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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35080/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7356/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:prima casa - abitazione di lusso – IVAagevolata GRAZIELLACAMPIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nocchiaro(Pec: [OSCURATO:EMAIL] ), unitamentee disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: virgi- [OSCURATO:EMAIL]), domiciliata presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Sici- lia,Sez. staccata di Catania , n. 1030/15/2023, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , nonnotificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, Sez. staccata di Catania , ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Campione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2522 / 5 / 201 8 la quale ha r i gettato i l ricors o introduttivodella contribuente avverso l’avviso di liquidazione e irro- gazione sanzioni nei confronti della contribuente in conseguenza del disconoscimentodell’applicazione dell’ IVA agevolata prima casa , rite- nendoche l’immobile di proprietà sito in S. [OSCURATO:PERSONA] fosse as- similabilead immobile di lusso ai sensi del D.M. 2.8.1969. 2.A differenza del giudice di prime cure, il giudice d’appello ha accolto la prospettazione della contribuente, recependo le indicazioni di una periziadi parte, ha scorpora to dalla metratura dell’immobile (superficie abitativalorda 394 mq e netta di 334 mq), la porzione dell’immobile non effettivamente fruibile, riconducendo la metratura rilevante al di sottodella soglia di 240 mq di cui all’art.6 del D.M. citato. 3.Avverso la sentenza propon e ricorso per c assazione l’Agenzia per un motivo,cui resist e la contribuente con controricorso.

Consideratoche:

4. Con un unico motivo di ricorso - in relazione all’articolo 360 primo comma n.3cod. proc. civ. – viene dedotta la v iolazione e falsa appli- cazione dell’art. 1 [OSCURATO:PERSONA] I allegata al d.P.R. n. 131/1986 e della Tabella parte II numero 21 del d.P.R. 633/1972, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 D.M.

LL.PP. 2.8.1969, sia per aver fatto la CTR acritico rinvio ed adesione ad una perizia di parte, sia per aver fatto erronea applicazione delle norme che precedono.

5. In via preliminare, in controricorso viene eccepita l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso in quanto, a fronte dell’apparente violazione di legge, sarebbe volto ad ottenere un ulteriore giudizio nel merito sin- dacando la valutazione fattuale compiuta dal Giudice e deducendo ad- dirittura fatti nuovi rispetto a quelli dei precedenti gradi di giudizio.

5.1. L’eccezione è scrutinabile unitamente alla disamina del motivo.

6. Il motivo è fondato, nei terminiche seguono.

6.1. La Corte ha più volte affermato, come ricorda la stessa sentenza impugnata, che in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 -va calcolata alla stregua del d.m. [OSCURATO:PERSONA] n. 1072 del 1969, la quale va determinata in quella che - dall'esten- sione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta -re- sidua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, sof- fitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i cri- teri di cui al d.m. [OSCURATO:PERSONA] n. 801del 1977, richiamato dall'art. 51 della l. 2 n. 47 del 1985, le previsioni della quale, relative ad age- volazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 17470del 28 /06/2019 ).

6.2. Inoltre, sempre in tema di agevolazioni c.d.

"prima casa", la Se- zione ha anche statuito che ai fini dell'individuazione di un'abitazione dilusso, nell'ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve es- sere determinata avuto riguardo all'utilizzabilità degli ambienti, a pre- scindere dalla loro effettivaabitabilità, costituendo tale requisito il pa- rametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" dell'immobile.

Ne consegue che il concetto di superficie "utile" non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile", dovendo interpretarsi l'art. 6 del d.m. n. 1072 del 1969 nelsenso che è "utile" tutta la su- perficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi (Cass. Sez.5 - , Sentenza n. 29643 del 14/11/2019 ).

6.3. Orbene, la decisione di appello non è conforme ai principi di diritto che precedono dal momento che, esplicitamente, nello scomputare dalla metratura rilevante porzioni dell’immobile, fa riferimentoa 93,35 mq di«guardaroba, stireria, lavanderia, ripostiglio, corridoio e due di- simpegni»precisando «che detti locali sono del tutto non abitabili come indicato nel certificato prodotto».

Si tratta di porzioni di immobile che non possono essere escluse dal conteggio, sulla base dei principi di diritto che precedono,e il profilo non assurge a nuova rivalutazione del fatto, come eccepito in controricorso, ma costituisce un errore di sus- sunzione della fattispecie concreta nella rilevante previsione di legge, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Sezione.

7. Inoltre, la sentenza impugnata giustifica il proprio esito togliendo rilevanzaad un semi-interrato “cantinato” pari a ben mq

144. Quest’ul- tima rilevante porzione immobiliare, a prescindere dal fatto che l’Agen- zia allega che nelle more sarebbe divenuto anche abitabile - profilo sopravvenuto e non rilevante in sede di legittimità-, non è chiaro come sia sovrapponibile al concetto di “cantina” come precisato dalla giuri- sprudenza della Corte che precede, ossia di un accessorio all’abitazione che, sulla base della perizia di parte,sarebbe limitata ad un piano abi- tativo di 111,35 mq.

Soprattutto, il giudice d’appello fa propria tale prospettazione assumendola come provata senza fornire alcuna ra- gioneesplicativa del perché dia prevalenza ad un indizio rispetto al le provedocumentali fornite dall’Agenzia , incluso un atto pubblico (rogito notarile), ulteriore profilo che rileva ai fini della invocata violazionedi legge. 7.1.Infatti, al proposito, la CTR non si confronta con il fatto che per giurisprudenza costante della Corte laperizia stragiudiziale non ha va- lore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento prove- niente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018 (Rv. 651998 - 02 ) , di cui dev’essere dato conto in sentenza, e ciò non è avvenuto nel caso in esame. 8.Come si evince da tutto quanto precede, in questa sede non è stato chiesto in alcun modo il rinnovato apprezzamento del fatto, bensì la corretta sussunzione della fattispecie nelle previsioni normative og- gettodel motivo, e sono denunciati aspetti di violazione di legge con riferimento al valore della prova, con conseguente rigetto dell’ecce- zionedi inammissibilità della complessiva censura. 9.In accoglimento del ricorso l a sentenz a impugnat a dev e così essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte: accoglie il ricorso, cassa l a sentenz a impugnat a e rinvi a alla C orte di giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7356/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:prima casa - abitazione di lusso – IVAagevolata GRAZIELLACAMPIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nocchiaro(Pec: [OSCURATO:EMAIL] ), unitamentee disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: virgi- [OSCURATO:EMAIL]), domiciliata presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Sici- lia,Sez. staccata di Catania , n. 1030/15/2023, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , nonnotificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, Sez. staccata di Catania , ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Campione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2522 / 5 / 201 8 la quale ha r i gettato i l ricors o introduttivodella contribuente avverso l’avviso di liquidazione e irro- gazione sanzioni nei confronti della contribuente in conseguenza del disconoscimentodell’applicazione dell’ IVA agevolata prima casa , rite- nendoche l’immobile di proprietà sito in S. [OSCURATO:PERSONA] fosse as- similabilead immobile di lusso ai sensi del D.M. 2.8.1969. 2.A differenza del giudice di prime cure, il giudice d’appello ha accolto la prospettazione della contribuente, recependo le indicazioni di una periziadi parte, ha scorpora to dalla metratura dell’immobile (superficie abitativalorda 394 mq e netta di 334 mq), la porzione dell’immobile non effettivamente fruibile, riconducendo la metratura rilevante al di sottodella soglia di 240 mq di cui all’art.6 del D.M. citato. 3.Avverso la sentenza propon e ricorso per c assazione l’Agenzia per un motivo,cui resist e la contribuente con controricorso. Consideratoche: 4. Con un unico motivo di ricorso - in relazione all’articolo 360 primo comma n.3cod. proc. civ. – viene dedotta la v iolazione e falsa appli- cazione dell’art. 1 [OSCURATO:PERSONA] I allegata al d.P.R. n. 131/1986 e della Tabella parte II numero 21 del d.P.R. 633/1972, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 D.M. LL.PP. 2.8.1969, sia per aver fatto la CTR acritico rinvio ed adesione ad una perizia di parte, sia per aver fatto erronea applicazione delle norme che precedono. 5. In via preliminare, in controricorso viene eccepita l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso in quanto, a fronte dell’apparente violazione di legge, sarebbe volto ad ottenere un ulteriore giudizio nel merito sin- dacando la valutazione fattuale compiuta dal Giudice e deducendo ad- dirittura fatti nuovi rispetto a quelli dei precedenti gradi di giudizio. 5.1. L’eccezione è scrutinabile unitamente alla disamina del motivo. 6. Il motivo è fondato, nei terminiche seguono. 6.1. La Corte ha più volte affermato, come ricorda la stessa sentenza impugnata, che in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 -va calcolata alla stregua del d.m. [OSCURATO:PERSONA] n. 1072 del 1969, la quale va determinata in quella che - dall'esten- sione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta -re- sidua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, sof- fitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i cri- teri di cui al d.m. [OSCURATO:PERSONA] n. 801del 1977, richiamato dall'art. 51 della l. 2 n. 47 del 1985, le previsioni della quale, relative ad age- volazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 17470del 28 /06/2019 ). 6.2. Inoltre, sempre in tema di agevolazioni c.d. "prima casa", la Se- zione ha anche statuito che ai fini dell'individuazione di un'abitazione dilusso, nell'ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve es- sere determinata avuto riguardo all'utilizzabilità degli ambienti, a pre- scindere dalla loro effettivaabitabilità, costituendo tale requisito il pa- rametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" dell'immobile. Ne consegue che il concetto di superficie "utile" non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile", dovendo interpretarsi l'art. 6 del d.m. n. 1072 del 1969 nelsenso che è "utile" tutta la su- perficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi (Cass. Sez.5 - , Sentenza n. 29643 del 14/11/2019 ). 6.3. Orbene, la decisione di appello non è conforme ai principi di diritto che precedono dal momento che, esplicitamente, nello scomputare dalla metratura rilevante porzioni dell’immobile, fa riferimentoa 93,35 mq di«guardaroba, stireria, lavanderia, ripostiglio, corridoio e due di- simpegni»precisando «che detti locali sono del tutto non abitabili come indicato nel certificato prodotto». Si tratta di porzioni di immobile che non possono essere escluse dal conteggio, sulla base dei principi di diritto che precedono,e il profilo non assurge a nuova rivalutazione del fatto, come eccepito in controricorso, ma costituisce un errore di sus- sunzione della fattispecie concreta nella rilevante previsione di legge, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Sezione. 7. Inoltre, la sentenza impugnata giustifica il proprio esito togliendo rilevanzaad un semi-interrato “cantinato” pari a ben mq 144. Quest’ul- tima rilevante porzione immobiliare, a prescindere dal fatto che l’Agen- zia allega che nelle more sarebbe divenuto anche abitabile - profilo sopravvenuto e non rilevante in sede di legittimità-, non è chiaro come sia sovrapponibile al concetto di “cantina” come precisato dalla giuri- sprudenza della Corte che precede, ossia di un accessorio all’abitazione che, sulla base della perizia di parte,sarebbe limitata ad un piano abi- tativo di 111,35 mq. Soprattutto, il giudice d’appello fa propria tale prospettazione assumendola come provata senza fornire alcuna ra- gioneesplicativa del perché dia prevalenza ad un indizio rispetto al le provedocumentali fornite dall’Agenzia , incluso un atto pubblico (rogito notarile), ulteriore profilo che rileva ai fini della invocata violazionedi legge. 7.1.Infatti, al proposito, la CTR non si confronta con il fatto che per giurisprudenza costante della Corte laperizia stragiudiziale non ha va- lore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento prove- niente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018 (Rv. 651998 - 02 ) , di cui dev’essere dato conto in sentenza, e ciò non è avvenuto nel caso in esame. 8.Come si evince da tutto quanto precede, in questa sede non è stato chiesto in alcun modo il rinnovato apprezzamento del fatto, bensì la corretta sussunzione della fattispecie nelle previsioni normative og- gettodel motivo, e sono denunciati aspetti di violazione di legge con riferimento al valore della prova, con conseguente rigetto dell’ecce- zionedi inammissibilità della complessiva censura. 9.In accoglimento del ricorso l a sentenz a impugnat a dev e così essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. LaCorte: accoglie il ricorso, cassa l a sentenz a impugnat a e rinvi a alla C orte di giustizia
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