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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 11516/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia con cui il Gup del Tribunale di Palmi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 337 cod. pen., 75 d.

Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo manifesta illogicità della motivazione per avere il Collegio calabrese ritenuto provata la colpevolezza di Amato in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché per avere negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (Si vedano le pagine da 4 a 5).

Nel caso in esame, il giudice di appello ha evidenziato come vi fossero gli elementi per decretare la responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, posto che Amato, una volta terminata la fuga a bordo dell'autovettura guidata dal correo [OSCURATO:PERSONA], protrattasi nonostante l'inseguimento e le segnalazioni acustiche e visive degli agenti, proseguiva in tale condotta allontanandosi a piedi e sottraendosi così al controllo degli operanti, consapevole della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza cui era sottoposto.

Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, posto che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e della propensione criminale dell'imputato, desunta dai gravi e numerosi precedenti penali, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia con cui il Gup del Tribunale di Palmi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 337 cod. pen., 75 d. Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo manifesta illogicità della motivazione per avere il Collegio calabrese ritenuto provata la colpevolezza di Amato in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché per avere negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (Si vedano le pagine da 4 a 5). Nel caso in esame, il giudice di appello ha evidenziato come vi fossero gli elementi per decretare la responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, posto che Amato, una volta terminata la fuga a bordo dell'autovettura guidata dal correo [OSCURATO:PERSONA], protrattasi nonostante l'inseguimento e le segnalazioni acustiche e visive degli agenti, proseguiva in tale condotta allontanandosi a piedi e sottraendosi così al controllo degli operanti, consapevole della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza cui era sottoposto. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, posto che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e della propensione criminale dell'imputato, desunta dai gravi e numerosi precedenti penali, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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