CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa da del 12.11.2024 [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato a lui ascritto di cui all'art. 651 cod. pen., in quanto ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto. 2. Proponeva appello la difesa dell'imputato, in conseguenza del quale la Corte di Appello di Messina, con provvedimento del 16.01.2026, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, rilevato che, trattandosi di sentenza di proscioglimento relativa a contravvenzione punita con pena alternativa, la stessa dovesse considerarsi inappellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. 3. Con l'atto di appello, convertito in ricorso per cassazione, il difensore lamenta la contraddittorietà e apparenza della motivazione resa dal giudice di primo grado. In particolare, rileva che, al momento del fatto contestato, i militari dei Carabinieri della stazione di Bordonaro di Messina conoscevano già l'imputato, tenuto 1 Q,conto delle continue chiamate alle forze dell'ordine effettuate dal suo vicino [OSCURATO:PERSONA], il quale era ossessionato dai rumori provenienti dall'abitazione dell'imputato, rumori mai accertati dai militari. Precisa la difesa che i militari avevano chiamato per cognome [OSCURATO:PERSONA] e successivamente avevano identificato lo stesso una volta giunti in caserma, circostanza che impedisce la realizzazione di una effettiva lesione del bene tutelato dall'art. 651 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di impugnazione, con cui si censura la sentenza di primo grado, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, con mere doglianze di fatto, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale, nel ritenere configurabile la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., ha valorizzato le dichiarazioni del teste, ufficiale di P.G., escusso nel corso del dibattimento. La motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). In particolare, la sentenza di primo grado ha aderito al condivisibile e pacifico orientamento di legittimità secondo il quale "Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. siperfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente o che l'identità del soggetto fosse agevolmente accettabile per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione". (Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, Leone, Rv. 285884 - 01). 2. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.M