CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 45689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u51<to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cye ha concluso chiedendo J2e- o il difensore ie Ltee, 61-^i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione all'art. 76, comma 3, D.P.R. 445/2000, perché quale amministratore unico della Kome s.r.I., presentava al Comune di Milano domanda di partecipazione agli appalti del 2015 relativi al servizio di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti elevatori, servoscala e scale mobili ed affini installati presso edifici comunali, redigendo dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 dei D.P.R. 445/2000 in cui venivano attestate falsamente circostanze non corrispondenti al vero, in particolare dichiarava l'inesistenza in capo alla società delle situazioni indicate all'articolo 38 del decreto legislativo 163/06, pur risultando da quanto comunicato dal Comune di Milano la sussistenza in capo a tale società di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi previsti dagli articoli 84, comma 4, e 91, comma 5, del decreto legislativo 159 del 2011, così come indicato nell'informativa ostativa antimafia adottata in data 11 Febbraio 2015 dalla Prefettura di Napoli. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione in particolare la violazione dell'art. 522 del codice di rito e l'errata applicazione dell'art 38 del decreto legislativo 163/2006; la sentenza gravata è addirittura nulla, essendo stata confermata la sentenza di primo grado ponendo a base della disposta condanna una fattispecie totalmente diversa da quella contestata alla ricorrente col decreto di citazione a giudizio e diversa anche da quella in relazione alla quale la ricorrente era stata condannata in primo grado; ed invero, a fronte dell'imputazione — suindicata - il giudice di prima grado ha condannato la ricorrente << perché il compendio probatorio consente di affermare che il reato di falso in contestazione sia integrato nelle rispettive componenti oggettive e soggettive essendo emerso che [OSCURATO:PERSONA] ha rilasciato dichiarazioni mendaci sulla posizione della Kome s.r.I.... con la chiara finalità di non essere esclusa dalla gara pubblica in corso di svolgimento presso il Comune di Milano per l'aggiudicazione di appalto... Circa la configurabilità del reato di falso in contestazione !a giurisprudenza è consolidata...Così ricostruita la vicenda va detto che le allegazioni difensive dell'imputata (ottenimento di provvedimento di sospensione cautelativa da parte del Tar in data 15.4.2015 e successiva archiviazione da parte dell'Anac in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non appaiono rilevanti posto che l'ottenuta sospensiva disposta in via provvisoria dlal Tar non esimeva la Kome s.r.I., in sede di partecipazione alla gara de qua, dal dichiarare in ogni caso una pendenza a suo carico del detto procedimento amministrativo ex art. 84 e seguenti Decreto legislativo 159/2011, rientrando detta situazione con evidenza nella categoria di cui all'articolo 38, comma 1, decreto legislativo 163/2006». E' chiaro pertanto che il falso contestato in relazione al quale l'imputata è stata condannata in primo grado attiene ad una pretesa falsa dichiarazione della stessa resa circa l'assenza della pendenza a suo carico del detto procedimento amministrativo ex art. 84 e sgg. e cioè circa l'esistenza di un'interdittiva antimafia impedente la partecipazione alle gare di appalto. Ebbene, la Corte di appello ha invece disposto la conferma della condanna della ricorrente perché «l'art 38 decreto legge 163/2006 stabilisce, infatti, che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavoro, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti (tra l'altro) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione. Secondo il tenore letterale della disposizione, pertanto, è sufficiente la pendenza del procedimento amministrativo ad integrare la causa ostativa sicché il silenzio sull'esistenza di un procedimento seppure oggetto di sospensiva integra senza meno il mendacio punito dalla norma in esame. Neppure può ritenersi il falso innocuo poiché la situazione la stazione appaltante, qualora fosse stato portato a conoscenza della pendenza del procedimento avrebbe potuto comunque escludere la società (essendo sufficiente, come detto, la mera pendenza del procedimento) o attendere la conclusione del merito (che ha visto soccombente la società) prima di aggiudicare l'appalto». Il giudice d'appello ha dunque clamorosamente confuso la fattispecie di cui al comma primo sub B dell'articolo 38 decreto legislativo 163/2006 - ora abrogato - con quella di cui alla successiva lettera M, ha finanche affermato l'esistenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla citata lettera B taciuto dalla Laura, ond'è la condanna per falso ideologico, che invece non è stato mai intrapreso nei confronti del precedente legale rappresentante della Kome, nè della odierna imputata, né della Kome medesima. Sicchè, in definitiva, la Corte di appello ha confermato la condanna della ricorrente per avere omesso l'indicazione, negli atti della gara indetta dal Comune di Milano, della pendenza di un procedimento di prevenzione mai intrapreso; quella che era stata disposta invece era una sanzione interdittiva antimafia, fattispecie sub lettera M, sicché il preteso impedimento alla partecipazione alle gare discende, in virtù dell'imputazione, dall'applicazione della sanzione interdittiva, non dalla pendenza di un procedimento. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione degli articoli 55 e 59 del decreto legislativo 104/2010 e dei principi in materia di efficacia delle pronunce cautelari emesse dal giudice amministrativo, nonché vizi di motivazione. Da quando dedotto col primo motivo discende altresì che la Corte di appello di Milano, al di là delle apparenze e di quanto affermato in sentenza, non ha esaminato te censure mosse con l'atto di appello sicché la contestazione, anche nel merito, della sentenza impugnata non potrà prescindere dalle censure mosse alla detta sentenza di primo grado e soprattutto a quelle riprodotte nel primo motivo di appello; in particolare la ricostruzione puntuale del fatto, come sopra descritta, si appalesa utile anche al fine della dimostrazione della assenza dell'elemento soggettivo, oltre che di quello oggettivo, militante a favore dell'assoluzione della ing. Lauro; ed invero, chi si aggiudica la gara sa già prima di partecipare ad essa che se ne risulterà aggiudicatario la stazione appaltante chiederà alla prefettura l'emanazione dell'informazione interdittiva, trattasi di obbligo non di facoltà, da ciò discende che chi intendesse rendere dichiarazione falsa, ha già in anticipo la certezza che tale dichiarazione sarà certamente controllata per cui se afferma il falso questo sarà senza alcun dubbio scoperto. Sicché non può affermarsi che la dichiarazione in questione sia stata resa con la chiara finalità di non essere esclusa dalla gara pubblica in corso di svolgimento presso il Comune di Milano. A ciò si aggiunga che la sezione prima del [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto l'istanza cautelare e per l'effetto sospeso la gravata informazione interdittiva; in base ai principi sull'efficacia delle pronunce cautelari pertanto l'interdittiva prefettizia del 11.2.2015 era tannuam non esset per cui essa non poteva impedire alla società di partecipare alle gare di appalto, ond'è di poi che la dichiarazione di cui è giudizio resa dall'imputata è corrispondente al vero, dal momento che essa fu resa ai fini della partecipazione della gara e non dell'aggiudicazione dell'appalto 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione dell'articolo 131-bis cod. pen. e degli articoli 55 e 59 decreto legislativo 104/2010 e dei principi in materia di efficacia delle pronunce cautelari emesse dal giudice amministrativo nonché vizia argomentativi. 2.4.Col quarto motivo deduce la violazione dell'art. 56 del codice penale e vizi argomentativi, lamentando che la sentenza impugnata ha ritenuto che non vi fossero ragioni per mitigare il trattamento sanzionatorio, già mite, essendo già state riconosciute le attenuanti generiche e i benefici di legge, laddove si era richiesta l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 56 cod. pen. non avendo la Kome eseguito l'appalto 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 3, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la pronuncia impugnata in accoglimento del quarto motivo di ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - 1.TI ricorso è fondato. Evidenti sono i vizi argomentativi di cui è affetta la pronuncia impugnata. Innanzitutto rileva il contrasto, ben messo in luce in ricorso, esistente tra le pronunce di primo e secondo grado in punto di ricostruzione della vicenda in esame; la Corte di Appello non ha tra l'altro fornito risposta esauriente a tutti gli aspetti segnalati in appello, optando per la nuova impostazione - fortemente criticata con i motivi di ricorso in scrutinio - mediante la quale ha inteso superarli, senza affrontarli come essi avrebbero meritato. In definitiva, la Corte di appello, come espone il ricorso, ha confermato la condanna della ricorrente per avere omesso l'indicazione, negli atti della gara indetta dal Comune di Milano, della pendenza di un procedimento di prevenzione laddove l'imputazione e la pronuncia di primo grado fanno riferimento alla informativa interdittiva antimafia, sicché il preteso impedimento alla partecipazione alle gare discenderebbe, in virtù dell'imputazione, dall'esistenza dell'informativa ostativa antimafia adottata in data 11/02/2015 dalla quale emergerebbero tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata. Da qui l'annullamento con rinvio alla corte di merito per nuovo giudizio, affinchè proceda innanzitutto alla compiuta verifica in merito al contenuto dell'autocertificazione allegata dalla ricorrente, ponendola in relazione, da un lato, con l'imputazione elevata e con la decisione di primo grado, tenendo conto dei rilievi mossi in appello dalla ricorrente, del tutto trascurati nella pronuncia impugnata, e, dall'altro, col quadro normativo di riferimento, che a sua volta non ha costituito oggetto di una chiara ricostruzione nella pronuncia impugnata, rimasta ancorata alla propria ricostruzione. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano; assorbiti i motivi inerenti sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis codice penale e sul trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sente