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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 settembre 2022

Cassazione n. 27940/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O Ud. sul ricorso 27758-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], 2022 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente- avverso la sentenza n. 2148/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/07/2020; R.G.N. 27758/2020 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori, depositato telematicamente in data 19 settembre 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal legale rappresentante pro tempore della società controrìcorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano ì requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno ?I.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Ud. sul ricorso 27758-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], 2022 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente- avverso la sentenza n. 2148/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/07/2020; R.G.N. 27758/2020 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori, depositato telematicamente in data 19 settembre 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal legale rappresentante pro tempore della società controrìcorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano ì requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno ?I.
Decreto Cassazione n. 27940/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris