CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 23957/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite e prive di specificità, perché deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, senza confrontarsi compiutamente con gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata (cfr., specificamente, pag. 6) e mirando ad un diverso apprezzamento degli stessi; Ritenuto che pure l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], contestante anch'esso la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 74, gomma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite e prive di specificità, perché deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, senza confrontarsi compiutamente con gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata (cfr., specificamente, pag. 3) e mirando ad un diverso apprezzamento degli stessi; Rilevato, pertanto, che i due ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. H. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]