CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 16587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 33603,2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.», per l'annullamento dell'ordinanza del 15-16 aprile 2021 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 19/03/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 416, cod. pen., 3, legge n. 146 del 2006, 2, 5, 8 e 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 2.384.161,85, corrispondente al profitto del reato. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 192 e 321 cod. proc. pen., la falsa applicazione delle norme sostanziali, nonché la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in considerazione della natura apparente della motivazione su punti decisivi e determinanti per il giudizio e in ordine alle allegazioni difensive. Deduce, in primo luogo, il travisamento della documentazione prodotta in sede di udienza (nello specifico, le fatture emesse dalle società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» e le distinte dei bonifici "visto fattura") dalle quali risulta il pagamento al momento della consegna della merce e non prima, come erroneamente affermato dal Tribunale. In questo modo, il ricorrente deduce di aver dimostrato l'insussistenza di uno degli indizi dei reati provvisoriamente ascritti costituiti proprio dal pagamento anticipato della merce fornita dalle due società (ritenute) cartiere. Aggiunge, in ogni caso, che negli anni di imposta in contestazione, la società da lui rappresentata aveva effettuato numerosi acquisti presso altri fornitori con pagamenti sempre anticipati, come pure dimostrato dalla documentazione prodotta in sede di riesame che prova una prassi commerciale che non può costituire elemento di sospetto. Su questo ulteriore argomento, il Tribunale ha solo apparentemente motivato. L'essersi rifornito dalle due società sopra indicate non può costituire sufficiente indizio di reato in assenza delle altre due condizioni (lo stesso Tribunale ha riconosciuto che il ricorrente non aveva mai avuto rapporti commerciali con la società «[OSCURATO:PERSONA] o.u.») che, nell'ottica accusatoria e secondo la stessa "ratio decidendi", concorrevano a dare sostanza alla imputazione provvisoria. Gli acquisti, peraltro, sono iniziati il 30/04/2018, a distanza di un anno e mezzo dalla costituzione della «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e sono proseguiti nel 2018 dall'altra società e poi nell'anno successivo. Non vi è stato alcun immediato passaggio da un fornitore all'altro. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 192 e 321 cod. proc. pen., la falsa applicazione degli artt. 416 cod. pen., 3 legge n. 146 del 2006, 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per la mancanza/mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del "fumus" dei reati contestati, in considerazione della produzione documentale. Richiamati gli argomenti del primo motivo, deduce la natura apparente della motivazione sul dato decisivo, rappresentato dalla memoria difensiva prodotta in sede di riesame e dalla documentazione ad essa allegata, costituito dal fatto che negli anni in contestazione la società «[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.» aveva acquistato la medesima merce (pellet) presso altri fornitori ad un prezzo anche inferiore a quello praticato da «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», con pagamento anticipato e senza fatturazione separata di costi per il trasporto, ciò che smentisce la tesi accusatoria della fatturazione separata dei costi per il trasporto. La consegna della merce da parte di fornitori non indagati è sempre stata effettuata presso la sede della «[OSCURATO:SOCIETA].». senza addebito di costi ulteriori. Non vi è un solo indizio di partecipazione del ricorrente alla frode carosello, né della commissione della frode per il segmento commerciale che lo riguarda, né della consapevole partecipazione ad un'associazione per delinquere transnazionale. Il Tribunale, afferma, ha adottato argomentazioni generali indistintamente riferibili a tutti gli indagati che non si attagliano alla specifica posizione del ricorrente la cui società ha sempre regolarmente assolto l'imposta sul valore aggiunto, non ha mai ricevuto contestazioni di sorta da parte dell'Agenzia delle Entrate, non ha pendenze debitorie. La detrazione dell'IVA è consentita, anche in acclarati casi di "frode carosello", quando il contribuente versi in buona fede inserendosi, a sua insaputa, in una catena di cessioni di natura fraudolenta. In ultima analisi, non v'è un solo indizio che «[OSCURATO:SOCIETA].» fosse consapevole del circuito seguito dalla merce e del coinvolgimento, quale società cartiere, di due sue società fornitrici e della conseguente esistenza di una frode carosello. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Prima di esaminare i motivi è necessario dar conto, in sintesi, di quel che risulta dal provvedimento impugnato dalla cui lettura emerge l'esistenza di un gruppo di operatori economici impegnati nella commercializzazione del pellet cui si imputa (provvisoriamente) di avere posto in essere una serie di "frodi carosello", attraverso la creazione di società cartiere (la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.» e la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.», intestate a nullatenenti cittadini ucraini della famiglia Oprish) alle quali erano fittiziamente imputati gli acquisti della merce in realtà consegnata direttamente alle società acquirenti dal fornitore straniero, la società estone «[OSCURATO:PERSONA] ou», anch'essa intestata a un appartenente della famiglia Oprish, Vasyl. Attraverso l'interposizione fittizia delle due società cartiere, evasori fiscali totali dell'IVA, le società acquirenti, destinatarie di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, hanno potuto sostenere l'acquisto dei materiali a prezzi più bassi. Il Tribunale non dubita della natura fittizia delle società "cartiere" sopra indicate, del tutto prive di una struttura organizzativa ed operativa aziendale, di beni strumentali, capannoni, magazzini, prive di dipendenti (la [OSCURATO:PERSONA]) o comunque in numero del tutto inadeguato (la [OSCURATO:PERSONA], che aveva tre dipendenti, uno dei quali titolare della [OSCURATO:PERSONA], il Vasyl, un'altra lavorava come badante a Catanzaro, l'altro era dipendente, a tempo indeterminato, di uno dei clienti della società stessa). La sussistenza dell'ipotizzata associazione per delinquere è affermata sulla scorta della evidente stabilità dell'accordo criminoso al quale ricondurre l'esecuzione dei singoli reati- fine: «Nel corso delle indagini, che hanno coperto un periodo dal 2016 all'attualità, - afferma il Tribunale - sono infatti state ricostruite centinaia di operazioni di importazione del pellet, tutte attuate con le medesime, fraudolente, modalità. Dimostra la stabilità del vincolo associativo anche il livello di organizzazione e programmazione dell'attività delittuosa. Si è già osservato, a questo proposito, che le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. hanno operato in modo perfettamente coordinato tra loro, avvicendandosi nell'importazione del pellet in modo tale da - almeno negli intendimenti degli associati - non dare luogo ad evasioni fiscali che superassero le soglie del penalmente rilevante, individuate dall'art. 10 ter d.lgs. 74/2000. Allo stesso modo rilevano le operazioni (oggettivamente e soggettivamente inesistenti) fittiziamente effettuate tra le due società in modo da riportare il valore dell'IVA evasa al di sotto della soglia di 250.000,00 euro. Le indicate operazioni, ed il coordinamento tra le due cartiere, dimostrano chiaramente l'esistenza di una regia unitaria nella realizzazione dell'attività delle "frodi carosello". Né vi sono dubbi in ordine alla proiezione del vincolo associativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tenuto conto che l'attività criminosa, protrattasi per cinque anni, ancora era in corso - secondo quanto emerge dalle risultanze investigative - al momento del sequestro preventivo. La struttura organizzativa ideata dagli associati era invero ben avviata e come tale in grado di dar luogo, come in effetti avvenuto sino al momento del sequestro, alla verificazione di una serie indeterminata di ipotesi di frodi fiscali. L'organizzazione, inoltre, si è avvalsa di mezzi e strutture perfettamente funzionali ai suoi illeciti scopi, quali, per l'appunto, le stesse società cartiere attraverso le quali sono state poste in essere le fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti. Inoltre, l'associazione è risultata dotata delle competenze tecniche per la creazione e la gestione del meccanismo truffaldino, in pregiudizio dell'Erario, potendo avvalersi dell'apporto di figure professionali specialistiche, come il commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale si è occupato di gestire la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e presso il cui studio ha eletto la propria sede legale quest'ultima società». Quanto agli operatori economici italiani (i clienti delle società cartiere e, prima ancora, di quella di diritto estone), il Tribunale osserva che il fatto che «abbiano effettuato ripetuti acquisti di pellet dalle società cartiere rappresenta un elemento già indicativo della loro partecipazione al sodalizio. Si presume, cioè, che essendo ammessi all'acquisto reiterato di materiale a prezzo ribassato e anti- concorrenziale, gli operatori economici fossero a conoscenza del meccanismo delittuoso, in pregiudizio al Fisco, posto alla base dei loro acquisti». A prescindere da (ed in aggiunta a) ciò, l'ordinanza valorizza i seguenti indici di partecipazione (indiziaria) al sodalizio: «A) è risultato che molti degli operatori economici, acquirenti finali del pellet, precedentemente alla costituzione delle società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., acquistassero il materiale direttamente dalla società di diritto estone [OSCURATO:PERSONA] ou (intestata sempre agli Oprish) da cui è risultato che poi si siano rifornite la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Tale elemento appare indicativo del coinvolgimento degli operatori economici acquirenti dalle cartiere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel progetto relativo alla costituzione di queste ultime, attuato, per come già si è messo in evidenza in precedenza, per creare una interposizione fittizia nell'acquisto strumentale, attraverso l'evasione totale dell'IVA nell'ambito dell'acquisto infra-comunitario, all'abbassamento dei costi del materiale. B) E' risultato che gli acquisti del materiale da parte delle società cartiere avvenisse con denaro messo a disposizione, all'occorrenza, dagli operatori economici acquirenti finali del pellet. Questi ultimi, sostanzialmente, hanno sempre anticipato i soldi alle società (fittizie, e dunque totalmente incapienti) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché, con tali soldi, effettuassero il pagamento dei materiali, poi direttamente spediti agli acquirenti. Il che