CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10118/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VADALA' EUGENIA;in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di BARREGA2026 SEBASTIANO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati875 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettorepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] G. MARTINNOu meDro Ire gistro generale 16075/2022Numero sezionale 875/2026MESSINA, in persona del Commissario StraordinarNiuom erop dri ora ccolta generale 10118/2026tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]at a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ALOISI;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 620/2021 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 22/12/2021 R.G.N. 292/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.La sentenza impugnata ha dichiarato, così riformando lapronuncia di primo grado, prescritti i crediti vantati dailavoratori e dagli eredi dei dipendenti deceduti, in epigrafeindicati, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA]” e della Università degli Studi di Messina, atitolo di differenze retributive conseguenti alla correttaequiparazione economica alla categoria ospedaliera C (richiestaai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del DPR n. 761/1979 e deld.l. 9.11.1982), per il periodo successivo al 27.1.2005 in cuierano stati retrocessi alla categoria BS ai fini perequativi.2.Essa è stata fatta segno di sei motivi di censura dagli odierniricorrenti. L’Università degli Studi di Messina ha resistito concontroricorso mentre l’[OSCURATO:PERSONA] “G.Martino” (di seguito A.O.U.) ha depositato atto di costituzionein giudizio.3.Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La decisione gravata, ritenuta la legittimazione passiva dientrambe le convenute in primo grado e consideratoammissibile l’appello incidentale tardivo dell’A.O.U. qualecoobbligato solidale, ha ritenuto, in modo difforme dal primoNumero registro generale 16075/2022giudice, che i precedenti giudizi, conclusisi con le sentenze n.N umero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 10118/20261542/2012 (per la [OSCURATO:PERSONA]) e n. 155/2011 (per gli altri lavoratorDi)at a pubblicazione 18/04/2026del Tribunale di Messina, che costituivano il presupposto logico-giuridico delle domande oggetto del presente procedimento, inquanto riguardanti un autonomo e diverso periodo, nonpotevano svolgere alcun effetto per segmenti temporali diversie successivi, le cui pretese maturate soggiacevano ad unaautonoma prescrizione proprio perché non comprese nelprecedente giudizio.2.I motivi possono essere così sintetizzati.3.Il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli art. 332 e 334c.p.c. Si ribadisce la inammissibilità dell’appello incidentaletardivo promosso dall’[OSCURATO:PERSONA] “G.Martino” di Messina in quanto era stato proposto avverso lasentenza della Corte di Appello di Messina, ben oltre sei mesidal deposito della sentenza impugnata del Tribunale di Messina.Si deduce che la Corte di appello aveva giudicato ammissibilel’appello incidentale promosso dall’A.O.U. sul presuppostoerroneo che la parte solidamente obbligata che abbia prestatoacquiescenza all'assetto di interessi apparentemente definitodalla sentenza, può impugnare incidentalmente in via tardivasia nei confronti di colui che abbia impugnato in via principalesia nei confronti della parte destinataria dell'impugnazione. (cfr.sentenza impugnata) quando, invece, diversamente da quantodedotto in sentenza, l’appello era inammissibile in virtù deiprincipi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cuil’appello incidentale fuori termine è in ogni caso inammissibile.4.Il secondo motivo critica, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cpc, il provvedimento impugnato asserendo la violazione efalsa applicazione degli art. 332 e 334 c.p.c.; si sostiene laNumero registro generale 16075/2022inammissibilità dell’appello incidentale tardivo promossoN umero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 10118/2026dall’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di MessinDaat a pubblicazione 18/04/2026sotto altri aspetti in quanto la Corte di Appello aveva giudicatoammissibile l’appello incidentale tardivo promossodall’Università degli Studi di Messina anche sul presuppostoerroneo che “...L'impugnazione incidentale tardiva è sempreammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volteche l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto diinteresse derivante dalla sentenza alla quale il coobbligatosolidale aveva prestato acquiescenza e ciò sia quando essariveste la forma della contro impugnazione rivolta contro ilricorrente principale sia quando rivesta le formedell'impugnazione adesiva, rivolta contro la parte investitadell'impugnazione principale e, in tal caso, anche se fondatasugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale”, in uncontesto in cui la solidarietà passiva tra i coobbligati derivavadal medesimo titolo mentre nel caso di specie la solidarietàpassiva dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] derivava datitoli diversi (rapporto di lavoro e rapporto di servizio cfr. Cass.,Sez. Un. 8521/2012). Si deduce, in ogni caso, che l’interesse adimpugnare dell’A.O.U. discendeva dal rigetto dei motivi spiegatiin primo grado e non certo dall’eventuale diverso assetto diinteresse della sentenza che sarebbe stato messo in discussionedall’appello principale come erroneamente ipotizzato dalla Cortedi Appello.5.I due motivi, da scrutinare insieme per la loro interferenza,non sono fondati.Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’appelloincidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della realeutilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principalemetta in discussione l’assetto di interessi derivante dallasentenza alla quale il coobbligato solidale aveva preNsumtaertoo re gistro generale 16075/2022Numero sezionale 875/2026acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile sia Nquumaerno ddi ora ccolta generale 10118/2026rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ricorrente principale sia qualora abbia le forme dellaimpugnazione adesiva rivolta contro la parte investitadell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessimotivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anchenelle cause scindibili, il detto interesse sorge dall’impugnazioneprincipale la quale, se accolta, comporterebbe una modificadell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettatedal coobbligato solidale. Trattasi di indirizzo più volte affermatoda questa Corte (Cass., SU, n. 24627 del 27 novembre 2007 e,negli stessi termini, Cass., SU, n. 18409 del 4 agosto 2010;Cass., Sez. 3, n. 14596 del 9 luglio 2020; Cass., Sez. 6- 2, n.5876 del 12 marzo 2018; Cass., Sez. L, n. 5388 del 7 marzo2018 e Cass., Sez. L, n. 4982 del 2 marzo 2018, entrambe resein casi analoghi a quello in esame e non massimate) e di recenteribadito dalle Sezioni Unite (Cass. SU, 28 marzo 2024, n. 8486;conf. Cass., Sez. 3- , n. 31679/2024). Queste ultimeevidenziano, in particolare, che «il rischio che si vuolesalvaguardare è quello che il coobbligato inerte – che abbia, nelfrattempo, pagato il creditore – non riesca ad ottenere, in sededi regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece,abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza dicondanna. Ed è in quest’ottica che, quindi, trova giustificazione(nella valorizzazione del soddisfacimento di un interessepropriamente riconducibile nell’alveo applicativo dell’art. 100cod. proc. civ.) la legittimazione del coobbligato ad impugnarela sentenza in via incidentale tardiva: la proposizione di questogravame, legato o anche solo condizionato all’esito di quelloprincipale e ai motivi con esso formulati, garantirebbe in ognicaso un risultato decisorio uniforme circa l’esistenza e il Nmumoedroo re gistro generale 16075/2022Numero sezionale 875/2026di essere dell’obbligazione solidale, funzionale ad un cNoumrrereo tdti ora ccolta generale 10118/2026riparto dell’obbligazione in sede di regresso (non si tratterebbDeat a pubblicazione 18/04/2026propriamente di una controimpugnazione, ma diun’impugnazione tardiva dal contenuto adesivo). Ecco, dunque,che viene in risalto (in modo ancora una volta condivisibile)quanto è stato sostenuto nella sentenza delle Sezioni unite n.24627 del 2007 nel passaggio logico argomentativo centraledella motivazione, laddove si argomenta che ‒ poiché l’unità delgiudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la cui intimacoerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibiledi esame separato, con conseguente (pericolo) di difformità deigiudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur tra partidiverse ‒ «l’impugnazione incidentale tardiva è sempreammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volteche l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto diinteressi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligatosolidale aveva prestato acquiescenza».Nel caso di specie, va a tali fini considerato che con l’appelloincidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi diMessina era stato impugnato lo stesso capo della sentenza giàimpugnato dalla Università degli Studi di Messina che riguardavala condanna in solido di entrambi gli Enti per cui era ammissibileil gravame incidentale seppure tardivo.6.Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ.in combinato disposto con l’art. 2945 cod. civ. comma 2 - dirittostipite. Si sostiene che le sentenze di primo grado avevanoaccertato il diritto dei ricorrenti - stante gli intervenuti giudicaticon cui era stato riconosciuto il loro diritto ad essere equiparatieconomicamente alla categoria C ospedaliera ex art. 31 dpr.Numero registro generale 16075/2022761/79 - alla corretta applicazione delle progressioniN umero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 10118/2026economiche orizzontali (P.E.O.) intervenute nel periodo 2005D-ata pubblicazione 18/04/20262013 ovvero nelle more del primo giudizio inerente alriconoscimento della equiparazione alla categoria economica C.Nello specifico, il Tribunale di Messina aveva riconosciuto in virtùdelle citate P.E.O. il diritto dei ricorrenti alle ProgressioniEconomiche Orizzontali da C1 a C2 dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da C2 a C3dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e da C3 a C4 dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e per l’effettoaveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] “G.Martino” e l’Università degli Studi di Messina, in solido a pagarele somme a titolo di differenze retributive a far data dal gennaio2005; la Corte di Appello, in accoglimento delle eccezioni diprescrizioni delle amministrazioni resistenti – aveva dichiarato,invece, prescritti i diritti di credito antecedenti la data del 27settembre 2008 nei confronti del A.O.U. e la data 22 luglio 2008nei confronti dell’Università derivanti dalla corretta applicazionedelle sopracitate PEO. Si deduce che la Corte distrettuale avevaritenuto non confacente al caso di specie il concetto di dirittostipite elaborato dalla giurisprudenza e richiamato dagli odierniricorrenti in quanto aveva sostenuto, erroneamente, che ildiritto all’equiparazione non avesse un contenuto a sé stanterispetto alle differenze retributive da esso scaturenti e, perl’effetto, la prescrizione dei crediti successivamente maturati daldeposito del ricorso non era stata interrotta dalla pendenza delricorso e dalla successiva sentenza. Si lamenta che il Collegionon aveva fatto buon governo dei principi di diritto in quanto ildiritto stipite - differentemente da quanto statuito nelprovvedimento impugnato - era confacente al caso di specie; laCorte territoriale, infatti, aveva accolto le eccezioni diprescrizione delle amministrazioni resistenti sul presuppostoerroneo che i ricorrenti avessero chiesto il riconoscimento deicrediti maturati dopo il deposito della prima azione (RNuGm erno r.e gistro generale 16075/2022Numero sezionale 875/20264121/2005 per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e RG n. 339/2005 per Ngulmi erao ldtir rai ccolta generale 10118/2026ricorrenti) con cui si invocava il corretto diritto alDlaat a pubblicazione 18/04/2026equiparazione economica (fattispecie diversa dal presentegiudizio); i ricorrenti, invece, con il presente giudizio avevanochiesto - stante l’intervenuto giudicato sulla equiparazioneeconomica alla categoria C - il riconoscimento del diritto alleP.E.O. (periodo 2005-2013) intercorse durante i giudicati interpartes nella categoria C, con riconoscimento della progressioneeconomica in categoria C e dei diritti di credito ad essa connessi.In buona sostanza, si precisa che il diritto di credito azionato nelpresente giudizio derivava dal riconoscimento del diritto allePEO - intercorse successivamente alla proposizione del primogiudizio - nella giusta categoria C per effetto degli intervenutigiudicati (2011-2012) che avevano accertato ex post il dirittodei ricorrenti ad accedere alla categoria economica C. Sitrattava, pertanto, secondo i ricorrenti, di due dirittistrettamente connessi nei quali l’uno (riconoscimento delleCategoria C) era il diritto stipite dell’altro (il diritto alle PEO -intercorse successivamente alla proposizione del primo giudizio- nella giusta categoria C) derivante dal riconosciuto diritto allacorretta applicazione nei loro confronti dell’art. 35 CCNLcomparto sanità cit. e delle P.E.O. intercorse nel periodo 2005 -2013. Pertanto, la prescrizione degli ulteriori crediti maturati daldeposito del ricorso del primo giudizio (27.01.2005) era daconsiderarsi sospesa fino alla pubblicazione delle sentenze interpartes in quanto era pacifico che il caso de quo rientrasse nellafattispecie del diritto stipite, disciplinato dal combinato dispostodegli art. 2943 -2945 c.c.7.Il motivo è fondato. Va richiamato, al riguardo, il precedentedi questa Corte (Cass. n. 18963/2024) secondo cui “In tema dipersonale dipendente universitario con qualifica non mNeumdeircoa re gistro generale 16075/2022Numero sezionale 875/2026impiegato presso il servizio sanitario nazionale, l’avNvumeenrou dti ara ccolta generale 10118/2026proposizione da parte del lavoratore, nei confronti dell’aziendDaat a pubblicazione 18/04/2026ospedaliera universitaria ove presta servizio o dell’universitàdella quale è dipendente, della domanda giudiziale volta alriconoscimento del diritto all’equiparazione economica al IXlivello/dirigente amministrativo, ai fini della liquidazionedell’indennità di perequazione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n.761 del 1979, ha efficacia interruttiva della prescrizione, che siprotrae fino al passaggio in giudicato della sentenza chedefinisce il giudizio, ai sensi dell’art. 2945 c.c., relativamente atutti i diritti che siano in relazione di causalità, eventualmentesubordinata, con detto riconoscimento. Fra tali diritti figuraquello al pagamento, per il tempo per cui è dovuta, dei rateidella medesima indennità, senza che occorra che il titolare nechieda specificamente, nello stesso o in altro processo, lacorresponsione e anche quando la relativa pretesa non possaessere avanzata nel giudizio pendente”.La sentenza gravata non è in linea con il principio sopra indicato,valevole anche al caso in esame, di talché la formulata censuradeve essere accolta atteso che, nella fattispecie, le due sentenzedi riconoscimento ai fini della equiparazione retributiva allacategoria C erano quelle del Tribunale n. 1542/2012 per Bucaloe n. 155/2011 per gli altri ricorrenti e, pertanto, dalle suddettedate (in cui vi era stato appunto il riconoscimento nella categoriaC) poteva essere richiesto il riconoscimento del diritto deglioriginari ricorrenti a partecipare alle P.E.O. nella categoria C e,per l’effetto, ad ottenerne le successive e conseguenti differenzeretributive maturate relativamente al periodo 27/31-1-2005 –2013 (data di deposito del ricorso), senza che potesse quindioperare, come invece ha ritenuto la Corte territoriale, laprescrizione dei crediti anteriori al quinquennio dalla notifiNcuam edroe rle gistro generale 16075/2022Numero sezionale 875/2026ricorso introduttivo del presente giudizio. Numero di raccolta generale 10118/20268.Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma I n. D3at a pubblicazione 18/04/2026c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1310 cc. e 2943c.c. (subordinata). Si precisa che la Corte territoriale, preso attodelle eccezioni avversarie inerenti alla prescrizione dei crediti(27 settembre 2013 per l’AOU e 22 luglio 2013 per l’Ateneo),aveva erroneamente dichiarato prescritti i diritti di credito deiricorrenti antecedenti la data del 27 settembre 2008 neiconfronti della A.O.U. e la data 22 luglio 2008 nei confrontidell’Università. Si evidenzia che l’art. 1310 c.c. dispone che “Glidei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solidointerrompe la prescrizione contro il comune debitore, hannoeffetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori” per cui, ladata del 22 luglio 2013 - quale atto interruttivo ex art. 2943 c.c.- produceva gli effetti interruttivi anche nei confronti dellaAzienda Ospedaliera.9.Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 5c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti - delibera n. 783 del20.11.2008 e delibera n. 40 del 14.01.2009 (subordinata). Sisostiene che la Corte territoriale, preso atto degli atti interruttiviprodotti, aveva dichiarato prescritti i diritti di credito deiricorrenti antecedenti la data del 27 settembre 2008 neiconfronti del A.O.U. e la data 22 luglio 2008 nei confrontidell’Università, omettendo di considerare la delibera n. 40 del14.01.2009 (documento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] inallegato alla memoria depositata in data 16/03/2017 e presentinel fascicolo d’ufficio di primo grado n. 4549/2013 R.G. Trib.Messina, Sez. lav. e depositati nel fascicoletto ex art. 369 c.p.c.al n. 3) con la quale - approvando la selezione indettNau mceoron re gistro generale 16075/2022Numero sezionale 875/2026delibera n. 783 del 20.11.2008 (documenti prodottNiu mderoa dlli ara ccolta generale 10118/2026Azienda Sanitaria in allegato alla memoria depositata in datDaat a pubblicazione 18/04/202616/03/2017 e presenti nel fascicolo d’ufficio di primo grado n.4549/2013 R.G. Trib. Messina, Sez. lav. e depositati nelfascicoletto ex art. 369 c.p.c. al n. 3) - si disponeva “di applicarea decorrere dal 1.1.2008, al personale elencatonominativamente nell’allegato C, il passaggio di fascia a fiancodi ciascuno indicato, corrispondendo a ciascuno di essi gliincrementi stipendiali”. Ritenuta la retrodatazione dispostadall’azienda ospedaliera - dopo le intervenute messe in mora -della progressione economica al 1.1.2008, l’eventualeprescrizione - differentemente da quanto statuito dalla Corte diAppello - deve decorrere almeno per il periodo antecedente al1.1.2008, poiché il dies a quo è dato dalla delibera n. 40 del14.01.2009.10.Il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.precisando che, dalla riforma della sentenza oggi impugnata equindi dall’accoglimento delle domande dell’originarioricorrente, discendeva ex art. 91 c.p.c. la liquidazione ed ilriconoscimento delle spese di lite di primo e secondo grado chela sentenza impugnata ha parzialmente compensato.11.La trattazione dei suddetti motivi resta assorbitadall’accoglimento del terzo motivo.12.Alla stregua di quanto esposto, il terzo motivo va accolto,mentre devono essere rigettati i primi due motivi e assorbiti ilquarto, il quinto ed il sesto motivo.13.La impugnata sentenza deve, pertanto essere cassata inrelazione al motivo accolto e la causa va rimessa alla Corte diNumero registro generale 16075/2022appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda diN umero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 10118/2026provvedere anche sulle spese del presente grado. Data pubblicazione 18/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigettati il primo ed il secondomotivo e assorbiti il quarto, il quinto ed il sesto motivo; cassala sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diappello di Messina, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026.La PresidenteIrene Tricomi