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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07007/2026

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ORDINANZAsul ricorso proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura speciale allegata, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano,che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato domicilio pressolo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 21 in Milano;- controricorrente -avversola sentenza n. 3371, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.8.2022;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

L’Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini svolte dallaGuardia di Finanza e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] regolarmente consegnato alla contribuente, notificava alla CSIMilano [OSCURATO:PERSONA], dedita all’attività di ‘altri servizi alle imprese’,che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi ai fini Irap, l’avvisodi accertamento n.

T9B0CFP03418/2019, con il quale domandava ilversamento di quanto dovuto per l’Irap, con riferimento all’anno 2013.Il calcolo del reddito da prendere in considerazione ai fini Irap erastimato dall’Amministrazione finanziaria in misura diversa rispetto aquanto annotato dalla società nella propria dichiarazione dei redditi.L’Agenzia delle Entrate contestava infatti alla contribuente di aver presoparte ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti e di averannotato in contabilità come deducibili costi non inerenti o nondocumentati; inoltre, disconosceva il preteso reddito esente che sarebbeconseguito al carattere di impresa con mutualità prevalente invocato dallacontribuente.

Il rilievo relativo alla ritenuta partecipazione dellacooperativa CSI ad operazioni commerciali oggettivamente inesistentiaveva ad oggetto affermati contratti di prestito di manodopera chesarebbero stati stipulati, per ampia parte, con società esercenti lamedesima attività e riconducibili a sorelle della legale rappresentante dellaCSI.Sembra opportuno segnalare che le controversie attinenti agli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della CSI, aventi ad oggetto i tributidell’Ires e dell’Iva, fondati sul medesimo PVC della Guardia di Finanzainnanzi ricordato e relativi agli anni di imposta dal 2010 al 2013, sonoconfluiti innanzi a questa Corte riuniti nel processo RGN n. 1215/2023, dicui si è assicurata la trattazione contestuale.1.1.

In sostanza, pacificamente, società dirette da tre sorellesvolgevano attività sostanzialmente analoghe, offrendo manodopera dadestinare ad attività di operaio e facchinaggio.

Nella tesi dellaNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026contribuente, quando una delle imprese otteneva una sovrabbondanza dicommesse, richiedeva il ‘prestito’ della manodopera da parte di unadiversa impresa del gruppo di fatto, mediante operazioni regolarmentefatturate.Nei confronti della legale rappresentante della CSI, [OSCURATO:PERSONA],era pure tramessa comunicazione di notizia di reato in relazione allaviolazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.2.

La società impugnava l’avviso di accertamento innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo plurime censuredi merito.

Nel corso del giudizio l’Amministrazione finanziaria procedevaad uno sgravio parziale della pretesa, riconoscendo fondati alcuni rilieviproposti dalla contribuente in materia di quantificazione dei redditirilevanti ai fini del calcolo del tributo Irap.

La CTP, preso atto della parzialecessazione della materia del contendere, rigettava nel resto il ricorso,ritenendo che l’Agenzia delle Entrate avesse proposto sufficienti proveindiziarie relative al giusto fondamento della pretesa fiscale.3.

La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, insistendo nei suoi argomenti inparticolare con riferimento alle operazioni commerciali che si pretendevafossero oggettivamente inesistenti, stipulate con altre due societàcooperative, la [OSCURATO:PERSONA] e la Cogeos.

La CTR valutava puramenteapparente la decisione assunta dal giudice di primo grado, ritenevageneriche e prive dei requisiti di legge le prove indiziarie fornitedall’Amministrazione finanziaria ed invece analitiche e sufficienti le provepresuntive contrarie assicurate dalla società.

In conseguenza riformava ladecisione di primo grado ed annullava l’avviso di accertamento per cui ècausa.4.

Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottatadal giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad unoNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026strumento d’impugnazione.

Resiste mediante controricorso la CSI MilanoSocietà Cooperativa.5.

Il Consigliere delegato, esaminati gli atti, redigeva proposta didefinizione accelerata della controversia che era notificata alle parti.L’Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione e domandato latrattazione del ricorso.

In conseguenza è stata fissata l’odierna udienzaper la definizione del giudizio.Ragioni della decisione1.

Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta lanullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt.36, comma 1, n. 4, e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, quartocomma, cod. proc. civ., e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché lamotivazione adottata dalla CTR si risolve in affermazioni apodittiche chenon rivelano l’iter logico attraverso il quale il giudice del gravame èpervenuto alla decisione.2.

In sostanza l’Ente impositore contesta la nullità della decisioneadottata dalla CTR perché la stessa si rivela meramente apparente.2.1.

Il giudice dell’appello osserva che gli elementi presuntivi offerti aprova contraria dalla società circa la piena esistenza e legittimità delleoperazioni commerciali contestate come inesistenti sono convincenti, “peressere dettagliate nella fatturazione con riferimento alla tipologia diprestazioni effettuate e ai clienti beneficiari finali delle prestazioni … sonostate regolate con strumenti tracciabili … costituiscono una partemarginale e quasi irrisoria del volume d’affari della società … altroelemento di prova da evidenziare è costituito dal contenuto delledichiarazioni dei militari verbalizzanti fatte in sede di processo penale esoprattutto dalla circostanza che sia stata considerata inesistente ancheuna operazione di vendita di una autovettura, proprio a dimostrazione chele operazioni sono state considerate tali per partito preso, sulla baseNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’unico elemento che consiste nella parentela tra gli amministratoridelle società coinvolte” (sent.

CTR, p.

III).Il giudice del gravame rileva invece, con riferimento alla prova positivadella sussistenza di operazioni commerciali inesistenti offertadall’Amministrazione finanziaria che deve riscontrarsi la “mancanza dielementi concreti a supporto della pretesa erariale … dagli elementi posti abase della pretesa, emergono invece presunzioni generiche prive deirequisiti e quindi del tutto insufficienti a supportare la pretesa tributaria”,tutto qui.2.2.

Da quanto riassunto emerge che la CTR non indica, e tanto menoesamina, quali sono gli elementi di prova proposti dall’Amministrazionefinanziaria, che pure erano stati esaminati, ripartiti in categorie e ritenutidecisivi dal giudice di primo grado, e si limita a qualificarli come genericied insufficienti.

La motivazione risulta pertanto meramente apparente, ele censure proposte dall’Amministrazione finanziaria appaiono pertantofondate.2.3.

Del resto anche l’analisi che il giudice del gravame dedica aglielementi presuntivi offerti dalla società non risulta sufficientementeanalitica.

Afferma il giudice di secondo grado che le prestazioni relativealle operazioni commerciali, oggetto di rilievo di oggettiva inesistenza,risultano fatturate e sono indicati i clienti beneficiari finali delleprestazioni.

Tuttavia non chiarisce se risulti accertato da quali lavoratorisiano state fornite e di quale società fossero dipendenti, se del caso,neppure illustra perché questi dati dovrebbero valutarsi irrilevanti.Afferma che le operazioni sono state regolate con strumenti tracciabili, masi è già ripetutamente chiarito che questo non è un indizio decisivo,perché frequentemente utilizzato proprio per celare operazionicommerciali inesistenti.Afferma il giudice dell’appello che le operazioni contestate comeinesistenti costituiscono una parte marginale e quasi irrisoria del volumeNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026d’affari della società, ma non esplica le conseguenze della suaaffermazione.

Sussiste un possibile interesse a sottrarsi all’imposizioneanche con riferimento ad importi contenuti.La CTR opera riferimento a testimonianze rese dai verbalizzanti inprocesso penale, ma non ha cura di indicare a quali verbalizzanti siriferisca, e tanto meno chiarisce quali dichiarazioni rilevanti abbiano reso.Richiama un ritenuto errore nella valutazione di una fattura indicatacome attinente ad operazione di prestito di manodopera ma in realtàrelativa alla compravendita di un’autovettura.

Questo fenomeno, però,sembra dover comportare l’esclusione della fattura dall’accertamento, nonuna valutazione di complessiva inattendibilità dello stesso, in mancanza diulteriori elementi, che la CTR avrebbe dovuto specificamente indicare.2.3.1.

Sembra opportuno ancora ribadire che la CTP (la decisione èstata anche prodotta dalla ricorrente che vi opera richiamo) aveva invecevalutato con sufficiente analiticità gli elementi presuntivi offertidall’Amministrazione finanziaria, giudicandoli decisivi, e la CTR si limita adaffermare che la motivazione del giudice di primo grado risulta soloapparente, senza chiarire in quale errore fosse incorsa la CTP.

Ancora, aquanto è dato comprendere, la cooperativa CSI ha contestato in sede diappello (e per quanto emergente dalla sentenza della CTP, anche in primogrado) la effettiva esistenza delle sole operazioni commerciali stipulatecon le società cooperative [OSCURATO:PERSONA] e Cogeos, mentrel’accertamento riguardava pure operazioni commerciali valutate inesistentie realizzate con altre imprese, ma il giudice dell’appello ha annullatointeramente gli avvisi di accertamento, senza però chiarire il perché.Ancora, il giudice di primo grado attesta come l’Amministrazionefinanziaria avesse evidenziato che “la parte ricorrente nulla ha rilevatocirca la non deducibilità dei costi indicati come non inerenti e nondocumentati di talché gli stessi devono ritenersi provati” (sent.

CTP, p.Numero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026III).

Tuttavia il giudice dell’appello ha annullato integralmente l’avviso diaccertamento.3.

In definitiva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deveessere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda anuovo esame.La Corte di Cassazione,Numero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Irap 2013 - GruppoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: societario di fatto - Operazionioggettivamente inesistenti -dott. [OSCURATO:PERSONA] - Oneri p robatori.dott. [OSCURATO:PERSONA] - R.G.N. 2830/2024dott. [OSCURATO:PERSONA] - Cron.dott. [OSCURATO:PERSONA].

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]dott. [OSCURATO:PERSONA] -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura speciale allegata, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano,che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato domicilio pressolo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 21 in Milano;- controricorrente -avversola sentenza n. 3371, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.8.2022;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

L’Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini svolte dallaGuardia di Finanza e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] regolarmente consegnato alla contribuente, notificava alla CSIMilano [OSCURATO:PERSONA], dedita all’attività di ‘altri servizi alle imprese’,che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi ai fini Irap, l’avvisodi accertamento n.

T9B0CFP03418/2019, con il quale domandava ilversamento di quanto dovuto per l’Irap, con riferimento all’anno 2013.Il calcolo del reddito da prendere in considerazione ai fini Irap erastimato dall’Amministrazione finanziaria in misura diversa rispetto aquanto annotato dalla società nella propria dichiarazione dei redditi.L’Agenzia delle Entrate contestava infatti alla contribuente di aver presoparte ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti e di averannotato in contabilità come deducibili costi non inerenti o nondocumentati; inoltre, disconosceva il preteso reddito esente che sarebbeconseguito al carattere di impresa con mutualità prevalente invocato dallacontribuente.

Il rilievo relativo alla ritenuta partecipazione dellacooperativa CSI ad operazioni commerciali oggettivamente inesistentiaveva ad oggetto affermati contratti di prestito di manodopera chesarebbero stati stipulati, per ampia parte, con società esercenti lamedesima attività e riconducibili a sorelle della legale rappresentante dellaCSI.Sembra opportuno segnalare che le controversie attinenti agli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della CSI, aventi ad oggetto i tributidell’Ires e dell’Iva, fondati sul medesimo PVC della Guardia di Finanzainnanzi ricordato e relativi agli anni di imposta dal 2010 al 2013, sonoconfluiti innanzi a questa Corte riuniti nel processo RGN n. 1215/2023, dicui si è assicurata la trattazione contestuale.1.1.

In sostanza, pacificamente, società dirette da tre sorellesvolgevano attività sostanzialmente analoghe, offrendo manodopera dadestinare ad attività di operaio e facchinaggio.

Nella tesi dellaNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026contribuente, quando una delle imprese otteneva una sovrabbondanza dicommesse, richiedeva il ‘prestito’ della manodopera da parte di unadiversa impresa del gruppo di fatto, mediante operazioni regolarmentefatturate.Nei confronti della legale rappresentante della CSI, [OSCURATO:PERSONA],era pure tramessa comunicazione di notizia di reato in relazione allaviolazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.2.

La società impugnava l’avviso di accertamento innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo plurime censuredi merito.

Nel corso del giudizio l’Amministrazione finanziaria procedevaad uno sgravio parziale della pretesa, riconoscendo fondati alcuni rilieviproposti dalla contribuente in materia di quantificazione dei redditirilevanti ai fini del calcolo del tributo Irap.

La CTP, preso atto della parzialecessazione della materia del contendere, rigettava nel resto il ricorso,ritenendo che l’Agenzia delle Entrate avesse proposto sufficienti proveindiziarie relative al giusto fondamento della pretesa fiscale.3.

La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, insistendo nei suoi argomenti inparticolare con riferimento alle operazioni commerciali che si pretendevafossero oggettivamente inesistenti, stipulate con altre due societàcooperative, la [OSCURATO:PERSONA] e la Cogeos.

La CTR valutava puramenteapparente la decisione assunta dal giudice di primo grado, ritenevageneriche e prive dei requisiti di legge le prove indiziarie fornitedall’Amministrazione finanziaria ed invece analitiche e sufficienti le provepresuntive contrarie assicurate dalla società.

In conseguenza riformava ladecisione di primo grado ed annullava l’avviso di accertamento per cui ècausa.4.

Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottatadal giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad unoNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026strumento d’impugnazione.

Resiste mediante controricorso la CSI MilanoSocietà Cooperativa.5.

Il Consigliere delegato, esaminati gli atti, redigeva proposta didefinizione accelerata della controversia che era notificata alle parti.L’Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione e domandato latrattazione del ricorso.

In conseguenza è stata fissata l’odierna udienzaper la definizione del giudizio.Ragioni della decisione1.

Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta lanullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt.36, comma 1, n. 4, e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, quartocomma, cod. proc. civ., e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché lamotivazione adottata dalla CTR si risolve in affermazioni apodittiche chenon rivelano l’iter logico attraverso il quale il giudice del gravame èpervenuto alla decisione.2.

In sostanza l’Ente impositore contesta la nullità della decisioneadottata dalla CTR perché la stessa si rivela meramente apparente.2.1.

Il giudice dell’appello osserva che gli elementi presuntivi offerti aprova contraria dalla società circa la piena esistenza e legittimità delleoperazioni commerciali contestate come inesistenti sono convincenti, “peressere dettagliate nella fatturazione con riferimento alla tipologia diprestazioni effettuate e ai clienti beneficiari finali delle prestazioni … sonostate regolate con strumenti tracciabili … costituiscono una partemarginale e quasi irrisoria del volume d’affari della società … altroelemento di prova da evidenziare è costituito dal contenuto delledichiarazioni dei militari verbalizzanti fatte in sede di processo penale esoprattutto dalla circostanza che sia stata considerata inesistente ancheuna operazione di vendita di una autovettura, proprio a dimostrazione chele operazioni sono state considerate tali per partito preso, sulla baseNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’unico elemento che consiste nella parentela tra gli amministratoridelle società coinvolte” (sent.

CTR, p.

III).Il giudice del gravame rileva invece, con riferimento alla prova positivadella sussistenza di operazioni commerciali inesistenti offertadall’Amministrazione finanziaria che deve riscontrarsi la “mancanza dielementi concreti a supporto della pretesa erariale … dagli elementi posti abase della pretesa, emergono invece presunzioni generiche prive deirequisiti e quindi del tutto insufficienti a supportare la pretesa tributaria”,tutto qui.2.2.

Da quanto riassunto emerge che la CTR non indica, e tanto menoesamina, quali sono gli elementi di prova proposti dall’Amministrazionefinanziaria, che pure erano stati esaminati, ripartiti in categorie e ritenutidecisivi dal giudice di primo grado, e si limita a qualificarli come genericied insufficienti.

La motivazione risulta pertanto meramente apparente, ele censure proposte dall’Amministrazione finanziaria appaiono pertantofondate.2.3.

Del resto anche l’analisi che il giudice del gravame dedica aglielementi presuntivi offerti dalla società non risulta sufficientementeanalitica.

Afferma il giudice di secondo grado che le prestazioni relativealle operazioni commerciali, oggetto di rilievo di oggettiva inesistenza,risultano fatturate e sono indicati i clienti beneficiari finali delleprestazioni.

Tuttavia non chiarisce se risulti accertato da quali lavoratorisiano state fornite e di quale società fossero dipendenti, se del caso,neppure illustra perché questi dati dovrebbero valutarsi irrilevanti.Afferma che le operazioni sono state regolate con strumenti tracciabili, masi è già ripetutamente chiarito che questo non è un indizio decisivo,perché frequentemente utilizzato proprio per celare operazionicommerciali inesistenti.Afferma il giudice dell’appello che le operazioni contestate comeinesistenti costituiscono una parte marginale e quasi irrisoria del volumeNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026d’affari della società, ma non esplica le conseguenze della suaaffermazione.

Sussiste un possibile interesse a sottrarsi all’imposizioneanche con riferimento ad importi contenuti.La CTR opera riferimento a testimonianze rese dai verbalizzanti inprocesso penale, ma non ha cura di indicare a quali verbalizzanti siriferisca, e tanto meno chiarisce quali dichiarazioni rilevanti abbiano reso.Richiama un ritenuto errore nella valutazione di una fattura indicatacome attinente ad operazione di prestito di manodopera ma in realtàrelativa alla compravendita di un’autovettura.

Questo fenomeno, però,sembra dover comportare l’esclusione della fattura dall’accertamento, nonuna valutazione di complessiva inattendibilità dello stesso, in mancanza diulteriori elementi, che la CTR avrebbe dovuto specificamente indicare.2.3.1.

Sembra opportuno ancora ribadire che la CTP (la decisione èstata anche prodotta dalla ricorrente che vi opera richiamo) aveva invecevalutato con sufficiente analiticità gli elementi presuntivi offertidall’Amministrazione finanziaria, giudicandoli decisivi, e la CTR si limita adaffermare che la motivazione del giudice di primo grado risulta soloapparente, senza chiarire in quale errore fosse incorsa la CTP.

Ancora, aquanto è dato comprendere, la cooperativa CSI ha contestato in sede diappello (e per quanto emergente dalla sentenza della CTP, anche in primogrado) la effettiva esistenza delle sole operazioni commerciali stipulatecon le società cooperative [OSCURATO:PERSONA] e Cogeos, mentrel’accertamento riguardava pure operazioni commerciali valutate inesistentie realizzate con altre imprese, ma il giudice dell’appello ha annullatointeramente gli avvisi di accertamento, senza però chiarire il perché.Ancora, il giudice di primo grado attesta come l’Amministrazionefinanziaria avesse evidenziato che “la parte ricorrente nulla ha rilevatocirca la non deducibilità dei costi indicati come non inerenti e nondocumentati di talché gli stessi devono ritenersi provati” (sent.

CTP, p.Numero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026III).

Tuttavia il giudice dell’appello ha annullato integralmente l’avviso diaccertamento.3.

In definitiva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deveessere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda anuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa ladecisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto deiprincipi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare trale parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteLucio NapolitanoP.Q.Maccoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa ladecisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto deiprincipi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare trale parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura speciale allegata, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano,che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato domicilio pressolo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 21 in Milano;- controricorrente -avversola sentenza n. 3371, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.8.2022;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/20261. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini svolte dallaGuardia di Finanza e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] regolarmente consegnato alla contribuente, notificava alla CSIMilano [OSCURATO:PERSONA], dedita all’attività di ‘altri servizi alle imprese’,che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi ai fini Irap, l’avvisodi accertamento n. T9B0CFP03418/2019, con il quale domandava ilversamento di quanto dovuto per l’Irap, con riferimento all’anno 2013.Il calcolo del reddito da prendere in considerazione ai fini Irap erastimato dall’Amministrazione finanziaria in misura diversa rispetto aquanto annotato dalla società nella propria dichiarazione dei redditi.L’Agenzia delle Entrate contestava infatti alla contribuente di aver presoparte ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti e di averannotato in contabilità come deducibili costi non inerenti o nondocumentati; inoltre, disconosceva il preteso reddito esente che sarebbeconseguito al carattere di impresa con mutualità prevalente invocato dallacontribuente. Il rilievo relativo alla ritenuta partecipazione dellacooperativa CSI ad operazioni commerciali oggettivamente inesistentiaveva ad oggetto affermati contratti di prestito di manodopera chesarebbero stati stipulati, per ampia parte, con società esercenti lamedesima attività e riconducibili a sorelle della legale rappresentante dellaCSI.Sembra opportuno segnalare che le controversie attinenti agli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della CSI, aventi ad oggetto i tributidell’Ires e dell’Iva, fondati sul medesimo PVC della Guardia di Finanzainnanzi ricordato e relativi agli anni di imposta dal 2010 al 2013, sonoconfluiti innanzi a questa Corte riuniti nel processo RGN n. 1215/2023, dicui si è assicurata la trattazione contestuale.1.1. In sostanza, pacificamente, società dirette da tre sorellesvolgevano attività sostanzialmente analoghe, offrendo manodopera dadestinare ad attività di operaio e facchinaggio. Nella tesi dellaNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026contribuente, quando una delle imprese otteneva una sovrabbondanza dicommesse, richiedeva il ‘prestito’ della manodopera da parte di unadiversa impresa del gruppo di fatto, mediante operazioni regolarmentefatturate.Nei confronti della legale rappresentante della CSI, [OSCURATO:PERSONA],era pure tramessa comunicazione di notizia di reato in relazione allaviolazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.2. La società impugnava l’avviso di accertamento innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo plurime censuredi merito. Nel corso del giudizio l’Amministrazione finanziaria procedevaad uno sgravio parziale della pretesa, riconoscendo fondati alcuni rilieviproposti dalla contribuente in materia di quantificazione dei redditirilevanti ai fini del calcolo del tributo Irap. La CTP, preso atto della parzialecessazione della materia del contendere, rigettava nel resto il ricorso,ritenendo che l’Agenzia delle Entrate avesse proposto sufficienti proveindiziarie relative al giusto fondamento della pretesa fiscale.3. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, insistendo nei suoi argomenti inparticolare con riferimento alle operazioni commerciali che si pretendevafossero oggettivamente inesistenti, stipulate con altre due societàcooperative, la [OSCURATO:PERSONA] e la Cogeos. La CTR valutava puramenteapparente la decisione assunta dal giudice di primo grado, ritenevageneriche e prive dei requisiti di legge le prove indiziarie fornitedall’Amministrazione finanziaria ed invece analitiche e sufficienti le provepresuntive contrarie assicurate dalla società. In conseguenza riformava ladecisione di primo grado ed annullava l’avviso di accertamento per cui ècausa.4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottatadal giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad unoNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026strumento d’impugnazione. Resiste mediante controricorso la CSI MilanoSocietà Cooperativa.5. Il Consigliere delegato, esaminati gli atti, redigeva proposta didefinizione accelerata della controversia che era notificata alle parti.L’Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione e domandato latrattazione del ricorso. In conseguenza è stata fissata l’odierna udienzaper la definizione del giudizio.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta lanullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt.36, comma 1, n. 4, e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, quartocomma, cod. proc. civ., e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché lamotivazione adottata dalla CTR si risolve in affermazioni apodittiche chenon rivelano l’iter logico attraverso il quale il giudice del gravame èpervenuto alla decisione.2. In sostanza l’Ente impositore contesta la nullità della decisioneadottata dalla CTR perché la stessa si rivela meramente apparente.2.1. Il giudice dell’appello osserva che gli elementi presuntivi offerti aprova contraria dalla società circa la piena esistenza e legittimità delleoperazioni commerciali contestate come inesistenti sono convincenti, “peressere dettagliate nella fatturazione con riferimento alla tipologia diprestazioni effettuate e ai clienti beneficiari finali delle prestazioni … sonostate regolate con strumenti tracciabili … costituiscono una partemarginale e quasi irrisoria del volume d’affari della società … altroelemento di prova da evidenziare è costituito dal contenuto delledichiarazioni dei militari verbalizzanti fatte in sede di processo penale esoprattutto dalla circostanza che sia stata considerata inesistente ancheuna operazione di vendita di una autovettura, proprio a dimostrazione chele operazioni sono state considerate tali per partito preso, sulla baseNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’unico elemento che consiste nella parentela tra gli amministratoridelle società coinvolte” (sent. CTR, p. III).Il giudice del gravame rileva invece, con riferimento alla prova positivadella sussistenza di operazioni commerciali inesistenti offertadall’Amministrazione finanziaria che deve riscontrarsi la “mancanza dielementi concreti a supporto della pretesa erariale … dagli elementi posti abase della pretesa, emergono invece presunzioni generiche prive deirequisiti e quindi del tutto insufficienti a supportare la pretesa tributaria”,tutto qui.2.2. Da quanto riassunto emerge che la CTR non indica, e tanto menoesamina, quali sono gli elementi di prova proposti dall’Amministrazionefinanziaria, che pure erano stati esaminati, ripartiti in categorie e ritenutidecisivi dal giudice di primo grado, e si limita a qualificarli come genericied insufficienti. La motivazione risulta pertanto meramente apparente, ele censure proposte dall’Amministrazione finanziaria appaiono pertantofondate.2.3. Del resto anche l’analisi che il giudice del gravame dedica aglielementi presuntivi offerti dalla società non risulta sufficientementeanalitica. Afferma il giudice di secondo grado che le prestazioni relativealle operazioni commerciali, oggetto di rilievo di oggettiva inesistenza,risultano fatturate e sono indicati i clienti beneficiari finali delleprestazioni. Tuttavia non chiarisce se risulti accertato da quali lavoratorisiano state fornite e di quale società fossero dipendenti, se del caso,neppure illustra perché questi dati dovrebbero valutarsi irrilevanti.Afferma che le operazioni sono state regolate con strumenti tracciabili, masi è già ripetutamente chiarito che questo non è un indizio decisivo,perché frequentemente utilizzato proprio per celare operazionicommerciali inesistenti.Afferma il giudice dell’appello che le operazioni contestate comeinesistenti costituiscono una parte marginale e quasi irrisoria del volumeNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026d’affari della società, ma non esplica le conseguenze della suaaffermazione. Sussiste un possibile interesse a sottrarsi all’imposizioneanche con riferimento ad importi contenuti.La CTR opera riferimento a testimonianze rese dai verbalizzanti inprocesso penale, ma non ha cura di indicare a quali verbalizzanti siriferisca, e tanto meno chiarisce quali dichiarazioni rilevanti abbiano reso.Richiama un ritenuto errore nella valutazione di una fattura indicatacome attinente ad operazione di prestito di manodopera ma in realtàrelativa alla compravendita di un’autovettura. Questo fenomeno, però,sembra dover comportare l’esclusione della fattura dall’accertamento, nonuna valutazione di complessiva inattendibilità dello stesso, in mancanza diulteriori elementi, che la CTR avrebbe dovuto specificamente indicare.2.3.1. Sembra opportuno ancora ribadire che la CTP (la decisione èstata anche prodotta dalla ricorrente che vi opera richiamo) aveva invecevalutato con sufficiente analiticità gli elementi presuntivi offertidall’Amministrazione finanziaria, giudicandoli decisivi, e la CTR si limita adaffermare che la motivazione del giudice di primo grado risulta soloapparente, senza chiarire in quale errore fosse incorsa la CTP. Ancora, aquanto è dato comprendere, la cooperativa CSI ha contestato in sede diappello (e per quanto emergente dalla sentenza della CTP, anche in primogrado) la effettiva esistenza delle sole operazioni commerciali stipulatecon le società cooperative [OSCURATO:PERSONA] e Cogeos, mentrel’accertamento riguardava pure operazioni commerciali valutate inesistentie realizzate con altre imprese, ma il giudice dell’appello ha annullatointeramente gli avvisi di accertamento, senza però chiarire il perché.Ancora, il giudice di primo grado attesta come l’Amministrazionefinanziaria avesse evidenziato che “la parte ricorrente nulla ha rilevatocirca la non deducibilità dei costi indicati come non inerenti e nondocumentati di talché gli stessi devono ritenersi provati” (sent. CTP, p.Numero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026III). Tuttavia il giudice dell’appello ha annullato integralmente l’avviso diaccertamento.3. In definitiva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deveessere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda anuovo esame.La Corte di Cassazione,Numero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Irap 2013 - GruppoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: societario di fatto - Operazionioggettivamente inesistenti -dott. [OSCURATO:PERSONA] -  Oneri p robatori.dott. [OSCURATO:PERSONA] -  R.G.N. 2830/2024dott. [OSCURATO:PERSONA] -  Cron.dott. [OSCURATO:PERSONA]. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]dott. [OSCURATO:PERSONA] -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura speciale allegata, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano,che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato domicilio pressolo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 21 in Milano;- controricorrente -avversola sentenza n. 3371, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.8.2022;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/20261. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini svolte dallaGuardia di Finanza e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] regolarmente consegnato alla contribuente, notificava alla CSIMilano [OSCURATO:PERSONA], dedita all’attività di ‘altri servizi alle imprese’,che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi ai fini Irap, l’avvisodi accertamento n. T9B0CFP03418/2019, con il quale domandava ilversamento di quanto dovuto per l’Irap, con riferimento all’anno 2013.Il calcolo del reddito da prendere in considerazione ai fini Irap erastimato dall’Amministrazione finanziaria in misura diversa rispetto aquanto annotato dalla società nella propria dichiarazione dei redditi.L’Agenzia delle Entrate contestava infatti alla contribuente di aver presoparte ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti e di averannotato in contabilità come deducibili costi non inerenti o nondocumentati; inoltre, disconosceva il preteso reddito esente che sarebbeconseguito al carattere di impresa con mutualità prevalente invocato dallacontribuente. Il rilievo relativo alla ritenuta partecipazione dellacooperativa CSI ad operazioni commerciali oggettivamente inesistentiaveva ad oggetto affermati contratti di prestito di manodopera chesarebbero stati stipulati, per ampia parte, con società esercenti lamedesima attività e riconducibili a sorelle della legale rappresentante dellaCSI.Sembra opportuno segnalare che le controversie attinenti agli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della CSI, aventi ad oggetto i tributidell’Ires e dell’Iva, fondati sul medesimo PVC della Guardia di Finanzainnanzi ricordato e relativi agli anni di imposta dal 2010 al 2013, sonoconfluiti innanzi a questa Corte riuniti nel processo RGN n. 1215/2023, dicui si è assicurata la trattazione contestuale.1.1. In sostanza, pacificamente, società dirette da tre sorellesvolgevano attività sostanzialmente analoghe, offrendo manodopera dadestinare ad attività di operaio e facchinaggio. Nella tesi dellaNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026contribuente, quando una delle imprese otteneva una sovrabbondanza dicommesse, richiedeva il ‘prestito’ della manodopera da parte di unadiversa impresa del gruppo di fatto, mediante operazioni regolarmentefatturate.Nei confronti della legale rappresentante della CSI, [OSCURATO:PERSONA],era pure tramessa comunicazione di notizia di reato in relazione allaviolazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.2. La società impugnava l’avviso di accertamento innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo plurime censuredi merito. Nel corso del giudizio l’Amministrazione finanziaria procedevaad uno sgravio parziale della pretesa, riconoscendo fondati alcuni rilieviproposti dalla contribuente in materia di quantificazione dei redditirilevanti ai fini del calcolo del tributo Irap. La CTP, preso atto della parzialecessazione della materia del contendere, rigettava nel resto il ricorso,ritenendo che l’Agenzia delle Entrate avesse proposto sufficienti proveindiziarie relative al giusto fondamento della pretesa fiscale.3. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, insistendo nei suoi argomenti inparticolare con riferimento alle operazioni commerciali che si pretendevafossero oggettivamente inesistenti, stipulate con altre due societàcooperative, la [OSCURATO:PERSONA] e la Cogeos. La CTR valutava puramenteapparente la decisione assunta dal giudice di primo grado, ritenevageneriche e prive dei requisiti di legge le prove indiziarie fornitedall’Amministrazione finanziaria ed invece analitiche e sufficienti le provepresuntive contrarie assicurate dalla società. In conseguenza riformava ladecisione di primo grado ed annullava l’avviso di accertamento per cui ècausa.4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottatadal giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad unoNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026strumento d’impugnazione. Resiste mediante controricorso la CSI MilanoSocietà Cooperativa.5. Il Consigliere delegato, esaminati gli atti, redigeva proposta didefinizione accelerata della controversia che era notificata alle parti.L’Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione e domandato latrattazione del ricorso. In conseguenza è stata fissata l’odierna udienzaper la definizione del giudizio.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta lanullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt.36, comma 1, n. 4, e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, quartocomma, cod. proc. civ., e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché lamotivazione adottata dalla CTR si risolve in affermazioni apodittiche chenon rivelano l’iter logico attraverso il quale il giudice del gravame èpervenuto alla decisione.2. In sostanza l’Ente impositore contesta la nullità della decisioneadottata dalla CTR perché la stessa si rivela meramente apparente.2.1. Il giudice dell’appello osserva che gli elementi presuntivi offerti aprova contraria dalla società circa la piena esistenza e legittimità delleoperazioni commerciali contestate come inesistenti sono convincenti, “peressere dettagliate nella fatturazione con riferimento alla tipologia diprestazioni effettuate e ai clienti beneficiari finali delle prestazioni … sonostate regolate con strumenti tracciabili … costituiscono una partemarginale e quasi irrisoria del volume d’affari della società … altroelemento di prova da evidenziare è costituito dal contenuto delledichiarazioni dei militari verbalizzanti fatte in sede di processo penale esoprattutto dalla circostanza che sia stata considerata inesistente ancheuna operazione di vendita di una autovettura, proprio a dimostrazione chele operazioni sono state considerate tali per partito preso, sulla baseNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’unico elemento che consiste nella parentela tra gli amministratoridelle società coinvolte” (sent. CTR, p. III).Il giudice del gravame rileva invece, con riferimento alla prova positivadella sussistenza di operazioni commerciali inesistenti offertadall’Amministrazione finanziaria che deve riscontrarsi la “mancanza dielementi concreti a supporto della pretesa erariale … dagli elementi posti abase della pretesa, emergono invece presunzioni generiche prive deirequisiti e quindi del tutto insufficienti a supportare la pretesa tributaria”,tutto qui.2.2. Da quanto riassunto emerge che la CTR non indica, e tanto menoesamina, quali sono gli elementi di prova proposti dall’Amministrazionefinanziaria, che pure erano stati esaminati, ripartiti in categorie e ritenutidecisivi dal giudice di primo grado, e si limita a qualificarli come genericied insufficienti. La motivazione risulta pertanto meramente apparente, ele censure proposte dall’Amministrazione finanziaria appaiono pertantofondate.2.3. Del resto anche l’analisi che il giudice del gravame dedica aglielementi presuntivi offerti dalla società non risulta sufficientementeanalitica. Afferma il giudice di secondo grado che le prestazioni relativealle operazioni commerciali, oggetto di rilievo di oggettiva inesistenza,risultano fatturate e sono indicati i clienti beneficiari finali delleprestazioni. Tuttavia non chiarisce se risulti accertato da quali lavoratorisiano state fornite e di quale società fossero dipendenti, se del caso,neppure illustra perché questi dati dovrebbero valutarsi irrilevanti.Afferma che le operazioni sono state regolate con strumenti tracciabili, masi è già ripetutamente chiarito che questo non è un indizio decisivo,perché frequentemente utilizzato proprio per celare operazionicommerciali inesistenti.Afferma il giudice dell’appello che le operazioni contestate comeinesistenti costituiscono una parte marginale e quasi irrisoria del volumeNumero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026d’affari della società, ma non esplica le conseguenze della suaaffermazione. Sussiste un possibile interesse a sottrarsi all’imposizioneanche con riferimento ad importi contenuti.La CTR opera riferimento a testimonianze rese dai verbalizzanti inprocesso penale, ma non ha cura di indicare a quali verbalizzanti siriferisca, e tanto meno chiarisce quali dichiarazioni rilevanti abbiano reso.Richiama un ritenuto errore nella valutazione di una fattura indicatacome attinente ad operazione di prestito di manodopera ma in realtàrelativa alla compravendita di un’autovettura. Questo fenomeno, però,sembra dover comportare l’esclusione della fattura dall’accertamento, nonuna valutazione di complessiva inattendibilità dello stesso, in mancanza diulteriori elementi, che la CTR avrebbe dovuto specificamente indicare.2.3.1. Sembra opportuno ancora ribadire che la CTP (la decisione èstata anche prodotta dalla ricorrente che vi opera richiamo) aveva invecevalutato con sufficiente analiticità gli elementi presuntivi offertidall’Amministrazione finanziaria, giudicandoli decisivi, e la CTR si limita adaffermare che la motivazione del giudice di primo grado risulta soloapparente, senza chiarire in quale errore fosse incorsa la CTP. Ancora, aquanto è dato comprendere, la cooperativa CSI ha contestato in sede diappello (e per quanto emergente dalla sentenza della CTP, anche in primogrado) la effettiva esistenza delle sole operazioni commerciali stipulatecon le società cooperative [OSCURATO:PERSONA] e Cogeos, mentrel’accertamento riguardava pure operazioni commerciali valutate inesistentie realizzate con altre imprese, ma il giudice dell’appello ha annullatointeramente gli avvisi di accertamento, senza però chiarire il perché.Ancora, il giudice di primo grado attesta come l’Amministrazionefinanziaria avesse evidenziato che “la parte ricorrente nulla ha rilevatocirca la non deducibilità dei costi indicati come non inerenti e nondocumentati di talché gli stessi devono ritenersi provati” (sent. CTP, p.Numero registro generale 2830/2024Numero sezionale 20/2026Numero di raccolta generale 7007/2026Data pubblicazione 24/03/2026III). Tuttavia il giudice dell’appello ha annullato integralmente l’avviso diaccertamento.3. In definitiva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deveessere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda anuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa ladecisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto deiprincipi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare trale parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteLucio NapolitanoP.Q.Maccoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa ladecisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto deiprincipi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare trale parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 07007/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris