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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16307/2023

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onsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15007/2015proposto da: D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla via Lungotevere dei Mellini, n. 17. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella CAMPANIA n. 872 /1 5 , depositata in data 2 febbraio 201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salernon. 559/08/2013, con cui era statoaccolto il ricorso di primo grado proposto dalla società D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n.

TF9030507257/2012, che aveva accertato un maggior reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2007 e recuperate a tassazione somme a titolo di IRES, IRAP e IVA, oltre accessori e sanzioni. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in presenza di contabilità complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente e, di conseguenza, legittimo l'operato dell'Ufficio che aveva ritenuto, sulla base di presunzioni semplici, magravi, precise e concordanti, l'esistenza di un maggiore imponibile ai fini Ires, Iva e Irap; nel caso in esame, peraltro, risultava anomalo che la società appellante avesse dichiarato una perdita d'esercizio per l'anno 2007 di euro 35.505,00, pur avendo corrisposto all'amministratore ed ai soci compensi altissimi (euro 218.694,00 su ricavi complessivi di euro 409.264,00), anche alla luce del fatto che la società appellante era a ristretta base sociale ed era costituita da soggetti legati da vincoli di parentela.3.

La società D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato asette motivi. 4.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 27160 del 15 settembre 2022, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo la trattazione della causa al fine di consentire alla società ricorrente di interloquire sulla nota depositata dall'Avvocatura dello Stato, con la quale era stato rappresentato che, ai fini della definizione agevolata, non risultavano integralmente pagate tutte le imposte dovute. 6.L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione dell'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto considerare la circostanza che dal modello organizzativo prescelto dalla società non scaturiva alcun risparmio d'imposta, né alcun vantaggio fiscale incapo ai soci o minor gettito per l'Erarioalla stregua di un fatto provato e non contestato, stante la pacifica applicazione anche al processo tributario del noto principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115cod. proc. civ.. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La valutazione della C ommissione tributaria regionale si fondava su un'errata valutazione del concetto di «antieconomicità del comportamento del contribuente», per come costruito dalla giurisprudenza di legittimità, che ne aveva indicato limiti e circoscritto la portata a fattispecie ben individuate, tra le quali palesemente non rientravail caso in esame. 3.Il terzo mezzo deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. .

L a Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l'Ufficio avesse assolto il suo onere probatorio con delle mere supposizioni e ricostru endo il reddito d'impresa in assoluta libertà, prescindendo del tutto sia dalle risultanze contabili, sia dagli stessi dati indicati nell'accertamento. 4.Il quarto mezzo deduce l'omessa pronuncia e la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

L a sentenza si era soffermata unicamente sulla questione relativa alla sussistenza, o meno, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza senza, però, affrontare gli altri punti contestati dal contribuente in primo grado e reiterati in appello, tra cui in primo luogo quello relativo alla fantasios a percentuale di incidenza dei costi sui ricavi applicata dall'Ufficio, pari all'85%.

La sentenza di appello, nel momento in cui aveva condiviso la prospettazione dell'Ufficio circa l'inattendibilità della contabilità aziendale, avrebbe dovuto obbligatoriamente passare all'analisi delle questioni relative al difetto di motivazione dell'atto impugnato ed alla modalità di determinazione del reddito per l'anno d'imposta accertato. 5.Il quinto mezzo deduce l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 cod. proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla violazione del principio del contraddittorio preventivo che era stata denunciata sia nel ricorso introduttivo, che nella costituzione in appello, poiché l'accertamento erascaturito da una verifica aziendale protrattasi per oltre due anni e conclusasi senza alcun rilievo da parte dell'Ufficio. 6.Il sesto mezzo deduce l'omessa pronuncia e la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sullacensura articolata nel ricorso introduttivo e ripresa in appello, inerente la violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, principio per cui il fatto ignoto non potevaporsi, a sua volta, come fonte di un'ulteriore presunzione, in quanto l'Ufficio aveva , in primo luogo, presunto l'esistenza di una gestione antieconomica ancorata al valore troppo elevato dei costi sostenuti per i compensi corrisposti ai soci, ipotizzando la realizzazione di un indebito vantaggio fiscale e, muovendo da tale assunto aveva, poi, presunto una percentuale del margine operativo lordo pari all'85%. 7.Il settimo mezzo deduce l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ..

La sentenza impugnata non aveva considerato che l'Ufficio non aveva mai mosso alcuna censura sulla legittimità e sulla correttezza contrattuale, previdenziale e fiscale dei rapporti di lavoro dell'amministratore e dei soci, le cui prestazioni erano state puntualmente descritte e dimostrate dalla società ricorrente, giustificandone i relativi compensi.

8. Deve premettersi che il presente giudizio ha ad oggetto l'avviso d'accertamento n.

TF9030507257/2012, riguardante Ires, Iva e Irap, anno 2007 e che la società ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, con allegata documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del decreto legge n. 193del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, affermando di avere interamente e regolarmente versato gli importi dovuti a seguito della domanda di definizione agevolata.

Con memoria datata 28 marzo 2022e con successiva memoria del 24 maggio 2023 l'Avvocatura dello Stato, con riferimento al contenzioso insorto sull'indicato avviso d'accertamento, ha affermato che con riguardo all'avviso di accertamento esecutivo n.

TF9030507257/2012, anno d'imposta 2007, non risultavano interamente pagate tutte le imposte dovute e che la definizione cui aveva aderito la società contribuente non produceva l'effetto estintivo della pretesa.8.1 Tanto premesso, questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.,rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli si a ricorrente,anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui all'art. 6 del decreto leggen. 193 del 2016, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso(in tal senso, Cass. , 23 giugno 2021 , n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato(Cass., 7 aprile 2023, n. 9535). 8.2Deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, come attestato nell’istanza di estinzione del giudizio datata 22 dicembre 2020. 8.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n. 9088). 8.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).

Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, conve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15007/2015proposto da: D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla via Lungotevere dei Mellini, n. 17. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella CAMPANIA n. 872 /1 5 , depositata in data 2 febbraio 201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salernon. 559/08/2013, con cui era statoaccolto il ricorso di primo grado proposto dalla società D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TF9030507257/2012, che aveva accertato un maggior reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2007 e recuperate a tassazione somme a titolo di IRES, IRAP e IVA, oltre accessori e sanzioni. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in presenza di contabilità complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente e, di conseguenza, legittimo l'operato dell'Ufficio che aveva ritenuto, sulla base di presunzioni semplici, magravi, precise e concordanti, l'esistenza di un maggiore imponibile ai fini Ires, Iva e Irap; nel caso in esame, peraltro, risultava anomalo che la società appellante avesse dichiarato una perdita d'esercizio per l'anno 2007 di euro 35.505,00, pur avendo corrisposto all'amministratore ed ai soci compensi altissimi (euro 218.694,00 su ricavi complessivi di euro 409.264,00), anche alla luce del fatto che la società appellante era a ristretta base sociale ed era costituita da soggetti legati da vincoli di parentela.3. La società D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato asette motivi. 4.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 27160 del 15 settembre 2022, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo la trattazione della causa al fine di consentire alla società ricorrente di interloquire sulla nota depositata dall'Avvocatura dello Stato, con la quale era stato rappresentato che, ai fini della definizione agevolata, non risultavano integralmente pagate tutte le imposte dovute. 6.L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione dell'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto considerare la circostanza che dal modello organizzativo prescelto dalla società non scaturiva alcun risparmio d'imposta, né alcun vantaggio fiscale incapo ai soci o minor gettito per l'Erarioalla stregua di un fatto provato e non contestato, stante la pacifica applicazione anche al processo tributario del noto principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115cod. proc. civ.. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La valutazione della C ommissione tributaria regionale si fondava su un'errata valutazione del concetto di «antieconomicità del comportamento del contribuente», per come costruito dalla giurisprudenza di legittimità, che ne aveva indicato limiti e circoscritto la portata a fattispecie ben individuate, tra le quali palesemente non rientravail caso in esame. 3.Il terzo mezzo deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. . L a Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l'Ufficio avesse assolto il suo onere probatorio con delle mere supposizioni e ricostru endo il reddito d'impresa in assoluta libertà, prescindendo del tutto sia dalle risultanze contabili, sia dagli stessi dati indicati nell'accertamento. 4.Il quarto mezzo deduce l'omessa pronuncia e la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. L a sentenza si era soffermata unicamente sulla questione relativa alla sussistenza, o meno, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza senza, però, affrontare gli altri punti contestati dal contribuente in primo grado e reiterati in appello, tra cui in primo luogo quello relativo alla fantasios a percentuale di incidenza dei costi sui ricavi applicata dall'Ufficio, pari all'85%. La sentenza di appello, nel momento in cui aveva condiviso la prospettazione dell'Ufficio circa l'inattendibilità della contabilità aziendale, avrebbe dovuto obbligatoriamente passare all'analisi delle questioni relative al difetto di motivazione dell'atto impugnato ed alla modalità di determinazione del reddito per l'anno d'imposta accertato. 5.Il quinto mezzo deduce l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 cod. proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla violazione del principio del contraddittorio preventivo che era stata denunciata sia nel ricorso introduttivo, che nella costituzione in appello, poiché l'accertamento erascaturito da una verifica aziendale protrattasi per oltre due anni e conclusasi senza alcun rilievo da parte dell'Ufficio. 6.Il sesto mezzo deduce l'omessa pronuncia e la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sullacensura articolata nel ricorso introduttivo e ripresa in appello, inerente la violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, principio per cui il fatto ignoto non potevaporsi, a sua volta, come fonte di un'ulteriore presunzione, in quanto l'Ufficio aveva , in primo luogo, presunto l'esistenza di una gestione antieconomica ancorata al valore troppo elevato dei costi sostenuti per i compensi corrisposti ai soci, ipotizzando la realizzazione di un indebito vantaggio fiscale e, muovendo da tale assunto aveva, poi, presunto una percentuale del margine operativo lordo pari all'85%. 7.Il settimo mezzo deduce l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ.. La sentenza impugnata non aveva considerato che l'Ufficio non aveva mai mosso alcuna censura sulla legittimità e sulla correttezza contrattuale, previdenziale e fiscale dei rapporti di lavoro dell'amministratore e dei soci, le cui prestazioni erano state puntualmente descritte e dimostrate dalla società ricorrente, giustificandone i relativi compensi. 8. Deve premettersi che il presente giudizio ha ad oggetto l'avviso d'accertamento n. TF9030507257/2012, riguardante Ires, Iva e Irap, anno 2007 e che la società ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, con allegata documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del decreto legge n. 193del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, affermando di avere interamente e regolarmente versato gli importi dovuti a seguito della domanda di definizione agevolata. Con memoria datata 28 marzo 2022e con successiva memoria del 24 maggio 2023 l'Avvocatura dello Stato, con riferimento al contenzioso insorto sull'indicato avviso d'accertamento, ha affermato che con riguardo all'avviso di accertamento esecutivo n. TF9030507257/2012, anno d'imposta 2007, non risultavano interamente pagate tutte le imposte dovute e che la definizione cui aveva aderito la società contribuente non produceva l'effetto estintivo della pretesa.8.1 Tanto premesso, questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.,rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli si a ricorrente,anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui all'art. 6 del decreto leggen. 193 del 2016, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso(in tal senso, Cass. , 23 giugno 2021 , n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato(Cass., 7 aprile 2023, n. 9535). 8.2Deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, come attestato nell’istanza di estinzione del giudizio datata 22 dicembre 2020. 8.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n. 9088). 8.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732). Cass., 7 giugno 2018, n. 14782). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, conve
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