), per cui la domanda riconvenzionale invocata dal ricorrente a fondamento del parallelo che egli pretende di tracciare tra il presente caso di specie e quello sotteso a Cass. 11955/2009 è in realtà quella richiesta al con- venuto al fine di far valere ex art. 1055 c.c. «il venir meno dell'inter- clusione del fondo dominante, che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva».Chiarito l’equivoco , non resta che ribadire che il convenuto può adeguatamente difendersi da una domanda ex art.1055 c.c. contestando l’esistenza del correlativo fatto costitutivo, con- testando cioè che il passaggio «cess[i] di essere necessario». Il primo motivova, pertanto, rigettato. 2. - Con il secondo motivo si denuncia che la re l azione dell'ufficio tecnico comunale, avendo ad oggetto la ricognizione dello s tato dei luoghi, avrebbe dovuto essere acquisita in giudizio sollecitando il giu- dice di primo grado ad esercitare i poteri probatori ex art. 213 c.p.c. attraverso la richiesta d'ufficio alla pubblica amministrazione delle in- formazioni scritte relative ad atti documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo (si deduce violazione dell’art. 345 c.p.c.).Con il terzo motivo si censura che la relazione sia stata rivestita di efficacia probatoria qualificata ( si deduce violazione dell’art. 2699 c.c.). Con il quarto motivo si censura l’omessa valuta- zione della relazione tecnica di parte (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.). Itre motivi (secondo, terzo e quarto) sono da scrutinare congiunta- mente, poiché le tre censure sono indirizzate sotto diversi profili allo stesso aspetto della sentenza impugnata, cioè la valenza da sola riso- lutiva, in ordine all’accertamento del punto di fatto controverso in causa (la cessazione o meno della interclusione del fondo dominante), 4di 7 – 6999/2021 - S2 – CC 19/04/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. che la Corte di appello ha riconosciuto alla produzione nel giudizio di secondo grado della relazione dell’ufficio tecnico comunale. Il secondo e il quarto motivo sono fondati nei termini che si vanno immediatamente a precisare. La parte censurata della sentenza è la seguente (p. 6 s.): «In realtà, però, detta circostanza [la cessazione dell’interclusione del fondo dominante] non solo non risulta pacifica ma per di più appare smentita dalla documentazione prodotta[…] dall’ap- pellante la cui acquisizione è da ritenersi ammissibile in quanto - i n conformità con quanto sancito dall'art. 345c.p.c. si tratta non solo di un documento nuovo che non esisteva all'epoca del primo grado del giudizio e che, quindi, l'appellante non avrebbe potuto conoscere, ma e soprattutto di un documento che al contempo appare indispensabile ai fini della decisione della causa. Più precisamente l'appellante ha pro- dotto una relazione redatta dal settore tecnico del Comune di Crosia- n. prot. 4477 del 24/02/2016– avente come oggetto «la chiusura della strada privata di collegamento tra via King e il viale Kennedy»ossia la strada che le odierne appellate […] avrebbero chiuso a seguito della sentenza oggetto di impugnazione. […] Ebbene, considerato che la do- cumentazione suddetta smentisce la circostanza posta fondamento della decisione del primo grado, ossia che i fondi oggetto di causa aves- sero accesso autonomo alla via pubblica, si ritiene che, ad oggi, non sussistano le condizioni per ritenere cessata la situazione di interclu- sione delle particelle 996 e 997 e quindi per dichiarare estinto il diritto di passaggio servile sui fondi serventi di proprietà delleg erman e S pe- ranza Carmela e Rosa e pertanto che la censura sia fondata». Il primo errore commesso dalla Corte di appello, già di per sé deci- sivo ai fini dell’accoglimento del ricorso poiché investe il motivo por- tante della decisione censurata, consiste nell’aver ammesso la nuova prova in quanto «indispensabile» ai fini della decisione della causa. 5di 7 – 6999/2021 - S2 – CC 19/04/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, la Corte ha erroneamente reputato di poter applicare l’art.345, co. 3 c.p.c. nella versione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 54, co. 1, lett. 0b) del d.l. 83/2012, che ha escluso che nuove prove possano essere ammesse in appello in base al solo requisito che esse siano (ritenute) «indispensabili ai fini della decisione della causa». Infatti, ex art. 54, co. 3 d.l. cit., tale modifica si applica nei giudizi di appello instaurati avverso le sentenze pubblicate dopo l’11/09/2012 (cfr. infatti Cass. 26522/2017). Nel presente giudizio la sentenza di primo grado impugnata è stata pubblicata il 7/7/2015. Pertanto, la relazione dell’ufficio tecnico comunale avrebbe potuto essere acquisita in appello come prova nuova se (e solo se) la parte avesse dimostrato che la relazione non avrebbe potuto essere acquisita nel giudizio di primo grado per causa alei non imputabile (il che con- sente di mettere a tacere la valutazione se tale relazione sia o meno indispensabile alla stregua dei canoni concretizzati da Cass. SU 10790/2017). Nel caso di specie, la ricorrenza del requisito della causa non impu- tabilesarà da verificare da parte del giudice di appello alla stregua del seguente principio di diritto:«le valutazioni o dichiarazioni di scienza di pubbliche amministrazioni,aventi ad oggetto fatti rilevanti in causa già esistential tempo del giudizio di primo grado e riproducibili su do- cumenti (relazioni tecniche, pareri, certificazioni, ecc.)possono essere prodotte in appello come nuovi mezzi di prova sulla base della ricor- renza di unacausa non imputabile ex art. 345, co. 3 c.p.c. non già in virtù della mera formazione del documento successiva al giudizio di primo grado, ma solo se la parte dimostriche non era esigibile da una sua condotta diligente il sollecitare il giudice di primo grado all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 213 c.p.c.». 6di 7 – 6999/2021 - S2 – CC 19/04/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ove ricorra tale causa non imputabile e le informazioni scritte della pubblica amministrazione acquisite per la prima volta in appello investanofatti sui quali si è già volta attività istruttoria nel giudizio di primo grado, l’apprezzamento probatorio di tali informazioni non può avvenire senza la contestuale rivalutazione comparativa delle risul- tanze dell’attività probatoria svolta in primo grado. La realizzazione di tale esigenza di rivalutazione comparativa rende proporzionato, a se- conda del caso concreto, affiancare all’ammissione delle informazioni scritte della pubblica amministrazione finanche una corrispondente in- tegrazione o supplemento in appello dell’istruttoria già svolta in primo grado, specialmente se – come nel caso di specie – si tratti di un ac- certamento tecnico affidato a c.t.u. Tali esigenze sono state colte dalla parte ricorrente laddove, in seno al quarto motivo, ha censurato la mancata rivalutazione comparativa delle risultanze della consulenza tecnica di parte. Viceversa, non è fondato il terzo motivo: ancorché abbia commesso i suddetti errori, in nessun luogo della sentenza è dato di rilevare che la Cortedi appello abbia formalmente attribuito alla relazione dell’uffi- cio tecnico comunale efficacia di pubblica fede ai sensi dell’art. 2699 ss. c.c. nel senso inteso dai ricorrenti. Vanno, perciò, accolti il secondo e il quarto motivo, mentre variget- tato il terzo. 3. - In conclusione, sono accolti il secondo e il quarto motivo nei sensi di cui in motivazioneal precedente paragrafo n. 2; sono rigettati il primo e il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. 7di 7 – 6999/2021 - S2 – CC 19/04/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso ; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi ac- co