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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 04145/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023Data pubblicazione 10/02/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** * CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13605/2021 * proposto da* * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* D AREZZO presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti. ricorrentecontro* * * * intimateavverso SENTENZA della CORTE D APPELLO di BRESCIA n. 297/2021depositata il 11/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023Data pubblicazione 10/02/2023RITENUTO CHE1.

La Corte d appello di Brescia con sentenza in data11/3/2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia nellaparte in cui era stata accolta la domanda di accertamento giudizialedella paternità proposta da * * per l accertamentorelativo alla figlia * nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di ** * era stato stabilito l assegno di mantenimento acarico del padre nella misura di euro 400 00= mensili oltre *ed era stato accertato il danno per la privazione della figura paternaliquidato in favore della figlia in euro 40.000 00= quindi in parzialeriforma della prima decisione la Corte di merito ha parzialmenteaccolto la domanda di ripetizione pro quota delle spese sostenutedalla madre per il mantenimento della figlia fino alla data delladomanda determinando l importo posto a carico di * in euro44.700 00= oltre interessi dalla domanda .* ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi * * e * * sono rimasteintimate.CONSIDERATO CHE2.1.

Il ricorso è così articolatoI Violazione degli artt.147 e 337 ter cod.civ. in relazioneall erronea determinazione dell assegno di mantenimento per la figliacon violazione dei principi di proporzionalità censura dedotta anchesotto il profilo del vizio motivazionale.

Il ricorrente si duole che nelconsiderare il suo reddito di agente della * municipale non sisia tenuto conto delle uscite mensili per spese fisse che incidevanoin maniera rilevante sulla effettiva disponibilità si duole inoltre chenon sia stato rispettato il criterio di proporzionalità rispetto allecapacità reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori rimarcandoche la situazione economica di * * non era statadocumentata e non erano stati svolti accertamenti reddituali2 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023possibili anche d ufficio avendo la Corte di appello asserito che “nonData pubblicazione 10/02/2023risultava una disponibilità economica particolarmente elevata” cosìesprimendo una valutazione soggettiva. * che non sia statanemmeno provata l attuale assenza di reddito della figlia divenutamaggiorenne.II Violazione degli artt. 2697 cod.civ. 115 e 116 cod.proc.civ.nonché insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo– erronea valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primogrado in ordine alla consapevolezza paterna della filiazione sin dalconcepimento.Il ricorrente dopo avere osservato che non vi era prova in attiche identificasse con esattezza il periodo del concepimentoricostruito in base a generali evidenze scientifiche svolge unadisamina delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primogrado da * e da * Carrara per contestarne la attendibilitàe la idoneità a provare la propria consapevolezza della paternità findal momento del concepimento.

Deduce di contro che solo aseguito dell espletamento della CTU nel corso del giudizio di primogrado egli acquistò tale consapevolezza mutando le propriedomande e chiedendo che venisse giudizialmente accertata lagenitorialità.III Violazione degli artt. 2697 cod.civ. 115 e 116 cod.proc.civ.nonché insufficienza motivazionale su un fatto controverso e decisivoper il giudizio omessa valutazione da parte del * dellecomplessive prove acquisite in primo grado in ordine alla mancanzadi consapevolezza di * della filiazione sin dal concepimento.Il ricorrente si duole che il giudice del merito acquisita la cartellaclinica dalla quale risultava il suo ricovero presso l * di *del * tra il 24/11/1999 e l 8/12/1999 con diagnosi diaccettazione di “disturbo bipolare in fase maniacale” e della diagnosidi dimissione relativa a “psicosi maniaco depressiva di tipomaniacale “ non abbia tenuto conto di un problema di salute3 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023assolutamente grave e tale da indurre un disturbo della memoriaData pubblicazione 10/02/2023dell attenzione e delle funzioni esecutiva che avrebbe dovuto indurread escludere la consapevolezza – memoria del concepimento e dellapossibile filiazione.IV Violazione dell art.2043 e 2059 cod.civ. – riconoscimento diuna condotta illecita dell esponente ed assenza di prova sul punto –assenza di prova circa un danno non patrimoniale.Il ricorrente deduce che il danno non può essere in re ipsa e chenon è stato provato da controparte la ricorrenza di un danno in capoalla figlia.* in linea con i motivi secondo e terzo che non è stataprovata la sua condotta illecita e cioè la consapevolezza dellapaternità sin dal 2000 né l evento dannoso e deduce che il profilo dicausalità doveva ritenersi interrotto dalla condotta della madre cheaveva omesso di richiedere la tutela giudiziale per sedici anni.V Violazione e/o falsa applicazione dell art.148 cod.civ.Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia parzialmenteaccolto l appello incidentale di * * concernente laripetizione pro quota delle spese anticipate e sostenute da sola peril mantenimento della figlia in assenza a suo parere di qualsiasielemento di prova anche solo indiziario che consentisse di stabilirese ed in che misura dette spese erano state effettivamentesostenute.

Deduce anche che la * non avrebbe fornito laprova della sua legittimazione attiva.3.1.

Il primo motivo è fondato nei termini di seguito precisatianche alla luce dei più recenti arresti di legittimità.Invero pur dandosi atto che la Corte bresciana ha rettamentevalutato la situazione reddituale del ricorrente tenendo conto degliesborsi mensili sullo stesso gravanti anche se pro quota in concorsocon la di lui moglie ed ha valutato la condizione della figlia priva diautosufficienza economica ed impegnata negli studi universitari varilevato che di contro il * non ha effettuato alcuna4 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali della madreData pubblicazione 10/02/2023ritenendo ciò non necessario alla luce di un superato orientamentogiurisprudenziale secondo il quale la determinazione del contributoche per legge grava sui genitori per il mantenimento l educazione el istruzione della prole a differenza di quanto avviene nelladeterminazione dell assegno spettante al coniuge separato odivorziato non si fonderebbe su di una rigida comparazione dellasituazione patrimoniale di ciascun coniuge * n. 18538/2013 .Invero dalla più recente giurisprudenza è stato inveceaffermato il condiviso principio di diritto – cui in questa sede vienedata continuità secondo cui «nel quantificare l ammontare delcontributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimentodel figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità cherichiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitorioltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenoredi vita da lui goduto.» * n. 4811/2018 conf. * n.19299/2020 valutazione a cui la Corte di merito dovrà oraprocedere in sede di rinvio.3.2.

I motivi secondo e terzo da trattarsi congiuntamente sonoinammissibili perché non rispondono al modello del vizio denunciatoe sollecitano la rivalutazione del merito in ordine alla valenzaprobatoria delle deposizioni testimoniali raccolte e delle condizioni disalute psichica del ricorrente all epoca dei fatti considerati.* Corte ha più volte chiarito che sussiste la violazionedell art. 115 cod.proc.civ. solo quando il giudice in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli salvoil dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio ovvero abbia disatteso prove legali secondo ilsuo prudente apprezzamento circostanze queste che nonricorrono nella fattispecie in esame mentre non è censurabile per5 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022questa via il fatto che il giudice nel valutare le prove proposte dalleNumero di raccolta generale 4145/2023parti abbia attribuito maggior forza di convincimento aDda taa plucbbulincaezio ne 10/02/2023piuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 cod.proc.civ. * * U. n. 20867/2020 conf. explurimis * n. 29246/2021 .* la doglianza di violazione dell art. 116cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice nelvalutare una risultanza probatoria non abbia operato in assenza didiversa indicazione normativa secondo il suo prudenteapprezzamento pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria come ad esempio valore di prova legaleoppure qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento al contrario ove si deduca che il giudiceabbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della provala censura è ammissibile ai sensi del novellato art. 360 primocomma n.5 cod.proc.civ. solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione cfr. *n. 18092/2020 e dunque solo in presenza dei gravissimi vizimotivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte ** U. nn. 8053 e 8054/2014 cfr. * n. 34474/2019 * n.20867/2020 .Nel caso di specie le dedotte censure motivazionali nonrispettano i canoni del novellato art. 360 primo comma n.5cod.proc.civ. introdotto dal * n. 83 del 2012 convertito conmodificazioni dalla L. n. 134 del 2012 applicabile ratione temporische impone al ricorrente l onere di indicare ai sensi dell art. 366primo comma n.6 cod.proc.civ. e dell art. 369 secondo comman.4 cod.proc.civ. il fatto storico il cui esame sia stato omesso ildato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente il “come”e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e6 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023soprattutto la sua “decisività” * * U. n. 8054/2014 *Data pubblicazione 10/02/2023n. 1241/2015 * nn. 19987/2017 7472/2017 27415/20186383/2020 6485/2020 6735/2020 restando esclusa la possibilitàdi denunziare in sede di legittimità la mera insufficienza ocontraddittorietà della motivazione * * U. n. 33017/2018 .Va dunque ribadito che «il cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di meritonon dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso percassazione non essendo inquadrabile nel paradigma dell art. 360c.p.c. comma 1 n. 5 che attribuisce rilievo all omesso esame di unfatto storico principale o secondario la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizioné in quello del precedente n. 4 disposizione che per il tramitedell art. 132 c.p.c. n. 4 dà rilievo unicamente all anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante» * n. 23153/2018 * n.11892/2016 sia perché la contestazione della persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attiene alla sufficienza della motivazione e non piùcensurabile secondo il nuovo parametro di cui all art. 360 primocomma n.5 cod.proc.civ. sia perché con il ricorso per cassazionela parte non può rimettere in discussione contrapponendovi leproprie la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzionedella fattispecie operate dai giudici del merito trattandosi diaccertamento di fatto precluso in sede di legittimità ex plurimis* n. 11863/2018 * n. 29404/2017 * n.16056/2016 .É evidente infatti che ammettere in sede di legittimità la verificadella sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine allequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibileraffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza7 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudiceData pubblicazione 10/02/2023del merito * * U. n. 28220/2018 .Deve quindi concludersi che il ricorso sotto l apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio aspira in realtàad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito edè in quanto tale inammissibile poiché persegue surrettiziamente latrasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado dimerito * * U. n. 34476/2019 * n. 5987/2021 .3.3.1.

Il quarto motivo ed il quinto motivo sono infondati epossono essere trattati congiuntamente perché connessi.3.3.2.

Anche a scopo di completezza espositiva è opportunopremettere che la Corte di appello ha accertato che l odiernoricorrente la cui genitorialità è stata accertata giudizialmente nonha adempiuto al proprio obbligo di mantenere istruire ed educare lafiglia * era stato consapevole della paternità sin dall epocadel concepimento – a differenza di quanto ancora sostiene ilricorrente – e il disinteresse mostrato nei confronti della figlia oltread integrare una grave violazione dei doveri di cura e assistenzamorale ha inevitabilmente provocato una grave lesione dei diritti diquella nascenti dal rapporto di filiazione e ciò a prescindere dal fattoche l altro genitore l abbia riconosciuta alla nascita e provveduto invia esclusiva al suo mantenimento.3.3.3.

Secondo il consolidato orientamento di questa Cortel obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento delfiglio nasce al momento della sua nascita anche se la procreazionesia stata successivamente accertata con sentenza * n.26205/2013 * n. 5652/2012 * n. 27653/2011 * n.23596/2006 producendo la sentenza dichiarativa della filiazionenaturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitoreai sensi dell art. 261 cod.civ. tutti i doveri propri della procreazione8 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023legittima incluso quello del mantenimento ai sensi dell art. 148Data pubblicazione 10/02/2023cod.civ.L obbligazione come si è chiarito * n.3079/2015 trova lasua ragione giustificatrice nello status di genitore la cui efficaciaretroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio frale molte conformi * n. 23630/2009 per cui l obbligo deigenitori di mantenere i figli artt. 147 e 148 cod.civ. sussiste per ilsolo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domandagiudiziale.

Con la ulteriore conseguenza che anche nell ipotesi in cuial momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo tenutoperciò a provvedere per intero al suo mantenimento per ciò stessonon viene meno l obbligo dell altro di ottemperare ai propri doveri * n. 26205/2013 * n. 5652/2012 per il periodo anteriorealla pronuncia della dichiarazione giudiziale di genitorialità.Inoltre come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità che haenucleato la nozione di illecito endofamiliare la violazione dei relatividoveri genitoriali non trova la sua sanzione necessariamente esoltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia macomporta che la relativa violazione nell ipotesi in cui provochi lalesione di diritti costituzionalmente protetti possa integrare gliestremi dell illecito civile e dare luogo ad un autonoma azione voltaal risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati al figlio ai sensidell art. 2059 cod.civ. come reinterpretato alla luce dei principirecentemente e ripetutamente affermati da questa stessa Corte intema di danni alla persona * n. 901/2018 * n. 7513/2018* n. 2788/2019 * n. 28989/2019 * n. 26301/2021 .3.3.4.

Nel caso di specie quanto alla domanda risarcitoria deldanno non patrimoniale cagionato alla figlia la Corte di meritoall esito dell esame del materiale probatorio acquisito avendoaccertato che il ricorrente aveva omesso di onorare i propri doveri digenitore ha correttamente ritenuto sussistente il danno lamentatodalla figlia e risarcibile il relativo pregiudizio in conseguenza della9 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022lesione di diritti inviolabili e/o fondamentali della persona oggetto diNumero di raccolta generale 4145/2023tutela costituzionale artt. 2 e 30 * ed ai fiDnatia pudbbelicllaazio ne 10/02/2023quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subitodalla figlia per la totale assenza della figura paterna i giudici dimerito hanno legittimamente fatto ricorso al criterio equitativo perdeterminarne l importo non altrimenti quantificabile nel suo precisoammontare criterio comunque non contestato dal ricorrente.3.3.5.

Quanto alla domanda di ripetizione delle spese sostenuteper il mantenimento della figlia avanzata dalla * ladecisione impugnata risulta conforme ai principi elaborati da questacorte di legittimità secondo cui A «Con la sentenza diaccertamento della filiazione naturale si dichiara ed attribuisce incapo al figlio uno status che ha efficacia retroattiva con l obbligo dirimborsare pro quota l altro genitore che abbia provvedutointegralmente al mantenimento del figlio.» * n.17140 del11/07/2017 B «In materia di figli nati fuori del matrimonio ildiritto al rimborso delle spese in favore del genitore che haprovveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita ancorchétrovi titolo nell obbligazione legale di mantenimento imputabileanche all altro genitore la cui paternità o maternità sia statasuccessivamente dichiarata ha natura in senso lato indennitariaessendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimentodagli esborsi sostenuti sicché il giudice di merito ove l importo nonsia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare puòutilizzare il criterio equitativo tenendo conto delle molteplici evariabili esigenze del figlio soddisfatte o da soddisfare legate allosviluppo e alla formazione di studio e professionale restandocomunque indiscutibili le spese di sostentamento sin dalla nascitain base ad elementari canoni di comune esperienza.» * n.16916 del 25/05/2022 .La motivazione della sentenza impugnata non si discosta daiprincipi enunciati.

Invero la determinazione del quantum è stata10 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022effettuata in riferimento ad una quantificazione minima delle speseNumero di raccolta generale 4145/2023cumulando le ordinarie e le straordinarie necessarieD ata ppuebrb licaizlio ne 10/02/2023mantenimento determinata negli importi già rivalutati di euro200 00= mensili fino ai 10 anni di età e di euro 300 00 mensili finoalla proposizione della domanda con un apprezzamento di merito inquesta sede non sindacabile sicché la censura tende in definitivaad un inammissibile rivisitazione delle valutazioni compiute dallaCorte territoriale.4.

In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso dichiaratiinammissibili il secondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quintola sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Cortedi appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese delpresente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023Data pubblicazione 10/02/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** * CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13605/2021 * proposto da* * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* D AREZZO presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti. ricorrentecontro* * * * intimateavverso SENTENZA della CORTE D APPELLO di BRESCIA n. 297/2021depositata il 11/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023Data pubblicazione 10/02/2023RITENUTO CHE1.

La Corte d appello di Brescia con sentenza in data11/3/2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia nellaparte in cui era stata accolta la domanda di accertamento giudizialedella paternità proposta da * * per l accertamentorelativo alla figlia * nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di ** * era stato stabilito l assegno di mantenimento acarico del padre nella misura di euro 400 00= mensili oltre *ed era stato accertato il danno per la privazione della figura paternaliquidato in favore della figlia in euro 40.000 00= quindi in parzialeriforma della prima decisione la Corte di merito ha parzialmenteaccolto la domanda di ripetizione pro quota delle spese sostenutedalla madre per il mantenimento della figlia fino alla data delladomanda determinando l importo posto a carico di * in euro44.700 00= oltre interessi dalla domanda .* ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi * * e * * sono rimasteintimate.CONSIDERATO CHE2.1.

Il ricorso è così articolatoI Violazione degli artt.147 e 337 ter cod.civ. in relazioneall erronea determinazione dell assegno di mantenimento per la figliacon violazione dei principi di proporzionalità censura dedotta anchesotto il profilo del vizio motivazionale.

Il ricorrente si duole che nelconsiderare il suo reddito di agente della * municipale non sisia tenuto conto delle uscite mensili per spese fisse che incidevanoin maniera rilevante sulla effettiva disponibilità si duole inoltre chenon sia stato rispettato il criterio di proporzionalità rispetto allecapacità reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori rimarcandoche la situazione economica di * * non era statadocumentata e non erano stati svolti accertamenti reddituali2 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023possibili anche d ufficio avendo la Corte di appello asserito che “nonData pubblicazione 10/02/2023risultava una disponibilità economica particolarmente elevata” cosìesprimendo una valutazione soggettiva. * che non sia statanemmeno provata l attuale assenza di reddito della figlia divenutamaggiorenne.II Violazione degli artt. 2697 cod.civ. 115 e 116 cod.proc.civ.nonché insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo– erronea valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primogrado in ordine alla consapevolezza paterna della filiazione sin dalconcepimento.Il ricorrente dopo avere osservato che non vi era prova in attiche identificasse con esattezza il periodo del concepimentoricostruito in base a generali evidenze scientifiche svolge unadisamina delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primogrado da * e da * Carrara per contestarne la attendibilitàe la idoneità a provare la propria consapevolezza della paternità findal momento del concepimento.

Deduce di contro che solo aseguito dell espletamento della CTU nel corso del giudizio di primogrado egli acquistò tale consapevolezza mutando le propriedomande e chiedendo che venisse giudizialmente accertata lagenitorialità.III Violazione degli artt. 2697 cod.civ. 115 e 116 cod.proc.civ.nonché insufficienza motivazionale su un fatto controverso e decisivoper il giudizio omessa valutazione da parte del * dellecomplessive prove acquisite in primo grado in ordine alla mancanzadi consapevolezza di * della filiazione sin dal concepimento.Il ricorrente si duole che il giudice del merito acquisita la cartellaclinica dalla quale risultava il suo ricovero presso l * di *del * tra il 24/11/1999 e l 8/12/1999 con diagnosi diaccettazione di “disturbo bipolare in fase maniacale” e della diagnosidi dimissione relativa a “psicosi maniaco depressiva di tipomaniacale “ non abbia tenuto conto di un problema di salute3 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023assolutamente grave e tale da indurre un disturbo della memoriaData pubblicazione 10/02/2023dell attenzione e delle funzioni esecutiva che avrebbe dovuto indurread escludere la consapevolezza – memoria del concepimento e dellapossibile filiazione.IV Violazione dell art.2043 e 2059 cod.civ. – riconoscimento diuna condotta illecita dell esponente ed assenza di prova sul punto –assenza di prova circa un danno non patrimoniale.Il ricorrente deduce che il danno non può essere in re ipsa e chenon è stato provato da controparte la ricorrenza di un danno in capoalla figlia.* in linea con i motivi secondo e terzo che non è stataprovata la sua condotta illecita e cioè la consapevolezza dellapaternità sin dal 2000 né l evento dannoso e deduce che il profilo dicausalità doveva ritenersi interrotto dalla condotta della madre cheaveva omesso di richiedere la tutela giudiziale per sedici anni.V Violazione e/o falsa applicazione dell art.148 cod.civ.Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia parzialmenteaccolto l appello incidentale di * * concernente laripetizione pro quota delle spese anticipate e sostenute da sola peril mantenimento della figlia in assenza a suo parere di qualsiasielemento di prova anche solo indiziario che consentisse di stabilirese ed in che misura dette spese erano state effettivamentesostenute.

Deduce anche che la * non avrebbe fornito laprova della sua legittimazione attiva.3.1.

Il primo motivo è fondato nei termini di seguito precisatianche alla luce dei più recenti arresti di legittimità.Invero pur dandosi atto che la Corte bresciana ha rettamentevalutato la situazione reddituale del ricorrente tenendo conto degliesborsi mensili sullo stesso gravanti anche se pro quota in concorsocon la di lui moglie ed ha valutato la condizione della figlia priva diautosufficienza economica ed impegnata negli studi universitari varilevato che di contro il * non ha effettuato alcuna4 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali della madreData pubblicazione 10/02/2023ritenendo ciò non necessario alla luce di un superato orientamentogiurisprudenziale secondo il quale la determinazione del contributoche per legge grava sui genitori per il mantenimento l educazione el istruzione della prole a differenza di quanto avviene nelladeterminazione dell assegno spettante al coniuge separato odivorziato non si fonderebbe su di una rigida comparazione dellasituazione patrimoniale di ciascun coniuge * n. 18538/2013 .Invero dalla più recente giurisprudenza è stato inveceaffermato il condiviso principio di diritto – cui in questa sede vienedata continuità secondo cui «nel quantificare l ammontare delcontributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimentodel figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità cherichiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitorioltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenoredi vita da lui goduto.» * n. 4811/2018 conf. * n.19299/2020 valutazione a cui la Corte di merito dovrà oraprocedere in sede di rinvio.3.2.

I motivi secondo e terzo da trattarsi congiuntamente sonoinammissibili perché non rispondono al modello del vizio denunciatoe sollecitano la rivalutazione del merito in ordine alla valenzaprobatoria delle deposizioni testimoniali raccolte e delle condizioni disalute psichica del ricorrente all epoca dei fatti considerati.* Corte ha più volte chiarito che sussiste la violazionedell art. 115 cod.proc.civ. solo quando il giudice in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli salvoil dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio ovvero abbia disatteso prove legali secondo ilsuo prudente apprezzamento circostanze queste che nonricorrono nella fattispecie in esame mentre non è censurabile per5 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022questa via il fatto che il giudice nel valutare le prove proposte dalleNumero di raccolta generale 4145/2023parti abbia attribuito maggior forza di convincimento aDda taa plucbbulincaezio ne 10/02/2023piuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 cod.proc.civ. * * U. n. 20867/2020 conf. explurimis * n. 29246/2021 .* la doglianza di violazione dell art. 116cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice nelvalutare una risultanza probatoria non abbia operato in assenza didiversa indicazione normativa secondo il suo prudenteapprezzamento pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria come ad esempio valore di prova legaleoppure qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento al contrario ove si deduca che il giudiceabbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della provala censura è ammissibile ai sensi del novellato art. 360 primocomma n.5 cod.proc.civ. solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione cfr. *n. 18092/2020 e dunque solo in presenza dei gravissimi vizimotivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte ** U. nn. 8053 e 8054/2014 cfr. * n. 34474/2019 * n.20867/2020 .Nel caso di specie le dedotte censure motivazionali nonrispettano i canoni del novellato art. 360 primo comma n.5cod.proc.civ. introdotto dal * n. 83 del 2012 convertito conmodificazioni dalla L. n. 134 del 2012 applicabile ratione temporische impone al ricorrente l onere di indicare ai sensi dell art. 366primo comma n.6 cod.proc.civ. e dell art. 369 secondo comman.4 cod.proc.civ. il fatto storico il cui esame sia stato omesso ildato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente il “come”e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e6 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023soprattutto la sua “decisività” * * U. n. 8054/2014 *Data pubblicazione 10/02/2023n. 1241/2015 * nn. 19987/2017 7472/2017 27415/20186383/2020 6485/2020 6735/2020 restando esclusa la possibilitàdi denunziare in sede di legittimità la mera insufficienza ocontraddittorietà della motivazione * * U. n. 33017/2018 .Va dunque ribadito che «il cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di meritonon dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso percassazione non essendo inquadrabile nel paradigma dell art. 360c.p.c. comma 1 n. 5 che attribuisce rilievo all omesso esame di unfatto storico principale o secondario la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizioné in quello del precedente n. 4 disposizione che per il tramitedell art. 132 c.p.c. n. 4 dà rilievo unicamente all anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante» * n. 23153/2018 * n.11892/2016 sia perché la contestazione della persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attiene alla sufficienza della motivazione e non piùcensurabile secondo il nuovo parametro di cui all art. 360 primocomma n.5 cod.proc.civ. sia perché con il ricorso per cassazionela parte non può rimettere in discussione contrapponendovi leproprie la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzionedella fattispecie operate dai giudici del merito trattandosi diaccertamento di fatto precluso in sede di legittimità ex plurimis* n. 11863/2018 * n. 29404/2017 * n.16056/2016 .É evidente infatti che ammettere in sede di legittimità la verificadella sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine allequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibileraffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza7 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudiceData pubblicazione 10/02/2023del merito * * U. n. 28220/2018 .Deve quindi concludersi che il ricorso sotto l apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio aspira in realtàad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito edè in quanto tale inammissibile poiché persegue surrettiziamente latrasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado dimerito * * U. n. 34476/2019 * n. 5987/2021 .3.3.1.

Il quarto motivo ed il quinto motivo sono infondati epossono essere trattati congiuntamente perché connessi.3.3.2.

Anche a scopo di completezza espositiva è opportunopremettere che la Corte di appello ha accertato che l odiernoricorrente la cui genitorialità è stata accertata giudizialmente nonha adempiuto al proprio obbligo di mantenere istruire ed educare lafiglia * era stato consapevole della paternità sin dall epocadel concepimento – a differenza di quanto ancora sostiene ilricorrente – e il disinteresse mostrato nei confronti della figlia oltread integrare una grave violazione dei doveri di cura e assistenzamorale ha inevitabilmente provocato una grave lesione dei diritti diquella nascenti dal rapporto di filiazione e ciò a prescindere dal fattoche l altro genitore l abbia riconosciuta alla nascita e provveduto invia esclusiva al suo mantenimento.3.3.3.

Secondo il consolidato orientamento di questa Cortel obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento delfiglio nasce al momento della sua nascita anche se la procreazionesia stata successivamente accertata con sentenza * n.26205/2013 * n. 5652/2012 * n. 27653/2011 * n.23596/2006 producendo la sentenza dichiarativa della filiazionenaturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitoreai sensi dell art. 261 cod.civ. tutti i doveri propri della procreazione8 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023legittima incluso quello del mantenimento ai sensi dell art. 148Data pubblicazione 10/02/2023cod.civ.L obbligazione come si è chiarito * n.3079/2015 trova lasua ragione giustificatrice nello status di genitore la cui efficaciaretroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio frale molte conformi * n. 23630/2009 per cui l obbligo deigenitori di mantenere i figli artt. 147 e 148 cod.civ. sussiste per ilsolo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domandagiudiziale.

Con la ulteriore conseguenza che anche nell ipotesi in cuial momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo tenutoperciò a provvedere per intero al suo mantenimento per ciò stessonon viene meno l obbligo dell altro di ottemperare ai propri doveri * n. 26205/2013 * n. 5652/2012 per il periodo anteriorealla pronuncia della dichiarazione giudiziale di genitorialità.Inoltre come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità che haenucleato la nozione di illecito endofamiliare la violazione dei relatividoveri genitoriali non trova la sua sanzione necessariamente esoltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia macomporta che la relativa violazione nell ipotesi in cui provochi lalesione di diritti costituzionalmente protetti possa integrare gliestremi dell illecito civile e dare luogo ad un autonoma azione voltaal risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati al figlio ai sensidell art. 2059 cod.civ. come reinterpretato alla luce dei principirecentemente e ripetutamente affermati da questa stessa Corte intema di danni alla persona * n. 901/2018 * n. 7513/2018* n. 2788/2019 * n. 28989/2019 * n. 26301/2021 .3.3.4.

Nel caso di specie quanto alla domanda risarcitoria deldanno non patrimoniale cagionato alla figlia la Corte di meritoall esito dell esame del materiale probatorio acquisito avendoaccertato che il ricorrente aveva omesso di onorare i propri doveri digenitore ha correttamente ritenuto sussistente il danno lamentatodalla figlia e risarcibile il relativo pregiudizio in conseguenza della9 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022lesione di diritti inviolabili e/o fondamentali della persona oggetto diNumero di raccolta generale 4145/2023tutela costituzionale artt. 2 e 30 * ed ai fiDnatia pudbbelicllaazio ne 10/02/2023quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subitodalla figlia per la totale assenza della figura paterna i giudici dimerito hanno legittimamente fatto ricorso al criterio equitativo perdeterminarne l importo non altrimenti quantificabile nel suo precisoammontare criterio comunque non contestato dal ricorrente.3.3.5.

Quanto alla domanda di ripetizione delle spese sostenuteper il mantenimento della figlia avanzata dalla * ladecisione impugnata risulta conforme ai principi elaborati da questacorte di legittimità secondo cui A «Con la sentenza diaccertamento della filiazione naturale si dichiara ed attribuisce incapo al figlio uno status che ha efficacia retroattiva con l obbligo dirimborsare pro quota l altro genitore che abbia provvedutointegralmente al mantenimento del figlio.» * n.17140 del11/07/2017 B «In materia di figli nati fuori del matrimonio ildiritto al rimborso delle spese in favore del genitore che haprovveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita ancorchétrovi titolo nell obbligazione legale di mantenimento imputabileanche all altro genitore la cui paternità o maternità sia statasuccessivamente dichiarata ha natura in senso lato indennitariaessendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimentodagli esborsi sostenuti sicché il giudice di merito ove l importo nonsia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare puòutilizzare il criterio equitativo tenendo conto delle molteplici evariabili esigenze del figlio soddisfatte o da soddisfare legate allosviluppo e alla formazione di studio e professionale restandocomunque indiscutibili le spese di sostentamento sin dalla nascitain base ad elementari canoni di comune esperienza.» * n.16916 del 25/05/2022 .La motivazione della sentenza impugnata non si discosta daiprincipi enunciati.

Invero la determinazione del quantum è stata10 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022effettuata in riferimento ad una quantificazione minima delle speseNumero di raccolta generale 4145/2023cumulando le ordinarie e le straordinarie necessarieD ata ppuebrb licaizlio ne 10/02/2023mantenimento determinata negli importi già rivalutati di euro200 00= mensili fino ai 10 anni di età e di euro 300 00 mensili finoalla proposizione della domanda con un apprezzamento di merito inquesta sede non sindacabile sicché la censura tende in definitivaad un inammissibile rivisitazione delle valutazioni compiute dallaCorte territoriale.4.

In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso dichiaratiinammissibili il secondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quintola sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Cortedi appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese delpresente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52. * * il primo motivo del ricorso dichiara inammissibili ilsecondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quinto cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di *in diversa composizione anche per le spese del presente grado Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2022.Il Presidente11 di 11* ** * il primo motivo del ricorso dichiara inammissibili ilsecondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quinto cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di *in diversa composizione anche per le spese del presente grado Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2022.Il Presidente11 di 11* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023Data pubblicazione 10/02/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** * CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13605/2021 * proposto da* * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* D AREZZO presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti. ricorrentecontro* * * * intimateavverso SENTENZA della CORTE D APPELLO di BRESCIA n. 297/2021depositata il 11/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023Data pubblicazione 10/02/2023RITENUTO CHE1. La Corte d appello di Brescia con sentenza in data11/3/2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia nellaparte in cui era stata accolta la domanda di accertamento giudizialedella paternità proposta da * * per l accertamentorelativo alla figlia * nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di ** * era stato stabilito l assegno di mantenimento acarico del padre nella misura di euro 400 00= mensili oltre *ed era stato accertato il danno per la privazione della figura paternaliquidato in favore della figlia in euro 40.000 00= quindi in parzialeriforma della prima decisione la Corte di merito ha parzialmenteaccolto la domanda di ripetizione pro quota delle spese sostenutedalla madre per il mantenimento della figlia fino alla data delladomanda determinando l importo posto a carico di * in euro44.700 00= oltre interessi dalla domanda .* ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi * * e * * sono rimasteintimate.CONSIDERATO CHE2.1. Il ricorso è così articolatoI Violazione degli artt.147 e 337 ter cod.civ. in relazioneall erronea determinazione dell assegno di mantenimento per la figliacon violazione dei principi di proporzionalità censura dedotta anchesotto il profilo del vizio motivazionale. Il ricorrente si duole che nelconsiderare il suo reddito di agente della * municipale non sisia tenuto conto delle uscite mensili per spese fisse che incidevanoin maniera rilevante sulla effettiva disponibilità si duole inoltre chenon sia stato rispettato il criterio di proporzionalità rispetto allecapacità reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori rimarcandoche la situazione economica di * * non era statadocumentata e non erano stati svolti accertamenti reddituali2 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023possibili anche d ufficio avendo la Corte di appello asserito che “nonData pubblicazione 10/02/2023risultava una disponibilità economica particolarmente elevata” cosìesprimendo una valutazione soggettiva. * che non sia statanemmeno provata l attuale assenza di reddito della figlia divenutamaggiorenne.II Violazione degli artt. 2697 cod.civ. 115 e 116 cod.proc.civ.nonché insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo– erronea valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primogrado in ordine alla consapevolezza paterna della filiazione sin dalconcepimento.Il ricorrente dopo avere osservato che non vi era prova in attiche identificasse con esattezza il periodo del concepimentoricostruito in base a generali evidenze scientifiche svolge unadisamina delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primogrado da * e da * Carrara per contestarne la attendibilitàe la idoneità a provare la propria consapevolezza della paternità findal momento del concepimento. Deduce di contro che solo aseguito dell espletamento della CTU nel corso del giudizio di primogrado egli acquistò tale consapevolezza mutando le propriedomande e chiedendo che venisse giudizialmente accertata lagenitorialità.III Violazione degli artt. 2697 cod.civ. 115 e 116 cod.proc.civ.nonché insufficienza motivazionale su un fatto controverso e decisivoper il giudizio omessa valutazione da parte del * dellecomplessive prove acquisite in primo grado in ordine alla mancanzadi consapevolezza di * della filiazione sin dal concepimento.Il ricorrente si duole che il giudice del merito acquisita la cartellaclinica dalla quale risultava il suo ricovero presso l * di *del * tra il 24/11/1999 e l 8/12/1999 con diagnosi diaccettazione di “disturbo bipolare in fase maniacale” e della diagnosidi dimissione relativa a “psicosi maniaco depressiva di tipomaniacale “ non abbia tenuto conto di un problema di salute3 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023assolutamente grave e tale da indurre un disturbo della memoriaData pubblicazione 10/02/2023dell attenzione e delle funzioni esecutiva che avrebbe dovuto indurread escludere la consapevolezza – memoria del concepimento e dellapossibile filiazione.IV Violazione dell art.2043 e 2059 cod.civ. – riconoscimento diuna condotta illecita dell esponente ed assenza di prova sul punto –assenza di prova circa un danno non patrimoniale.Il ricorrente deduce che il danno non può essere in re ipsa e chenon è stato provato da controparte la ricorrenza di un danno in capoalla figlia.* in linea con i motivi secondo e terzo che non è stataprovata la sua condotta illecita e cioè la consapevolezza dellapaternità sin dal 2000 né l evento dannoso e deduce che il profilo dicausalità doveva ritenersi interrotto dalla condotta della madre cheaveva omesso di richiedere la tutela giudiziale per sedici anni.V Violazione e/o falsa applicazione dell art.148 cod.civ.Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia parzialmenteaccolto l appello incidentale di * * concernente laripetizione pro quota delle spese anticipate e sostenute da sola peril mantenimento della figlia in assenza a suo parere di qualsiasielemento di prova anche solo indiziario che consentisse di stabilirese ed in che misura dette spese erano state effettivamentesostenute. Deduce anche che la * non avrebbe fornito laprova della sua legittimazione attiva.3.1. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito precisatianche alla luce dei più recenti arresti di legittimità.Invero pur dandosi atto che la Corte bresciana ha rettamentevalutato la situazione reddituale del ricorrente tenendo conto degliesborsi mensili sullo stesso gravanti anche se pro quota in concorsocon la di lui moglie ed ha valutato la condizione della figlia priva diautosufficienza economica ed impegnata negli studi universitari varilevato che di contro il * non ha effettuato alcuna4 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali della madreData pubblicazione 10/02/2023ritenendo ciò non necessario alla luce di un superato orientamentogiurisprudenziale secondo il quale la determinazione del contributoche per legge grava sui genitori per il mantenimento l educazione el istruzione della prole a differenza di quanto avviene nelladeterminazione dell assegno spettante al coniuge separato odivorziato non si fonderebbe su di una rigida comparazione dellasituazione patrimoniale di ciascun coniuge * n. 18538/2013 .Invero dalla più recente giurisprudenza è stato inveceaffermato il condiviso principio di diritto – cui in questa sede vienedata continuità secondo cui «nel quantificare l ammontare delcontributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimentodel figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità cherichiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitorioltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenoredi vita da lui goduto.» * n. 4811/2018 conf. * n.19299/2020 valutazione a cui la Corte di merito dovrà oraprocedere in sede di rinvio.3.2. I motivi secondo e terzo da trattarsi congiuntamente sonoinammissibili perché non rispondono al modello del vizio denunciatoe sollecitano la rivalutazione del merito in ordine alla valenzaprobatoria delle deposizioni testimoniali raccolte e delle condizioni disalute psichica del ricorrente all epoca dei fatti considerati.* Corte ha più volte chiarito che sussiste la violazionedell art. 115 cod.proc.civ. solo quando il giudice in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli salvoil dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio ovvero abbia disatteso prove legali secondo ilsuo prudente apprezzamento circostanze queste che nonricorrono nella fattispecie in esame mentre non è censurabile per5 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022questa via il fatto che il giudice nel valutare le prove proposte dalleNumero di raccolta generale 4145/2023parti abbia attribuito maggior forza di convincimento aDda taa plucbbulincaezio ne 10/02/2023piuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 cod.proc.civ. * * U. n. 20867/2020 conf. explurimis * n. 29246/2021 .* la doglianza di violazione dell art. 116cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice nelvalutare una risultanza probatoria non abbia operato in assenza didiversa indicazione normativa secondo il suo prudenteapprezzamento pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria come ad esempio valore di prova legaleoppure qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento al contrario ove si deduca che il giudiceabbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della provala censura è ammissibile ai sensi del novellato art. 360 primocomma n.5 cod.proc.civ. solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione cfr. *n. 18092/2020 e dunque solo in presenza dei gravissimi vizimotivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte ** U. nn. 8053 e 8054/2014 cfr. * n. 34474/2019 * n.20867/2020 .Nel caso di specie le dedotte censure motivazionali nonrispettano i canoni del novellato art. 360 primo comma n.5cod.proc.civ. introdotto dal * n. 83 del 2012 convertito conmodificazioni dalla L. n. 134 del 2012 applicabile ratione temporische impone al ricorrente l onere di indicare ai sensi dell art. 366primo comma n.6 cod.proc.civ. e dell art. 369 secondo comman.4 cod.proc.civ. il fatto storico il cui esame sia stato omesso ildato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente il “come”e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e6 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023soprattutto la sua “decisività” * * U. n. 8054/2014 *Data pubblicazione 10/02/2023n. 1241/2015 * nn. 19987/2017 7472/2017 27415/20186383/2020 6485/2020 6735/2020 restando esclusa la possibilitàdi denunziare in sede di legittimità la mera insufficienza ocontraddittorietà della motivazione * * U. n. 33017/2018 .Va dunque ribadito che «il cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di meritonon dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso percassazione non essendo inquadrabile nel paradigma dell art. 360c.p.c. comma 1 n. 5 che attribuisce rilievo all omesso esame di unfatto storico principale o secondario la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizioné in quello del precedente n. 4 disposizione che per il tramitedell art. 132 c.p.c. n. 4 dà rilievo unicamente all anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante» * n. 23153/2018 * n.11892/2016 sia perché la contestazione della persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attiene alla sufficienza della motivazione e non piùcensurabile secondo il nuovo parametro di cui all art. 360 primocomma n.5 cod.proc.civ. sia perché con il ricorso per cassazionela parte non può rimettere in discussione contrapponendovi leproprie la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzionedella fattispecie operate dai giudici del merito trattandosi diaccertamento di fatto precluso in sede di legittimità ex plurimis* n. 11863/2018 * n. 29404/2017 * n.16056/2016 .É evidente infatti che ammettere in sede di legittimità la verificadella sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine allequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibileraffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza7 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudiceData pubblicazione 10/02/2023del merito * * U. n. 28220/2018 .Deve quindi concludersi che il ricorso sotto l apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio aspira in realtàad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito edè in quanto tale inammissibile poiché persegue surrettiziamente latrasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado dimerito * * U. n. 34476/2019 * n. 5987/2021 .3.3.1. Il quarto motivo ed il quinto motivo sono infondati epossono essere trattati congiuntamente perché connessi.3.3.2. Anche a scopo di completezza espositiva è opportunopremettere che la Corte di appello ha accertato che l odiernoricorrente la cui genitorialità è stata accertata giudizialmente nonha adempiuto al proprio obbligo di mantenere istruire ed educare lafiglia * era stato consapevole della paternità sin dall epocadel concepimento – a differenza di quanto ancora sostiene ilricorrente – e il disinteresse mostrato nei confronti della figlia oltread integrare una grave violazione dei doveri di cura e assistenzamorale ha inevitabilmente provocato una grave lesione dei diritti diquella nascenti dal rapporto di filiazione e ciò a prescindere dal fattoche l altro genitore l abbia riconosciuta alla nascita e provveduto invia esclusiva al suo mantenimento.3.3.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Cortel obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento delfiglio nasce al momento della sua nascita anche se la procreazionesia stata successivamente accertata con sentenza * n.26205/2013 * n. 5652/2012 * n. 27653/2011 * n.23596/2006 producendo la sentenza dichiarativa della filiazionenaturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitoreai sensi dell art. 261 cod.civ. tutti i doveri propri della procreazione8 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023legittima incluso quello del mantenimento ai sensi dell art. 148Data pubblicazione 10/02/2023cod.civ.L obbligazione come si è chiarito * n.3079/2015 trova lasua ragione giustificatrice nello status di genitore la cui efficaciaretroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio frale molte conformi * n. 23630/2009 per cui l obbligo deigenitori di mantenere i figli artt. 147 e 148 cod.civ. sussiste per ilsolo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domandagiudiziale. Con la ulteriore conseguenza che anche nell ipotesi in cuial momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo tenutoperciò a provvedere per intero al suo mantenimento per ciò stessonon viene meno l obbligo dell altro di ottemperare ai propri doveri * n. 26205/2013 * n. 5652/2012 per il periodo anteriorealla pronuncia della dichiarazione giudiziale di genitorialità.Inoltre come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità che haenucleato la nozione di illecito endofamiliare la violazione dei relatividoveri genitoriali non trova la sua sanzione necessariamente esoltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia macomporta che la relativa violazione nell ipotesi in cui provochi lalesione di diritti costituzionalmente protetti possa integrare gliestremi dell illecito civile e dare luogo ad un autonoma azione voltaal risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati al figlio ai sensidell art. 2059 cod.civ. come reinterpretato alla luce dei principirecentemente e ripetutamente affermati da questa stessa Corte intema di danni alla persona * n. 901/2018 * n. 7513/2018* n. 2788/2019 * n. 28989/2019 * n. 26301/2021 .3.3.4. Nel caso di specie quanto alla domanda risarcitoria deldanno non patrimoniale cagionato alla figlia la Corte di meritoall esito dell esame del materiale probatorio acquisito avendoaccertato che il ricorrente aveva omesso di onorare i propri doveri digenitore ha correttamente ritenuto sussistente il danno lamentatodalla figlia e risarcibile il relativo pregiudizio in conseguenza della9 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022lesione di diritti inviolabili e/o fondamentali della persona oggetto diNumero di raccolta generale 4145/2023tutela costituzionale artt. 2 e 30 * ed ai fiDnatia pudbbelicllaazio ne 10/02/2023quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subitodalla figlia per la totale assenza della figura paterna i giudici dimerito hanno legittimamente fatto ricorso al criterio equitativo perdeterminarne l importo non altrimenti quantificabile nel suo precisoammontare criterio comunque non contestato dal ricorrente.3.3.5. Quanto alla domanda di ripetizione delle spese sostenuteper il mantenimento della figlia avanzata dalla * ladecisione impugnata risulta conforme ai principi elaborati da questacorte di legittimità secondo cui A «Con la sentenza diaccertamento della filiazione naturale si dichiara ed attribuisce incapo al figlio uno status che ha efficacia retroattiva con l obbligo dirimborsare pro quota l altro genitore che abbia provvedutointegralmente al mantenimento del figlio.» * n.17140 del11/07/2017 B «In materia di figli nati fuori del matrimonio ildiritto al rimborso delle spese in favore del genitore che haprovveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita ancorchétrovi titolo nell obbligazione legale di mantenimento imputabileanche all altro genitore la cui paternità o maternità sia statasuccessivamente dichiarata ha natura in senso lato indennitariaessendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimentodagli esborsi sostenuti sicché il giudice di merito ove l importo nonsia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare puòutilizzare il criterio equitativo tenendo conto delle molteplici evariabili esigenze del figlio soddisfatte o da soddisfare legate allosviluppo e alla formazione di studio e professionale restandocomunque indiscutibili le spese di sostentamento sin dalla nascitain base ad elementari canoni di comune esperienza.» * n.16916 del 25/05/2022 .La motivazione della sentenza impugnata non si discosta daiprincipi enunciati. Invero la determinazione del quantum è stata10 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022effettuata in riferimento ad una quantificazione minima delle speseNumero di raccolta generale 4145/2023cumulando le ordinarie e le straordinarie necessarieD ata ppuebrb licaizlio ne 10/02/2023mantenimento determinata negli importi già rivalutati di euro200 00= mensili fino ai 10 anni di età e di euro 300 00 mensili finoalla proposizione della domanda con un apprezzamento di merito inquesta sede non sindacabile sicché la censura tende in definitivaad un inammissibile rivisitazione delle valutazioni compiute dallaCorte territoriale.4. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso dichiaratiinammissibili il secondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quintola sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Cortedi appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese delpresente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023Data pubblicazione 10/02/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** * CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13605/2021 * proposto da* * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* D AREZZO presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti. ricorrentecontro* * * * intimateavverso SENTENZA della CORTE D APPELLO di BRESCIA n. 297/2021depositata il 11/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023Data pubblicazione 10/02/2023RITENUTO CHE1. La Corte d appello di Brescia con sentenza in data11/3/2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia nellaparte in cui era stata accolta la domanda di accertamento giudizialedella paternità proposta da * * per l accertamentorelativo alla figlia * nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di ** * era stato stabilito l assegno di mantenimento acarico del padre nella misura di euro 400 00= mensili oltre *ed era stato accertato il danno per la privazione della figura paternaliquidato in favore della figlia in euro 40.000 00= quindi in parzialeriforma della prima decisione la Corte di merito ha parzialmenteaccolto la domanda di ripetizione pro quota delle spese sostenutedalla madre per il mantenimento della figlia fino alla data delladomanda determinando l importo posto a carico di * in euro44.700 00= oltre interessi dalla domanda .* ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi * * e * * sono rimasteintimate.CONSIDERATO CHE2.1. Il ricorso è così articolatoI Violazione degli artt.147 e 337 ter cod.civ. in relazioneall erronea determinazione dell assegno di mantenimento per la figliacon violazione dei principi di proporzionalità censura dedotta anchesotto il profilo del vizio motivazionale. Il ricorrente si duole che nelconsiderare il suo reddito di agente della * municipale non sisia tenuto conto delle uscite mensili per spese fisse che incidevanoin maniera rilevante sulla effettiva disponibilità si duole inoltre chenon sia stato rispettato il criterio di proporzionalità rispetto allecapacità reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori rimarcandoche la situazione economica di * * non era statadocumentata e non erano stati svolti accertamenti reddituali2 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023possibili anche d ufficio avendo la Corte di appello asserito che “nonData pubblicazione 10/02/2023risultava una disponibilità economica particolarmente elevata” cosìesprimendo una valutazione soggettiva. * che non sia statanemmeno provata l attuale assenza di reddito della figlia divenutamaggiorenne.II Violazione degli artt. 2697 cod.civ. 115 e 116 cod.proc.civ.nonché insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo– erronea valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primogrado in ordine alla consapevolezza paterna della filiazione sin dalconcepimento.Il ricorrente dopo avere osservato che non vi era prova in attiche identificasse con esattezza il periodo del concepimentoricostruito in base a generali evidenze scientifiche svolge unadisamina delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primogrado da * e da * Carrara per contestarne la attendibilitàe la idoneità a provare la propria consapevolezza della paternità findal momento del concepimento. Deduce di contro che solo aseguito dell espletamento della CTU nel corso del giudizio di primogrado egli acquistò tale consapevolezza mutando le propriedomande e chiedendo che venisse giudizialmente accertata lagenitorialità.III Violazione degli artt. 2697 cod.civ. 115 e 116 cod.proc.civ.nonché insufficienza motivazionale su un fatto controverso e decisivoper il giudizio omessa valutazione da parte del * dellecomplessive prove acquisite in primo grado in ordine alla mancanzadi consapevolezza di * della filiazione sin dal concepimento.Il ricorrente si duole che il giudice del merito acquisita la cartellaclinica dalla quale risultava il suo ricovero presso l * di *del * tra il 24/11/1999 e l 8/12/1999 con diagnosi diaccettazione di “disturbo bipolare in fase maniacale” e della diagnosidi dimissione relativa a “psicosi maniaco depressiva di tipomaniacale “ non abbia tenuto conto di un problema di salute3 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023assolutamente grave e tale da indurre un disturbo della memoriaData pubblicazione 10/02/2023dell attenzione e delle funzioni esecutiva che avrebbe dovuto indurread escludere la consapevolezza – memoria del concepimento e dellapossibile filiazione.IV Violazione dell art.2043 e 2059 cod.civ. – riconoscimento diuna condotta illecita dell esponente ed assenza di prova sul punto –assenza di prova circa un danno non patrimoniale.Il ricorrente deduce che il danno non può essere in re ipsa e chenon è stato provato da controparte la ricorrenza di un danno in capoalla figlia.* in linea con i motivi secondo e terzo che non è stataprovata la sua condotta illecita e cioè la consapevolezza dellapaternità sin dal 2000 né l evento dannoso e deduce che il profilo dicausalità doveva ritenersi interrotto dalla condotta della madre cheaveva omesso di richiedere la tutela giudiziale per sedici anni.V Violazione e/o falsa applicazione dell art.148 cod.civ.Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia parzialmenteaccolto l appello incidentale di * * concernente laripetizione pro quota delle spese anticipate e sostenute da sola peril mantenimento della figlia in assenza a suo parere di qualsiasielemento di prova anche solo indiziario che consentisse di stabilirese ed in che misura dette spese erano state effettivamentesostenute. Deduce anche che la * non avrebbe fornito laprova della sua legittimazione attiva.3.1. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito precisatianche alla luce dei più recenti arresti di legittimità.Invero pur dandosi atto che la Corte bresciana ha rettamentevalutato la situazione reddituale del ricorrente tenendo conto degliesborsi mensili sullo stesso gravanti anche se pro quota in concorsocon la di lui moglie ed ha valutato la condizione della figlia priva diautosufficienza economica ed impegnata negli studi universitari varilevato che di contro il * non ha effettuato alcuna4 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali della madreData pubblicazione 10/02/2023ritenendo ciò non necessario alla luce di un superato orientamentogiurisprudenziale secondo il quale la determinazione del contributoche per legge grava sui genitori per il mantenimento l educazione el istruzione della prole a differenza di quanto avviene nelladeterminazione dell assegno spettante al coniuge separato odivorziato non si fonderebbe su di una rigida comparazione dellasituazione patrimoniale di ciascun coniuge * n. 18538/2013 .Invero dalla più recente giurisprudenza è stato inveceaffermato il condiviso principio di diritto – cui in questa sede vienedata continuità secondo cui «nel quantificare l ammontare delcontributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimentodel figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità cherichiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitorioltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenoredi vita da lui goduto.» * n. 4811/2018 conf. * n.19299/2020 valutazione a cui la Corte di merito dovrà oraprocedere in sede di rinvio.3.2. I motivi secondo e terzo da trattarsi congiuntamente sonoinammissibili perché non rispondono al modello del vizio denunciatoe sollecitano la rivalutazione del merito in ordine alla valenzaprobatoria delle deposizioni testimoniali raccolte e delle condizioni disalute psichica del ricorrente all epoca dei fatti considerati.* Corte ha più volte chiarito che sussiste la violazionedell art. 115 cod.proc.civ. solo quando il giudice in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli salvoil dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio ovvero abbia disatteso prove legali secondo ilsuo prudente apprezzamento circostanze queste che nonricorrono nella fattispecie in esame mentre non è censurabile per5 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022questa via il fatto che il giudice nel valutare le prove proposte dalleNumero di raccolta generale 4145/2023parti abbia attribuito maggior forza di convincimento aDda taa plucbbulincaezio ne 10/02/2023piuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 cod.proc.civ. * * U. n. 20867/2020 conf. explurimis * n. 29246/2021 .* la doglianza di violazione dell art. 116cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice nelvalutare una risultanza probatoria non abbia operato in assenza didiversa indicazione normativa secondo il suo prudenteapprezzamento pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria come ad esempio valore di prova legaleoppure qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento al contrario ove si deduca che il giudiceabbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della provala censura è ammissibile ai sensi del novellato art. 360 primocomma n.5 cod.proc.civ. solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione cfr. *n. 18092/2020 e dunque solo in presenza dei gravissimi vizimotivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte ** U. nn. 8053 e 8054/2014 cfr. * n. 34474/2019 * n.20867/2020 .Nel caso di specie le dedotte censure motivazionali nonrispettano i canoni del novellato art. 360 primo comma n.5cod.proc.civ. introdotto dal * n. 83 del 2012 convertito conmodificazioni dalla L. n. 134 del 2012 applicabile ratione temporische impone al ricorrente l onere di indicare ai sensi dell art. 366primo comma n.6 cod.proc.civ. e dell art. 369 secondo comman.4 cod.proc.civ. il fatto storico il cui esame sia stato omesso ildato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente il “come”e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e6 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023soprattutto la sua “decisività” * * U. n. 8054/2014 *Data pubblicazione 10/02/2023n. 1241/2015 * nn. 19987/2017 7472/2017 27415/20186383/2020 6485/2020 6735/2020 restando esclusa la possibilitàdi denunziare in sede di legittimità la mera insufficienza ocontraddittorietà della motivazione * * U. n. 33017/2018 .Va dunque ribadito che «il cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di meritonon dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso percassazione non essendo inquadrabile nel paradigma dell art. 360c.p.c. comma 1 n. 5 che attribuisce rilievo all omesso esame di unfatto storico principale o secondario la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizioné in quello del precedente n. 4 disposizione che per il tramitedell art. 132 c.p.c. n. 4 dà rilievo unicamente all anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante» * n. 23153/2018 * n.11892/2016 sia perché la contestazione della persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attiene alla sufficienza della motivazione e non piùcensurabile secondo il nuovo parametro di cui all art. 360 primocomma n.5 cod.proc.civ. sia perché con il ricorso per cassazionela parte non può rimettere in discussione contrapponendovi leproprie la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzionedella fattispecie operate dai giudici del merito trattandosi diaccertamento di fatto precluso in sede di legittimità ex plurimis* n. 11863/2018 * n. 29404/2017 * n.16056/2016 .É evidente infatti che ammettere in sede di legittimità la verificadella sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine allequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibileraffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza7 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudiceData pubblicazione 10/02/2023del merito * * U. n. 28220/2018 .Deve quindi concludersi che il ricorso sotto l apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio aspira in realtàad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito edè in quanto tale inammissibile poiché persegue surrettiziamente latrasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado dimerito * * U. n. 34476/2019 * n. 5987/2021 .3.3.1. Il quarto motivo ed il quinto motivo sono infondati epossono essere trattati congiuntamente perché connessi.3.3.2. Anche a scopo di completezza espositiva è opportunopremettere che la Corte di appello ha accertato che l odiernoricorrente la cui genitorialità è stata accertata giudizialmente nonha adempiuto al proprio obbligo di mantenere istruire ed educare lafiglia * era stato consapevole della paternità sin dall epocadel concepimento – a differenza di quanto ancora sostiene ilricorrente – e il disinteresse mostrato nei confronti della figlia oltread integrare una grave violazione dei doveri di cura e assistenzamorale ha inevitabilmente provocato una grave lesione dei diritti diquella nascenti dal rapporto di filiazione e ciò a prescindere dal fattoche l altro genitore l abbia riconosciuta alla nascita e provveduto invia esclusiva al suo mantenimento.3.3.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Cortel obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento delfiglio nasce al momento della sua nascita anche se la procreazionesia stata successivamente accertata con sentenza * n.26205/2013 * n. 5652/2012 * n. 27653/2011 * n.23596/2006 producendo la sentenza dichiarativa della filiazionenaturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitoreai sensi dell art. 261 cod.civ. tutti i doveri propri della procreazione8 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022Numero di raccolta generale 4145/2023legittima incluso quello del mantenimento ai sensi dell art. 148Data pubblicazione 10/02/2023cod.civ.L obbligazione come si è chiarito * n.3079/2015 trova lasua ragione giustificatrice nello status di genitore la cui efficaciaretroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio frale molte conformi * n. 23630/2009 per cui l obbligo deigenitori di mantenere i figli artt. 147 e 148 cod.civ. sussiste per ilsolo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domandagiudiziale. Con la ulteriore conseguenza che anche nell ipotesi in cuial momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo tenutoperciò a provvedere per intero al suo mantenimento per ciò stessonon viene meno l obbligo dell altro di ottemperare ai propri doveri * n. 26205/2013 * n. 5652/2012 per il periodo anteriorealla pronuncia della dichiarazione giudiziale di genitorialità.Inoltre come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità che haenucleato la nozione di illecito endofamiliare la violazione dei relatividoveri genitoriali non trova la sua sanzione necessariamente esoltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia macomporta che la relativa violazione nell ipotesi in cui provochi lalesione di diritti costituzionalmente protetti possa integrare gliestremi dell illecito civile e dare luogo ad un autonoma azione voltaal risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati al figlio ai sensidell art. 2059 cod.civ. come reinterpretato alla luce dei principirecentemente e ripetutamente affermati da questa stessa Corte intema di danni alla persona * n. 901/2018 * n. 7513/2018* n. 2788/2019 * n. 28989/2019 * n. 26301/2021 .3.3.4. Nel caso di specie quanto alla domanda risarcitoria deldanno non patrimoniale cagionato alla figlia la Corte di meritoall esito dell esame del materiale probatorio acquisito avendoaccertato che il ricorrente aveva omesso di onorare i propri doveri digenitore ha correttamente ritenuto sussistente il danno lamentatodalla figlia e risarcibile il relativo pregiudizio in conseguenza della9 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022lesione di diritti inviolabili e/o fondamentali della persona oggetto diNumero di raccolta generale 4145/2023tutela costituzionale artt. 2 e 30 * ed ai fiDnatia pudbbelicllaazio ne 10/02/2023quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subitodalla figlia per la totale assenza della figura paterna i giudici dimerito hanno legittimamente fatto ricorso al criterio equitativo perdeterminarne l importo non altrimenti quantificabile nel suo precisoammontare criterio comunque non contestato dal ricorrente.3.3.5. Quanto alla domanda di ripetizione delle spese sostenuteper il mantenimento della figlia avanzata dalla * ladecisione impugnata risulta conforme ai principi elaborati da questacorte di legittimità secondo cui A «Con la sentenza diaccertamento della filiazione naturale si dichiara ed attribuisce incapo al figlio uno status che ha efficacia retroattiva con l obbligo dirimborsare pro quota l altro genitore che abbia provvedutointegralmente al mantenimento del figlio.» * n.17140 del11/07/2017 B «In materia di figli nati fuori del matrimonio ildiritto al rimborso delle spese in favore del genitore che haprovveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita ancorchétrovi titolo nell obbligazione legale di mantenimento imputabileanche all altro genitore la cui paternità o maternità sia statasuccessivamente dichiarata ha natura in senso lato indennitariaessendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimentodagli esborsi sostenuti sicché il giudice di merito ove l importo nonsia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare puòutilizzare il criterio equitativo tenendo conto delle molteplici evariabili esigenze del figlio soddisfatte o da soddisfare legate allosviluppo e alla formazione di studio e professionale restandocomunque indiscutibili le spese di sostentamento sin dalla nascitain base ad elementari canoni di comune esperienza.» * n.16916 del 25/05/2022 .La motivazione della sentenza impugnata non si discosta daiprincipi enunciati. Invero la determinazione del quantum è stata10 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13605/2021Numero sezionale 4571/2022effettuata in riferimento ad una quantificazione minima delle speseNumero di raccolta generale 4145/2023cumulando le ordinarie e le straordinarie necessarieD ata ppuebrb licaizlio ne 10/02/2023mantenimento determinata negli importi già rivalutati di euro200 00= mensili fino ai 10 anni di età e di euro 300 00 mensili finoalla proposizione della domanda con un apprezzamento di merito inquesta sede non sindacabile sicché la censura tende in definitivaad un inammissibile rivisitazione delle valutazioni compiute dallaCorte territoriale.4. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso dichiaratiinammissibili il secondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quintola sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Cortedi appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese delpresente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52. * * il primo motivo del ricorso dichiara inammissibili ilsecondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quinto cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di *in diversa composizione anche per le spese del presente grado Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2022.Il Presidente11 di 11* ** * il primo motivo del ricorso dichiara inammissibili ilsecondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quinto cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di *in diversa composizione anche per le spese del presente grado Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2022.Il Presidente11 di 11* *
Sentenza Cassazione n. 04145/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris