Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26172/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 18/11/2024 udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] II quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 30/01/2024 con la quale l'odierno ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di rapina impropria. 2.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. non avendo egli avuto conoscenza della data di celebrazione dell'udienza preliminare.

Contesta il ricorrente l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui egli non avesse diritto a conoscere del processo, essendosi sottratto volontariamente a tale conoscenza.

Rimarca, in particolare che il proprio LuIL. status di irreperibile, l'assenza di una nomina fiduciaria e dell'elezione di domicilio, avrebbero imposto una maggiore cautela nel dichiarare che la mancata conoscenza della vocatio in iudicium fosse dipesa da un comportamento volontario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2.La Corte di appello come il Tribunale e prima ancora il GUP, ha rigettato l'eccezione difensiva con la quale si lamentava la mancata notifica all'imputato dell'avviso di udienza preliminare all'imputato ritenendo che egli, in fase di esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di P.G., non avendo dichiarato un valido domicilio ai fini delle notifiche nella fase delle indagini, avesse "contribuito a creare l'impasse" per cui le notifiche furono validamente eseguite presso il difensore d'ufficio. 3.Si tratta di una conclusione errata che non tiene conto del fatto che il vizio processuale si è incardinato prima della notifica del decreto di citazione a giudizio e ha riguardato la notifica dell'avviso di udienza preliminare e cioè una fase nella quale l'imputato era stato dichiarato dal P.M., irreperibile, per cui il processo ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., nella formulazione antecedente al d.lgs. 150/2022, andava sospeso.

Questa Corte ha affermato, infatti che la sentenza emessa nei confronti dell'imputato in fatto irreperibile, nel caso in cui il processo non sia stato sospeso nonostante l'emersione della condizione di irreperibilità, è affetta, ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del processo ( Sez. 2, n. 28726 del 31/05/2022,Rv. 283636).

Si ritiene che tale nullità abbia natura "assoluta" - e dunque sia rilevabile ex officio in ogni stato e grado - in quanto la applicazione della disciplina della contumacia nei confronti di irreperibile, rende inidonea la citazione "sostitutiva" al difensore, che deve considerarsi "sostanzialmente" omessa (art. 179 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.). 4.Nel caso in esame l'irreperibilità del ricorrente è emersa nel luglio 2022 , quando gli artt. 420 quater e 604 comma 5 bis cod. proc. pen. erano già in vigore e che, ciononostante, il processo non è stato sospeso.

A ciò consegue: (a) la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello; (b) la nullità della sentenza di primo grado in applicazione dell'art. 604 comma 5 bis cod. proc. che tanto prevede, quando il processo viene celebrato nonostante l'irreperibilità dell'imputato.

Si dispone pertanto l'annullamento senza rinvio sia della sentenza impugnata, che di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Torin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 18/11/2024 udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] II quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 30/01/2024 con la quale l'odierno ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di rapina impropria. 2.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. non avendo egli avuto conoscenza della data di celebrazione dell'udienza preliminare. Contesta il ricorrente l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui egli non avesse diritto a conoscere del processo, essendosi sottratto volontariamente a tale conoscenza. Rimarca, in particolare che il proprio LuIL. status di irreperibile, l'assenza di una nomina fiduciaria e dell'elezione di domicilio, avrebbero imposto una maggiore cautela nel dichiarare che la mancata conoscenza della vocatio in iudicium fosse dipesa da un comportamento volontario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2.La Corte di appello come il Tribunale e prima ancora il GUP, ha rigettato l'eccezione difensiva con la quale si lamentava la mancata notifica all'imputato dell'avviso di udienza preliminare all'imputato ritenendo che egli, in fase di esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di P.G., non avendo dichiarato un valido domicilio ai fini delle notifiche nella fase delle indagini, avesse "contribuito a creare l'impasse" per cui le notifiche furono validamente eseguite presso il difensore d'ufficio. 3.Si tratta di una conclusione errata che non tiene conto del fatto che il vizio processuale si è incardinato prima della notifica del decreto di citazione a giudizio e ha riguardato la notifica dell'avviso di udienza preliminare e cioè una fase nella quale l'imputato era stato dichiarato dal P.M., irreperibile, per cui il processo ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., nella formulazione antecedente al d.lgs. 150/2022, andava sospeso. Questa Corte ha affermato, infatti che la sentenza emessa nei confronti dell'imputato in fatto irreperibile, nel caso in cui il processo non sia stato sospeso nonostante l'emersione della condizione di irreperibilità, è affetta, ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del processo ( Sez. 2, n. 28726 del 31/05/2022,Rv. 283636). Si ritiene che tale nullità abbia natura "assoluta" - e dunque sia rilevabile ex officio in ogni stato e grado - in quanto la applicazione della disciplina della contumacia nei confronti di irreperibile, rende inidonea la citazione "sostitutiva" al difensore, che deve considerarsi "sostanzialmente" omessa (art. 179 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.). 4.Nel caso in esame l'irreperibilità del ricorrente è emersa nel luglio 2022 , quando gli artt. 420 quater e 604 comma 5 bis cod. proc. pen. erano già in vigore e che, ciononostante, il processo non è stato sospeso. A ciò consegue: (a) la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello; (b) la nullità della sentenza di primo grado in applicazione dell'art. 604 comma 5 bis cod. proc. che tanto prevede, quando il processo viene celebrato nonostante l'irreperibilità dell'imputato. Si dispone pertanto l'annullamento senza rinvio sia della sentenza impugnata, che di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Torin
Sentenza Cassazione n. 26172/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris