CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 05435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 17, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso o in subordine il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite del 25 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 ottobre 2020, la Corte militare di appello, previa esclusione del vincolo della continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto colpevole del reato di ritenzione di "3 cartucce calibro 9 parabellum" costituenti oggetti di armamento militare - e ha revocato il benefico della pena sospesa. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Barbera, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria militare. Evidenzia che, in applicazione dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., il delitto di cui all'art. 166 cod. pen. mil . pace, oggetto del presente procedimento, deve ritenersi connesso con quello, più grave, previsto dall'art. 2 legge, 2 ottobre 1967, n. 895, contestato, sempre con riferimento alle medesime cartucce cal. 9 parabellum, innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria; di conseguenza, la giurisdizione per entrambi i reati spetta a quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'unico motivo dedotto è infondato sicché il ricorso deve essere rigettato. 2. La Corte militare di appello, nel disattendere l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall'imputato nei medesimi termini di cui al presente ricorso, ha osservato che tra il reato militare di ritenzione di oggetti di armamento ed il reato comune di detenzione di munizioni da guerra non sussiste alcuna connessione rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., bensì la diversa ipotesi del concorso. L'assunto è erroneo. La connessione tra procedimenti appartenenti alla giurisdizione ordinaria ed altri pertinenti alla giurisdizione militare, che ai sensi dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., determina la competenza del giudice ordinario anche per il reato militare, quando questo sia meno grave di quello comune, opera soltanto nei casi stabiliti dal precedente art. 12. (Sez. 1, n. 1110 del 01/12/2009, dep. 2010, Rv. 245942). Nel caso in esame è evidente che tra il fatto sub iudice (ritenzione di tre cartucce parabellum in assenza di dimostrazione della cessazione della loro appartenenza al servizio militare) e quello contestato in sede di giurisdizione comune (detenzione delle medesime tre cartucce quali munizione da guerra) sussiste un'ipotesi di connessione a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., posto che il Barbera è imputato di due reati - quello previsto dall'art.166 cod. pen. mil. pace e quello previsto dall'art. 2 legge, 2 ottobre 1967, n. 895 - in concorso formale perché commessi con una sola azione inosservante, al contempo, di diverse disposizioni incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi e, precisamente, l'efficienza delle [OSCURATO:PERSONA] e l'integrità delle loro dotazioni il reato militare, l'ordine e la sicurezza della collettività il reato comune (cfr. Sez. 1, n. 23372 del 15/05/2015, Miceli, Rv. 263615).9), Peraltro, a norma dell'articolo 16, comma 3, cod. proc. pen., il reato più grave è quello di cui all'articolo 2 della legge n. 895 del 1967, di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. 2. La dedotta questione, per quanto astrattamente fondata se posta con riferimento alle imputazioni formalmente elevate nei procedimenti connessi, non è, in concreto, rilevante alle luce della corretta qualificazione giuridica del fatto contestato in sede di giurisdizione comune. Il Pubblico ministero del Tribunale di Catanzaro, nel qualificare la detenzione delle munizioni nel reato di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967, punito più gravemente del reato militare oggetto del presente procedimento, è incorso ictu °cui/ in un errore sul corretto inquadramento giuridico. E' ormai ius receptum il principio secondo cui la pistola semiautomatica 9 x 19 parabellum ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL, che ne costituiscono la naturale dotazione, devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. (Sez. 7, n. 14385 del 01/12/2017, dep. 2018, Viandante, n. m.; Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio, Rv. 269994; Sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, dep. 2015, Carluccio, Rv. 262609). Trattasi di contravvenzione che, in ragione della minor gravità della pena non determina, in caso di connessione con il reato militare, lo spostamento di giurisdizione. Poiché il giudice del procedimento connesso, anche nella fase della legittimità, deve procedere alla corretta qualificazione giuridica anche per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., del reato per cui si procede nell'altra sede, nell'esercizio di tale potere deve procedere all'emenda dell'eventuale errore macroscopico e immediatamente percepibile. D'altra parte, il tema è speculare a quello che si pone nelle ipotesi del conflitto positivo di giurisdizione. Al riguardo è pacifico che il giudice di legittimità è chiamato anche a valutare se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo, in caso contrario, a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Conf. giur. in proc. Zirnarmani, Rv. 269585). In questa prospettiva, quando si debba determinare la giurisdizione per connessione fra reati comuni e reati militari - operando (ai sensi dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen.) tale connessione soltanto quando il reato comune sia più grave di quello militare, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 16, comma 3, cod. proc. pen. - la verifica della maggiore gravità del reato si compie avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione, a meno che nell'ambito dell'imputazione stessa non siano identificabili errori macroscopici e immediatamente percepibili, dei quali è conseguente non tenere conto (Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Confl. comp. in proc. Guida, Rv. 246782; v. anche Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484). Coniugando gli indicati principi, deve concludersi che anche la qualificazione giuridica del fatto può formare oggetto di evidente errore immediatamente percepibile, quando - fermi i fatti costitutivi e sempre senza formulare valutazioni in via prognostica sul merito della decisione - essa risulti contrastante in modo immediato con quella ritenuta pacificamente corretta. Una volta considerata ictu ocull infondata la qualificazione con cui è stato configurato il reato connesso, quella pacificamente esatta essendo riferibile all'art.697 cod. pen., in applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. deve escludersi la sussistenza di una ipotesi di connessione idonea a determinare lo spostamento di giurisdizione atteso che il reato comune è meno grave di quello militare. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso