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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31453/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11.1977, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 31.5.2021 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata rapina impropria e minacce a lui ascritti e ritenuto il vincolo della continuazione e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza accogliendo la proposta di concordato avanzata dalle parti con rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello del trattamento sanzionatorio ed ha rideterminato la pena, in conformità dell'accordo, in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 800 di multa;

3. ricorre per cassazione a mezzo del difensore lamentando: vizio di motivazione quanto al riconoscimento della colpevolezza per il delitto di tentata rapina cui i giudici sono pervenuti esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni della denunciante.

4. Il ricorso è inammissibile: è sufficiente ricordare che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).

L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa).

La rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 4, 21.11.2017 n. 827, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Cass. Pen., 4, 24.11.2016 n. 53.340, Castiglione ed altri, rv 268696; Cass. Pen., 1, 11.4.2012 n. 19.014, Sardelli, rv 252861; Cass. Pen., 6, 15.10.2018 n. 54.431, [OSCURATO:PERSONA], rv 274315 e Cass. Pen., 2, 30.1.2014 n. 11.761, Khribech, rv 259825, concernenti la recidiva).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11.1977, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 31.5.2021 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata rapina impropria e minacce a lui ascritti e ritenuto il vincolo della continuazione e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza accogliendo la proposta di concordato avanzata dalle parti con rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello del trattamento sanzionatorio ed ha rideterminato la pena, in conformità dell'accordo, in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 800 di multa; 3. ricorre per cassazione a mezzo del difensore lamentando: vizio di motivazione quanto al riconoscimento della colpevolezza per il delitto di tentata rapina cui i giudici sono pervenuti esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni della denunciante. 4. Il ricorso è inammissibile: è sufficiente ricordare che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa). La rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 4, 21.11.2017 n. 827, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Cass. Pen., 4, 24.11.2016 n. 53.340, Castiglione ed altri, rv 268696; Cass. Pen., 1, 11.4.2012 n. 19.014, Sardelli, rv 252861; Cass. Pen., 6, 15.10.2018 n. 54.431, [OSCURATO:PERSONA], rv 274315 e Cass. Pen., 2, 30.1.2014 n. 11.761, Khribech, rv 259825, concernenti la recidiva). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle A
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