CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22059/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ VINCENZO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 1 8 30 / 1 5 / 20 2 4 , depositata i n data 4 marzo 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] i mpugnava innanzi alla Co mmissione tributaria provinciale di Catania la cartella di pagamento n. 2932014 Oggetto: Cartella di pagamento -Art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 - Motivi aggiunti in primo grado –Inammissibilità. 00334834, emessa ai sensi dell'art. 36bis d.P.R.n. 600/1973, per la somma di Euro9.042,77, relativa ad IRPEF per l’anno 2008, a causa della decadenza dalla rateizzazione della comunicazione di irregolaritàper l’omesso versamento di rate successive alla prima. Il contribuente ammetteva di aver pagato solo le prime nove rate e contestava l’erronea applicazione delle sanzioni e degli interessi, dovendo essere calcolati sul residuo debito; chiedeva, quindi, la rideterminazione del quantumdovuto. L’Ufficio si costituiva contestando l’avverso ricorso. Il contribuente, con memoria depositata il 17 maggio 2017, eccepiva il difetto di motivazione della cartella, nella quale era stata indicato, come causa di decadenza, il mancato pagamento della settima rata (ritualmente versata), e chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato. La CTP accoglieva il ricorso, mandando all’A.F. per la riliquidazione dell’importo residuo dovuto. 2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (poi C orte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia), eccependo la novità della domanda proposta dal contribuente con la memoria. La CGT-2 accoglieva l’appello, condividendo l’assunto dell’Ufficio circa l’inammissibilità (ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992) dei motivi aggiunti proposti dal contribuente. Annullava, quindi, la decisione di primo grado, in quanto assunta in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e rigettava il ricorso del contribuente, atteso che, pur volendo ammettere che la settima rata era stata versata, pacificamente non erano state pagate le rate successive alla nona. 3. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato atre motivi.L’Ufficio resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7 novembre 2025. Il ricorrente ha depositato, in data 28 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1.Con il primomotivo di ricorso si deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, C0 1 n. 4 c.p.c.». Deduce che non aveva proposto alcuna domanda (e/o motivo) nuova(o) nella memoria depositata in primo grado, essendosi limitato a chiedere l’annullamento della cartella, annullamento funzionale al ricalcolo della somma effettivamente dovuta per effetto del pagamento di 9 rate. 2. Con il secondo motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.» per avere la CGT-2erroneamente ritenuto ammissibili i motivi di appello proposti dall’Ufficio, in particolare quello (il primo) relativo alla nullità della sentenza della CTP per essere stata accolta una censura tardivamente proposta dal contribuente. Il secondo motivo di appello, parimenti, doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quantoavente ad oggetto la misura delle sanzioni, in relazione alle quali il ricorso del contribuente era stato respinto dalla CTP. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, vertendo sulla medesima questione sotto due angoli prospettici diversi ( a latere del contribuente e a lateredell’Agenzia) sono inammissibili. 3. Invero, parte ricorrente non ha riportato nel ricorso per cassazione il contenuto (anche per stralci) del ricorso introduttivo e delle memorie depositate in primo grado, né ha allegato i detti atti all’odierna impugnazione impedendo così a questa Corte la verifica della effettiva proposizione di motivi nuovi in primo grado. L’allegazione era vieppiù necessaria in quanto in relazione al contenuto dell’atto introduttivo le parti affermano cose diametralmente opposte: il ricorrente asserisce di aver chiesto sin dall’inizio il calcolo del quantum dovuto per effetto del pagamento delle rate, l’ADE sostiene che l’unica doglianza era riferita all’importo delle sanzioni e degli interessi. A sua volta la CGT - 2 ha osservato che ‘con il ricorso introduttivo il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento suddetta esclusivamente sotto il profilo che, avendo regolarmente pagato nove rate in ordine alla suindicata rateizzazione poi interrotta, erroneamente l’Ufficio aveva applicato le sanzioni e gli interessi sull’intero importo della comunicazione di irregolarità’ (pagina 2 della sentenza). 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..Sostiene che, pur volendo aderire alla tesi della CGT- 2 circa la tardività della domanda proposta solo con le memorie in primo grado, i giudici di appello avrebbero dovuto comunque pronunciarsi sulla domanda proposta con il ricorso introduttivo e non limitarsi alla pronuncia di inammissibilità della cd. domanda nuova. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la CGT- 2, dopo aver ritenuto inammissibili i motivi aggiunti proposti in primo grado, si è pronunciata sul ricorso originario del contribuente, ritenendolo infondato. In particolare, ha ritenuto legittimo il calcolo degli interessi e delle sanzioni operato nella cartella impugnata, perché conforme all’art. 3bis, comma 4, d.lgs. 462/1997, nella formulazione vigente ratione temporis : ‘correttamente quindi nell’atto impositivo opposto è stata fatta applicazione degli interessi e sanzioni sul totale della maggiore imposta dovuta di cui alla comunicazione di irregolarità con successiva detrazione in cartella delle somme pagate dal contribuente sulla base della rateazione poi interrotta’ (ultima pag. della sentenza). Pertanto, nessuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato si è verificata nella specie. 5. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que