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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35510/2023

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ricorso n. 11476/2022proposto dal: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - e per denuntiatio litisnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], MACRI’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Calabria, n. 3496 / 2 /20 21 , depositata il 28ottobre 20

21. visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00per compensi,Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 14/12/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 11476/2022proposto dal: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - e per denuntiatio litisnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], MACRI’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Calabria, n. 3496 / 2 /20 21 , depositata il 28ottobre 20 21. visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00per compensi,Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14/12/2
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