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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09338/2026

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peciale in atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controR.U. , rappresentato e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lg_5 n. 136/2025 depositatain data 11/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 15327/2025Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 9338/2026Data pubblicazione 13/04/20261.

L.D. ricorre con due motivi avverso la sentenza inepigrafe indicata, con cui la Corte d’Appello di Lg_5 ne aveva rigettatol’opposizione al riconoscimento in Italia della sentenza di divorzio n. 330 del2023, emessa dal Tribunale del Lg_1 , in Lg_2 con la quale era stato scioltoil suo matrimonio con R.U. .L’opponente aveva dedotto la violazione del proprio diritto di difesa,garantito dall’art. 64, lett. b), della legge 31 maggio 1995, n. 218,sostenendo che l’atto introduttivo del giudizio di divorzio non le era statoritualmente notificato.Mentre era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del giudizio,esponeva la ricorrente che la notifica era stata tentata presso un indirizzo aLg_2 dove ella non era mai stata reperibile né avrebbe mai potuto esserlo,risultando in via documentale provato che il numero civico dell’abitazionedella madre, presso la quale l’opponente era stata ricercata, era diversorispetto a quello dichiaratamente utilizzato dall’attore e dal soggettonotificatore.Nella denunciata nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, laparte chiedeva che la sentenza fosse dichiarata inefficace in Italia e chefosse ordinata la cancellazione della relativa trascrizione.Nel contraddittorio instaurato con R.U. , che deduceva la pienaregolarità della notifica secondo la legge Naz_1 , la Corte d’Appello diLg_5 rigettava nel merito l’opposizione.La Corte territoriale riteneva che fossero stati osservati gli artt. 168 e 173del codice di procedura civile Naz_2 e concludeva per la regolarità dellanotifica dell’atto introduttivo del giudizio di divorzio, nel provato rifiuto dellamadre della ricorrente a ricevere l’atto e in presenza di un secondo accessodel funzionario allo stesso indirizzo, fattispecie sufficiente a perfezionare lanotifica e a garantire la conoscibilità dell'atto, con esclusione di unaviolazione dei diritti essenziali della difesa.Oscuramento disposto Numero registro generale 15327/2025Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 9338/2026Data pubblicazione 13/04/2026Inoltre, la Corte di merito riteneva che la ricorrente fosse comunque venutaa conoscenza dell’esistenza del giudizio in Lg_2 nel corso del distintoprocedimento di separazione pendente in Italia, davanti al Tribunale diLg_4 , e così, implicitamente, provata l’inerzia della donna che,nell’acquisita consapevolezza della coeva pendenza del processo, non sisarebbe volontariamente costituita davanti al Tribunale del Lg_1 , in Lg_22.

Resiste con controricorso R.U. .Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 64, lett. b), della L. 31 maggio 1995, n. 218, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.La sentenza impugnata sarebbe viziata da un’erronea interpretazione eapplicazione dell’art. 64, lett. b), della L. 218/1995 e la Corte d’Appelloavrebbe omesso la valutazione di elementi documentali probatori in atti, inviolazione dell’art. 116 c.p.c.Non sarebbe sufficiente ad escludere la violazione dell’indicata norma ilrispetto della legge del luogo, essendo piuttosto necessario che non vi siastata una violazione dei diritti essenziali della difesa, integrata nellafattispecie in esame dalla violazione del contraddittorio.La Corte d’Appello di Lg_5 avrebbe erroneamente ritenuto che la verificarichiesta dall’art. 64 legge cit. consista nel controllo della mera conformitàformale della notificazione alla “legge del luogo”, richiamando a tal fine ilconcetto di “fiducia” fra ordinamenti giudiziari.I giudici del merito, in tal modo, non avrebbero colto le irregolarità delprocedimento notificatorio e quindi l’errore del numero civico presso cuisarebbe stata effettuata la notifica, il che avrebbe reso improbabile il duplicetentativo che l’Autorità giudiziaria Naz_1 sostiene esservi stato e l’evidenzache la sentenza straniera abbia dichiarato, contro ogni risultanzaOscuramento disposto Numero registro generale 15327/2025Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 9338/2026Data pubblicazione 13/04/2026documentale, che presso tale indirizzo la ricorrente aveva il suo indirizzoufficiale a Lg_2 laddove la Corte di Lg_5 aveva dato atto checontemporaneamente la ricorrente si trovava in Italia dove aveva elettodomicilio.La Corte avrebbe omesso, in tal modo, la più importante valutazioneimposta dalla norma e cioè di accertare se, in concreto, il procedimento dinotifica avesse garantito il rispetto dei “diritti essenziali della difesa”,principio cardine dell’ordine pubblico processuale italiano.Espone la ricorrente che la propria madre risiede in Luogo_7 , angoloLuogo_8 e non al civico 105, angolo Luogo_3 .La ricorrente poi era notoriamente residente e domiciliata in Italia dovestava partecipando al processo di separazione, come risultava dal certificatostorico prodotto.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., facendo valere per la giàdescritta vicenda le evidenze dell’indirizzo errato e della diversadomiciliazione in Italia.3.

Il controricorrente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per genericità,ai sensi dell’art. 366 c.p.c. e comunque la sua infondatezza.4.

Il primo motivo di ricorso è infondato e finanche inammissibile, per leragioni di seguito indicate.E’ infondato perché la Corte d’Appello di Lg_5 scrutina correttamente laconformità della notifica effettuata al modello definito dalle normedell’ordinamento Naz_2 – così per gli artt. 168 e 173 del codice diprocedura richiamati – ritenendo la notifica rifiutata dalla madre dellaricorrente, nel suo tentato rinnovo, rispettosa della norma e sufficiente adintegrare gli estremi della conoscibilità dell’atto, per regole di validitàdell’incombente che, vigenti nello Stato estero, sono state correttamenteritenute non lesive delle garanzie difensive fondamentali previsteOscuramento disposto Numero registro generale 15327/2025Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 9338/2026Data pubblicazione 13/04/2026nell’ordinamento italiano.

Tanto la Corte di merito fa in applicazione deiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che chiama il giudice averificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento,anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazioneche non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanzadi una disposizione della legge processuale straniera a tutela dellapartecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la suarilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesarispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblicoprocessuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e diresistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cuitali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 17519 del 03/09/2015; in termini: Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 22183 del 06/08/2024).4.1.

Il motivo è poi inammissibile dove reitera le censure già portate allacognizione del giudice del merito che ha deciso in conformità allagiurisprudenza di questa Corte, senza addurre argomenti destinati al suosuperamento, e quindi in una prospettiva che non è quella della violazionedi legge, ma che resta quella, diversa, di una lettura alternativa dellafattispecie concreta con riguardo alle norme di riferimento (tra le molte,recentemente: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7871 del 25/03/2025).4.2.

Il mezzo è ancora inammissibile per difetto di specificità ex art. 366c.p.c., non indicando le parti in cui il codice Naz_2 sulla notifica nonrisponderebbe ai principi essenziali e perché la diversa ratio che sostiene lasentenza impugnata, e quindi quella sulla conoscibilità aliunde comunqueacquisita dalla ricorrente nella coeva pendenza del giudizio di separazionepersonale in Italia, non risulta efficacemente contrastata.5.

Il secondo motivo è inammissibile perché sollecitatorio di un nuovogiudizio di merito a fronte di una motivazione sul fatto che esiste e con cuiil proposto mezzo non si confronta in modo concludente.Oscuramento disposto Numero registro generale 15327/2025Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 9338/2026Data pubblicazione 13/04/20266.

Conclusivamente il ricorso è infondato.7.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.8.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del20/9/2019).

Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52,siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusionedel presente provvedimento.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rinfondere alla controricorrente le spese di lite cheliquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi legeneralità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presenteprovvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/02/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
peciale in atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controR.U. , rappresentato e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lg_5 n. 136/2025 depositatain data 11/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 15327/2025Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 9338/2026Data pubblicazione 13/04/20261. L.D. ricorre con due motivi avverso la sentenza inepigrafe indicata, con cui la Corte d’Appello di Lg_5 ne aveva rigettatol’opposizione al riconoscimento in Italia della sentenza di divorzio n. 330 del2023, emessa dal Tribunale del Lg_1 , in Lg_2 con la quale era stato scioltoil suo matrimonio con R.U. .L’opponente aveva dedotto la violazione del proprio diritto di difesa,garantito dall’art. 64, lett. b), della legge 31 maggio 1995, n. 218,sostenendo che l’atto introduttivo del giudizio di divorzio non le era statoritualmente notificato.Mentre era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del giudizio,esponeva la ricorrente che la notifica era stata tentata presso un indirizzo aLg_2 dove ella non era mai stata reperibile né avrebbe mai potuto esserlo,risultando in via documentale provato che il numero civico dell’abitazionedella madre, presso la quale l’opponente era stata ricercata, era diversorispetto a quello dichiaratamente utilizzato dall’attore e dal soggettonotificatore.Nella denunciata nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, laparte chiedeva che la sentenza fosse dichiarata inefficace in Italia e chefosse ordinata la cancellazione della relativa trascrizione.Nel contraddittorio instaurato con R.U. , che deduceva la pienaregolarità della notifica secondo la legge Naz_1 , la Corte d’Appello diLg_5 rigettava nel merito l’opposizione.La Corte territoriale riteneva che fossero stati osservati gli artt. 168 e 173del codice di procedura civile Naz_2 e concludeva per la regolarità dellanotifica dell’atto introduttivo del giudizio di divorzio, nel provato rifiuto dellamadre della ricorrente a ricevere l’atto e in presenza di un secondo accessodel funzionario allo stesso indirizzo, fattispecie sufficiente a perfezionare lanotifica e a garantire la conoscibilità dell'atto, con esclusione di unaviolazione dei diritti essenziali della difesa.Oscuramento disposto Numero registro generale 15327/2025Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 9338/2026Data pubblicazione 13/04/2026Inoltre, la Corte di merito riteneva che la ricorrente fosse comunque venutaa conoscenza dell’esistenza del giudizio in Lg_2 nel corso del distintoprocedimento di separazione pendente in Italia, davanti al Tribunale diLg_4 , e così, implicitamente, provata l’inerzia della donna che,nell’acquisita consapevolezza della coeva pendenza del processo, non sisarebbe volontariamente costituita davanti al Tribunale del Lg_1 , in Lg_22. Resiste con controricorso R.U. .Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 64, lett. b), della L. 31 maggio 1995, n. 218, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.La sentenza impugnata sarebbe viziata da un’erronea interpretazione eapplicazione dell’art. 64, lett. b), della L. 218/1995 e la Corte d’Appelloavrebbe omesso la valutazione di elementi documentali probatori in atti, inviolazione dell’art. 116 c.p.c.Non sarebbe sufficiente ad escludere la violazione dell’indicata norma ilrispetto della legge del luogo, essendo piuttosto necessario che non vi siastata una violazione dei diritti essenziali della difesa, integrata nellafattispecie in esame dalla violazione del contraddittorio.La Corte d’Appello di Lg_5 avrebbe erroneamente ritenuto che la verificarichiesta dall’art. 64 legge cit. consista nel controllo della mera conformitàformale della notificazione alla “legge del luogo”, richiamando a tal fine ilconcetto di “fiducia” fra ordinamenti giudiziari.I giudici del merito, in tal modo, non avrebbero colto le irregolarità delprocedimento notificatorio e quindi l’errore del numero civico presso cuisarebbe stata effettuata la notifica, il che avrebbe reso improbabile il duplicetentativo che l’Autorità giudiziaria Naz_1 sostiene esservi stato e l’evidenzache la sentenza straniera abbia dichiarato, contro ogni risultanzaOscuramento disposto Numero registro generale 15327/2025Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 9338/2026Data pubblicazione 13/04/2026documentale, che presso tale indirizzo la ricorrente aveva il suo indirizzoufficiale a Lg_2 laddove la Corte di Lg_5 aveva dato atto checontemporaneamente la ricorrente si trovava in Italia dove aveva elettodomicilio.La Corte avrebbe omesso, in tal modo, la più importante valutazioneimposta dalla norma e cioè di accertare se, in concreto, il procedimento dinotifica avesse garantito il rispetto dei “diritti essenziali della difesa”,principio cardine dell’ordine pubblico processuale italiano.Espone la ricorrente che la propria madre risiede in Luogo_7 , angoloLuogo_8 e non al civico 105, angolo Luogo_3 .La ricorrente poi era notoriamente residente e domiciliata in Italia dovestava partecipando al processo di separazione, come risultava dal certificatostorico prodotto.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., facendo valere per la giàdescritta vicenda le evidenze dell’indirizzo errato e della diversadomiciliazione in Italia.3. Il controricorrente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per genericità,ai sensi dell’art. 366 c.p.c. e comunque la sua infondatezza.4. Il primo motivo di ricorso è infondato e finanche inammissibile, per leragioni di seguito indicate.E’ infondato perché la Corte d’Appello di Lg_5 scrutina correttamente laconformità della notifica effettuata al modello definito dalle normedell’ordinamento Naz_2 – così per gli artt. 168 e 173 del codice diprocedura richiamati – ritenendo la notifica rifiutata dalla madre dellaricorrente, nel suo tentato rinnovo, rispettosa della norma e sufficiente adintegrare gli estremi della conoscibilità dell’atto, per regole di validitàdell’incombente che, vigenti nello Stato estero, sono state correttamenteritenute non lesive delle garanzie difensive fondamentali previsteOscuramento disposto Numero registro generale 15327/2025Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 9338/2026Data pubblicazione 13/04/2026nell’ordinamento italiano. Tanto la Corte di merito fa in applicazione deiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che chiama il giudice averificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento,anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazioneche non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanzadi una disposizione della legge processuale straniera a tutela dellapartecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la suarilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesarispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblicoprocessuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e diresistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cuitali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 17519 del 03/09/2015; in termini: Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 22183 del 06/08/2024).4.1. Il motivo è poi inammissibile dove reitera le censure già portate allacognizione del giudice del merito che ha deciso in conformità allagiurisprudenza di questa Corte, senza addurre argomenti destinati al suosuperamento, e quindi in una prospettiva che non è quella della violazionedi legge, ma che resta quella, diversa, di una lettura alternativa dellafattispecie concreta con riguardo alle norme di riferimento (tra le molte,recentemente: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7871 del 25/03/2025).4.2. Il mezzo è ancora inammissibile per difetto di specificità ex art. 366c.p.c., non indicando le parti in cui il codice Naz_2 sulla notifica nonrisponderebbe ai principi essenziali e perché la diversa ratio che sostiene lasentenza impugnata, e quindi quella sulla conoscibilità aliunde comunqueacquisita dalla ricorrente nella coeva pendenza del giudizio di separazionepersonale in Italia, non risulta efficacemente contrastata.5. Il secondo motivo è inammissibile perché sollecitatorio di un nuovogiudizio di merito a fronte di una motivazione sul fatto che esiste e con cuiil proposto mezzo non si confronta in modo concludente.Oscuramento disposto Numero registro generale 15327/2025Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 9338/2026Data pubblicazione 13/04/20266. Conclusivamente il ricorso è infondato.7. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del20/9/2019). Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52,siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusionedel presente provvedimento. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rinfondere alla controricorrente le spese di lite cheliquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi legeneralità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presenteprovvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/02/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
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