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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 31104/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12364 /2025 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 112 n.4, cod. pen. ; Ritenuto che i motivi di ricorso - che lamentano rispettivamente: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio; erronea qualificazione giuridica del fatto - sono assolutamente generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano minimamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12364 /2025 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 112 n.4, cod. pen. ; Ritenuto che i motivi di ricorso - che lamentano rispettivamente: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio; erronea qualificazione giuridica del fatto - sono assolutamente generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano minimamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31104/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris