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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48795/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI[dato avviso alle parti;: udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. pen. pen., nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], la quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

Secondo, invero, tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualific:azione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne segue che non sono più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 38235 del 5 giugno 2018), sia quello di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto si è osservato che - si vedano Sez. 5, n. 33145 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279842, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573, e Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - in tema di applicazione pena su richiesta delle parti la possibilità di ricorrere in cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 comma 50

I. 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in Clii tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che deduce errori non risultanti dal capo di imputazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarate) inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pere. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI[dato avviso alle parti;: udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. pen. pen., nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], la quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e alla corretta qualificazione giuridica del fatto. Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Secondo, invero, tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualific:azione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne segue che non sono più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 38235 del 5 giugno 2018), sia quello di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto si è osservato che - si vedano Sez. 5, n. 33145 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279842, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573, e Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - in tema di applicazione pena su richiesta delle parti la possibilità di ricorrere in cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 comma 50 I. 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in Clii tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che deduce errori non risultanti dal capo di imputazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarate) inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pere. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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