Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 183/1991
ECLI:IT:COST:1991:183
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso di un giudizio di appello in cui le parti, in qualità
di tutori dei figli inabili, avevano proposto gravame avverso la
sentenza del Pretore che aveva loro negato il diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento, essendo gli invalidi in parola
ricoverati in istituto (con retta a totale carico di ente pubblico),
il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 8 novembre
1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Osserva il giudice a quo come dagli atti di causa risulti che i
figli degli appellanti restano affidati alla famiglia dalle ore 15 di
ogni venerdì alle ore 9 di ogni lunedì, nonché in occasione delle
vacanze natalizie, pasquali ed estive "per un totale di circa 154
giorni all'anno".
Trattandosi quindi di "degenza non continuativa", non appare
giustificata la totale esclusione dell'indennità d'accompagnamento
che la norma impugnata sancirebbe, appunto, per gli invalidi civili
gratuitamente ricoverati in istituti.
L'omessa previsione di un'indennità proporzionata ai giorni di
ricovero - che il Tribunale ritiene non possa riconoscersi neppure in
via interpretativa - sarebbe creativa di una disparità di
trattamento tra chi è ricoverato in modo ininterrotto e chi, come
nella specie, resta per certi periodi a carico della famiglia.
1. - Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18
(Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili), nella parte in cui, nell'escludere il diritto
all'indennità in argomento per i soggetti ricoverati gratuitamente
in istituto, non prevede la possibilità di un'erogazione frazionata
dell'indennità stessa in relazione ai periodi di mancato ricovero.
Gli invalidi che per qualche tempo si trovino a carico delle
famiglie risulterebbero, secondo la prospettazione, ingiustamente
discriminati rispetto a coloro che non interrompono mai il ricovero,
con conseguente, ipotizzato vulnus della garanzia dell'assistenza
sociale.
2. - La questione è infondata.
La norma impugnata preclude, nell'ultimo comma, la corresponsione
dell'indennità di accompagnamento agli "invalidi civili gravi
ricoverati gratuitamente in istituto".
La stessa disposizione, al primo comma, ed ancor meglio l'art. 1
della successiva legge 21 novembre 1988, n. 508 (recante norme
integrative in materia), chiariscono come l'indennità spetti, oltre
che ai ciechi assoluti, ai cittadini totalmente inabili
impossibilitati a deambulare senza il permanente ausilio di un
accompagnatore ovvero abbisognevoli di continua assistenza non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Come si evince dai Lavori parlamentari (cfr. [OSCURATO:PERSONA] VIII
Legislatura - 8 gennaio 1980) la ratio della denunziata normativa
risiede proprio nell'offrire un'alternativa al ricovero degli
invalidi gravi, "un aiuto alle famiglie che vogliono tenere in casa
il loro familiare duramente colpito".
Ciò premesso, è evidente come la norma si proponga di evitare
una duplicazione dell'onere a carico dello Stato allorché
l'invalido, ricoverato in via permanente, si assenti saltuariamente
dal luogo di degenza.
Non sarebbe razionale ipotizzare la frazionabilità
dell'indennità, assicurandola anche per un lasso di tempo
addirittura giornaliero o comunque inferiore al periodo mensile di
pagamento: ne conseguirebbe che di essa verrebbe a giovarsi un
soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera
assicura la disponibilità del ricovero e di un posto solo
momentaneamente non occupato.
Diverso è il caso in cui l'allontanamento dall'istituto avvenga
per periodi uguali o superiori al mese, consentendo così
all'amministrazione onerata di sospendere il pagamento delle rette,
in coincidenza con la possibilità per l'ente ospedaliero di
utilizzare diversamente il posto-letto.
In tale ipotesi, venendo meno una erogazione dello Stato,
l'invalido può ben far valere il proprio diritto all'indennità,
come del resto è confermato dalla prassi amministrativa che offre
valido argomento interpretativo nel senso ora indicato. Le circolari
in materia del Ministero dell'interno, infatti, oltre a limitare la
nozione di ricovero ai soli casi di lunga degenza e terapie
riabilitative (con esclusione cioè di situazioni contingenti),
consentono di ottenere, a domanda, il pagamento della provvidenza de
qua per i mesi di (documentata) interruzione del ricovero.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente inabili), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38
della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI