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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00967/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdatò avviso alle Thifuc -gla relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto non è deducibile alla luce della modalità definitoria prescelta e, comunque, è manifestamente infondato, dato che contesta, l'omessa notifica del provvedimento decisorio nei confronti dell'imputato assente in giudizio, quando, invece, tale notifica non è dovuta (cfr. per tutte Sez.

U n. 698, del 24 ottobre 2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdatò avviso alle Thifuc -gla relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto non è deducibile alla luce della modalità definitoria prescelta e, comunque, è manifestamente infondato, dato che contesta, l'omessa notifica del provvedimento decisorio nei confronti dell'imputato assente in giudizio, quando, invece, tale notifica non è dovuta (cfr. per tutte Sez. U n. 698, del 24 ottobre 2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/
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