CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 42948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con idonei argomenti dalla sentenza impugnata nel confermare una determinazione della pena non aderente (ma non distante) dal minimo edittale, mentre del tutto generica resta la deduzione circa il mancato riconoscimento della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] 'clente