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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 183/1991

ECLI:IT:COST:1991:183
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Nel corso di un giudizio di appello in cui le parti, in qualità di tutori dei figli inabili, avevano proposto gravame avverso la sentenza del Pretore che aveva loro negato il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, essendo gli invalidi in parola ricoverati in istituto (con retta a totale carico di ente pubblico), il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 8 novembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Osserva il giudice a quo come dagli atti di causa risulti che i figli degli appellanti restano affidati alla famiglia dalle ore 15 di ogni venerdì alle ore 9 di ogni lunedì, nonché in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive "per un totale di circa 154 giorni all'anno".

Trattandosi quindi di "degenza non continuativa", non appare giustificata la totale esclusione dell'indennità d'accompagnamento che la norma impugnata sancirebbe, appunto, per gli invalidi civili gratuitamente ricoverati in istituti.

L'omessa previsione di un'indennità proporzionata ai giorni di ricovero - che il Tribunale ritiene non possa riconoscersi neppure in via interpretativa - sarebbe creativa di una disparità di trattamento tra chi è ricoverato in modo ininterrotto e chi, come nella specie, resta per certi periodi a carico della famiglia.

1. - Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui, nell'escludere il diritto all'indennità in argomento per i soggetti ricoverati gratuitamente in istituto, non prevede la possibilità di un'erogazione frazionata dell'indennità stessa in relazione ai periodi di mancato ricovero.

Gli invalidi che per qualche tempo si trovino a carico delle famiglie risulterebbero, secondo la prospettazione, ingiustamente discriminati rispetto a coloro che non interrompono mai il ricovero, con conseguente, ipotizzato vulnus della garanzia dell'assistenza sociale.

2. - La questione è infondata.

La norma impugnata preclude, nell'ultimo comma, la corresponsione dell'indennità di accompagnamento agli "invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto".

La stessa disposizione, al primo comma, ed ancor meglio l'art. 1 della successiva legge 21 novembre 1988, n. 508 (recante norme integrative in materia), chiariscono come l'indennità spetti, oltre che ai ciechi assoluti, ai cittadini totalmente inabili impossibilitati a deambulare senza il permanente ausilio di un accompagnatore ovvero abbisognevoli di continua assistenza non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Come si evince dai Lavori parlamentari (cfr. [OSCURATO:PERSONA] VIII Legislatura - 8 gennaio 1980) la ratio della denunziata normativa risiede proprio nell'offrire un'alternativa al ricovero degli invalidi gravi, "un aiuto alle famiglie che vogliono tenere in casa il loro familiare duramente colpito".

Ciò premesso, è evidente come la norma si proponga di evitare una duplicazione dell'onere a carico dello Stato allorché l'invalido, ricoverato in via permanente, si assenti saltuariamente dal luogo di degenza.

Non sarebbe razionale ipotizzare la frazionabilità dell'indennità, assicurandola anche per un lasso di tempo addirittura giornaliero o comunque inferiore al periodo mensile di pagamento: ne conseguirebbe che di essa verrebbe a giovarsi un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilità del ricovero e di un posto solo momentaneamente non occupato.

Diverso è il caso in cui l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, consentendo così all'amministrazione onerata di sospendere il pagamento delle rette, in coincidenza con la possibilità per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto.

In tale ipotesi, venendo meno una erogazione dello Stato, l'invalido può ben far valere il proprio diritto all'indennità, come del resto è confermato dalla prassi amministrativa che offre valido argomento interpretativo nel senso ora indicato.

Le circolari in materia del Ministero dell'interno, infatti, oltre a limitare la nozione di ricovero ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative (con esclusione cioè di situazioni contingenti), consentono di ottenere, a domanda, il pagamento della provvidenza de qua per i mesi di (documentata) interruzione del ricovero.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso di un giudizio di appello in cui le parti, in qualità di tutori dei figli inabili, avevano proposto gravame avverso la sentenza del Pretore che aveva loro negato il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, essendo gli invalidi in parola ricoverati in istituto (con retta a totale carico di ente pubblico), il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 8 novembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Osserva il giudice a quo come dagli atti di causa risulti che i figli degli appellanti restano affidati alla famiglia dalle ore 15 di ogni venerdì alle ore 9 di ogni lunedì, nonché in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive "per un totale di circa 154 giorni all'anno". Trattandosi quindi di "degenza non continuativa", non appare giustificata la totale esclusione dell'indennità d'accompagnamento che la norma impugnata sancirebbe, appunto, per gli invalidi civili gratuitamente ricoverati in istituti. L'omessa previsione di un'indennità proporzionata ai giorni di ricovero - che il Tribunale ritiene non possa riconoscersi neppure in via interpretativa - sarebbe creativa di una disparità di trattamento tra chi è ricoverato in modo ininterrotto e chi, come nella specie, resta per certi periodi a carico della famiglia. 1. - Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui, nell'escludere il diritto all'indennità in argomento per i soggetti ricoverati gratuitamente in istituto, non prevede la possibilità di un'erogazione frazionata dell'indennità stessa in relazione ai periodi di mancato ricovero. Gli invalidi che per qualche tempo si trovino a carico delle famiglie risulterebbero, secondo la prospettazione, ingiustamente discriminati rispetto a coloro che non interrompono mai il ricovero, con conseguente, ipotizzato vulnus della garanzia dell'assistenza sociale. 2. - La questione è infondata. La norma impugnata preclude, nell'ultimo comma, la corresponsione dell'indennità di accompagnamento agli "invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto". La stessa disposizione, al primo comma, ed ancor meglio l'art. 1 della successiva legge 21 novembre 1988, n. 508 (recante norme integrative in materia), chiariscono come l'indennità spetti, oltre che ai ciechi assoluti, ai cittadini totalmente inabili impossibilitati a deambulare senza il permanente ausilio di un accompagnatore ovvero abbisognevoli di continua assistenza non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Come si evince dai Lavori parlamentari (cfr. [OSCURATO:PERSONA] VIII Legislatura - 8 gennaio 1980) la ratio della denunziata normativa risiede proprio nell'offrire un'alternativa al ricovero degli invalidi gravi, "un aiuto alle famiglie che vogliono tenere in casa il loro familiare duramente colpito". Ciò premesso, è evidente come la norma si proponga di evitare una duplicazione dell'onere a carico dello Stato allorché l'invalido, ricoverato in via permanente, si assenti saltuariamente dal luogo di degenza. Non sarebbe razionale ipotizzare la frazionabilità dell'indennità, assicurandola anche per un lasso di tempo addirittura giornaliero o comunque inferiore al periodo mensile di pagamento: ne conseguirebbe che di essa verrebbe a giovarsi un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilità del ricovero e di un posto solo momentaneamente non occupato. Diverso è il caso in cui l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, consentendo così all'amministrazione onerata di sospendere il pagamento delle rette, in coincidenza con la possibilità per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto. In tale ipotesi, venendo meno una erogazione dello Stato, l'invalido può ben far valere il proprio diritto all'indennità, come del resto è confermato dalla prassi amministrativa che offre valido argomento interpretativo nel senso ora indicato. Le circolari in materia del Ministero dell'interno, infatti, oltre a limitare la nozione di ricovero ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative (con esclusione cioè di situazioni contingenti), consentono di ottenere, a domanda, il pagamento della provvidenza de qua per i mesi di (documentata) interruzione del ricovero. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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