CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 agosto 1965
Cassazione n. 33526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 05/05/2026 del Tribunale della libertà di Salerno, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha confermato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e riguardante uno smartphone, meglio descritto in atti, trovato addosso a [OSCURATO:PERSONA], assieme a cinque involucri di cocaina, nel locale commerciale in cui sono stati rinvenuti altri cinque involucri dello stesso genere, per un peso complessivo di grammi 4,10.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e residualità della misura cautelare, per avere trascurato la mancanza della circoscrizione temporale dei dati ricercati, la determinazione del tempo per la loro selezione e per la restituzione. Si osserva che il sequestro di dispositivi informatici e telematici è una misura invasiva della sfera personale, perché fornisce una rappresentazione completa di informazioni relative alla vita privata del possessore e di terzi estranei, al di là delle possibili informazioni pertinenti alle indagini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il sequestro a fini probatori di un dispositivo contenente dati informatici (computer, telefono cellulare) rende possibile la profilazione della personalità e dei movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee, nonché, eventualmente, anche di terzi estranei all'illecito penale (Sez. 6, n 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139). Inoltre, può tradursi in una lesione del diritto alla riservatezza, anche nelle comunicazioni con altre persone, sancito nell'articolo 8, comma primo, CEDU, (Corte EDU, Saber c. Norvegia, 17 dicembre 2020, n. 459/18; Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Rv. 283302). Pertanto, è necessario che il sequestro probatorio, nel perseguire lo scopo di accertare i fatti, non risulti sproporzionatamente invasivo della sfera di riservatezza dei soggetti interessati dal sequestro, per far sì che il provvedimento produca il minimo sacrificio di diritti che non pregiudichino la finalità probatoria (Corte cost. n. 85 del 2013). Per un'esigenza di ragionevolezza (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 22611; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548), l'estensione del sequestro dovrà essere adeguatamente modulata secondo la concreta finalità probatoria perseguita in relazione al tipo di reato per il quale si procede (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781). Il principio di proporzionalità è espressamente sancito dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 T.U.E., nonchè dagli artt. 49, par. 3, e 52 della Carta di Nizza e viene costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte EDU quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali: occorre che «le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa (...) siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità (...) in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo (...) e il fine endoprocessualeperseguito» (Corte EDU, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). Più volte è stato ribadito che non può prescindersi da un bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco che escluda un sacrificio eccessivo del diritto della persona interessata (ex multis, Corte EDU: 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]; 13 dicembre 2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c. Romania; 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina; 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] d'Italia c. Italia), 1.2. Ne deriva che è illegittimo, perché viola il principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico che conduca, in mancanza di specifiche ragioni e senza una previa individuazione del tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti, a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute (Sez. 6, n. 24617 del 10/06/2015. Rv. 264092). Inoltre, il sequestro probatorio massivo di dati informatici, senza alcuna finalità definita, previa loro selezione e senza la compiuta indicazione di criteri di selezione, è illegittimo perché assume una valenza meramente esplorativa (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Rv. 287421 Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021; Rv. 280838). Né la reintegrazione nella disponibilità del titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio potrebbe eliminare il pregiudizio arrecato ai diritti fondamentali lesi (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497). Pertanto, il decreto con cui il Pubblico ministero dispone il sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici «sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per le quali è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, e giustificare l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria, anche individuando il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e prevedendo la restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti» (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 286358), tranne che in quei particolari casi nei quali il pubblico ministero non sia inizialmente in grado di prevedere i tempi necessari per compiere le operazioni investigative e sussista il rischio di compromettere l'accertamento (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Rv. 289205). 2. In questo quadro, alla Corte di cassazione non compete valutare nel merito lo specifico canone seguito per contemperare le esigenze dell'indagine con il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, ma soltanto controllare se la motivazione specificamente adottata dal Tribunale risulti non apparente e corrisponda a un contemperamento dell'interesse pubblico e degli interessi privati conforme al principio di proporzionalità (Sez. 6, n. 3621 del 15/01/2026, non mass.)2.1. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che nel decreto del Pubblico ministero siano adeguatamente illustrate le esigenze probatorie, perché si specifica che le operazioni di estrazione dovranno riguardare esclusivamente i file astrattamente idonei a fornire informazioni utili per l'identificazione dei fornitori e degli acquirenti della sostanza stupefacente trovata nella disponibilità dell'indagato, sicché i dati rilevanti riguardano soltanto un arco temporale prossimo alla commissione del reato. 2.2. La valutazione del Tribunale, tuttavia, non soddisfa i canoni prima indicati perché il provvedimento di sequestro contestato indica il criterio da utilizzare per la selezione dei file soltanto astrattamente, in termini che restano generici, così sostanzialmente demandando agli investigatori la determinazione del perimetro temporale delle acquisizioni, in contrasto, oltretutto, con la specifica perimetrazione, nel caso in esame, del tempus commissi delicti alla data del 20/03/2026 — quella del rinvenimento di grammi 4,10 di cocaina, distribuita in nove involucri già confezionati, all'interno del locale che ospita l'esercizio commerciale dell'indagato — e senza che siano indicate esigenze di investigazioni ulteriormente necessarie per convalidare l'ipotesi accusatoria che ha già condotto a formulare l'imputazione di detenzione illecita di sostanza stupefacente. 3. Ne deriva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con la restituzione secondo quanto in dispositivo specificato. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli adempimenti ex art. 62 cod. proc. pen. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] anzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ppina C irimele