dimostra, logicamente, che gli operatori economici acquirenti del pellet ben sapessero che i soggetti da cui loro stessi stavano effettuando i loro acquisti fossero soggetti privi di capacità economica, e utilizzati quali meri enti interposti, fittiziamente, nell'acquisto del materiale, al solo scopo di vedere ribassato - attraverso l'evasione dell'IVA sull'acquisto - il prezzo della loro merce. C) Gli operatori economici coinvolti nella presente indagine hanno, nella maggior parte dei casi, acquistato il pellet da entrambe le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s .. Si tratta di circostanza senz'altro significativa, che induce ad escludere l'occasionalità dell'acquisto dall'una e dell'altra società. Inoltre, appare straordinariamente significativo, nel senso della piena consapevolezza del meccanismo tipico di operatività del sodalizio, la circostanza che, non appena costituita, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. abbia immediatamente acquisito sostanzialmente l'intero pacchetto di clienti della precedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., realizzando, sin da subito, un fatturato estremamente rilevante (il volume di affari supera il valore di 1 milione di euro in meno di 100 giorni). Il che dimostra che gli operatori economici acquirenti del pellet si siano rivolti alla [OSCURATO:PERSONA] non per averla scelta casualmente sul mercato, ma perché facenti parte del meccanismo associativo ed essendo a conoscenza che quest'ultima società cartiera avesse preso il posto della precedente». Nei confronti della società dell'odierna ricorrente, il Tribunale ritiene sussistenti due degli indicatori specifici, considerati sintomatici della consapevole adesione della stessa al sodalizio in questione: a) il pagamento anticipato delle due "cartiere" («circostanza, questa - osserva il Tribunale -, in relazione alla quale la difesa non ha offerto in valutazione elementi di segno contrario rispetto alla prospettazione accusatoria); b) i rapporti di fornitura con le due "cartiere", dal 2017 al 2020, «sia immediati con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., sin dal momento della sua costituzione (a dimostrazione della precedenza del rapporto con gli Opish e gli altri associati) e del suo avvicendamento rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.». La memoria difensiva e la documentazione prodotte dal ricorrente in sede di riesame non sono state ritenute idonee ad elidere gli indizi della sua partecipazione al sodalizio per le ragioni indicate dal Tribunale alle pagg. 13, 14 e 15. 4.Tanto premesso, non è in primo luogo chiaro se il ricorrente agisce in proprio, quale persona fisica sottoposta a indagini, o quale legale rappresentante della società (mancando, in quest'ultimo caso, la procura speciale). Non chiarisce cosa gli sia stato sequestrato, né lo si evince dall'ordinanza, non essendo stati trasmessi gli atti relativi alla esecuzione del sequestro. Il che determina la genericità del ricorso perché, non essendo chiaro cosa sia stato sequestrato e a chi, è incerta la titolarità stessa dell'interesse a impugnare il quale non si identifica con la legittimazione (astratta) all'impugnazione, né con la generica pretesa all'esattezza della decisione, bensì con la materiale restituzione del bene del quale si predica l'illegittima ablazione; restituzione che presuppone, in capo al postulante, la titolarità effettiva ed attuale di una situazione giuridica attiva lesa dall'ablazione del bene. 5.In ogni caso il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.5.1.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 5.2.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 5.3 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 5.4.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 5.5.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente, mancante o del tutto irrazionale nei termini sopra spiegati. Nè risulta omesso l'esame di punti decisivi sul punto. Il ricorrente semplicemente sollecita la Corte di cassazione ad una revisione critica del governo logico dei dati di fatto dai quali il Tribunale ha desunto, a livello indiziario, la sussistenza dell'associazione, la partecipazione ad essa del ricorrente, la consapevolezza di essersi inserito in un meccanismo fraudolento che gli impedisce, ai fini cautelari, di opporre la propria buona fede. Si tratta di una lettura alternativa del tutto improduttiva. 5.6.E' noto, infatti, che ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212). 5.7.0rbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta, di fatto, la trasformazione dell'indizio in prova e la applicazione di una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale proporre una lettura alternativa del fatto indiziante o, in alternativa, opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. Il Tribunale fa buon governo di questi principi dando espressamente atto che le deduzioni difensive, comunque non riscontrate, non escludono, a livello indiziario, la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente. 5.8.Del resto lo stesso ricorrente non contesta la sussistenza dei reati-fine e dei rapporti con le cartiere, dati questi che il Tribunale, a prescindere dalla sussistenza degli indicatori specifici di partecipazione al meccanismo fraudolento, aveva ritenuto di per sé sintomatici dell'esistenza di un accordo stabile i cui orizzonti si ponevano ben al di là della consumazione di ben specifiche e predeterminate transazioni commerciali. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei