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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16590/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16-09-2021 del G.U.P. del Tribunale di Pavia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 settembre 2021, il G.U.P. del Tribunale di Pavia applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2 di reclusione e 4.000 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere detenuto illecitamente vari quantitativi di stupefacenti di tipo marijuana e hashish; fatto accertato in Lacchiarella il 23 dicembre 2020.

Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta dal G.U.P. la confisca del denaro (libretto 37621), oltre che dello stupefacente e degli altri oggetti sequestrati, tra cui zaino e cellulari.

2. Avverso la sentenza del G.U.P. pavese, Koraki, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa censura la statuizione della sentenza relativa alla confisca dei cellulari sequestrati all'imputato, osservando che il G.U.P. si era limitato a disporre la confisca di quanto in sequestro, senza illustrare le ragioni di tale decisione; del resto, escluso che il telefonino potesse costituire un bene utilizzato per la commissione del reato, doveva considerarsi che era stata ascritta a Koraki una detenzione a fini di spaccio di droga e non una condotta di cessione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Con la sentenza di patteggiamento impugnata, il G.U.P. ha disposto la confisca non solo dello stupefacente e del denaro sequestrato, ma anche di "quant'altro in sequestro", in quanto "corpo del reato", osservando che si trattava di oggetti (zaini, cellulari) "utilizzati per commettere il reato".

Orbene, tale impostazione non può essere ritenuta legittima, almeno rispetto ai beni cui si riferisce la doglianza difensiva, ovvero i telefoni cellulari.

E invero, premesso che nel caso di specie si vede nell'ipotesi di confisca facoltativa di cui all'art. 240 comma 1 cod. pen., la motivazione richiamata non appare adeguata, dovendosi ribadire la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020, Rv. 278406, Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Rv. 270324 e Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Rv. 263111), secondo cui, in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati.Dunque, il richiamo all'asservimento del bene rispetto al reato non può ritenersi esaustivo, essendo mancata nella pronuncia impugnata la necessaria e specifica verifica in ordine all'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile.

2. Alla stregua di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla confisca dei telefoni cellulari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia, Ufficio G.I.P.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16-09-2021 del G.U.P. del Tribunale di Pavia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2021, il G.U.P. del Tribunale di Pavia applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2 di reclusione e 4.000 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere detenuto illecitamente vari quantitativi di stupefacenti di tipo marijuana e hashish; fatto accertato in Lacchiarella il 23 dicembre 2020. Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta dal G.U.P. la confisca del denaro (libretto 37621), oltre che dello stupefacente e degli altri oggetti sequestrati, tra cui zaino e cellulari. 2. Avverso la sentenza del G.U.P. pavese, Koraki, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa censura la statuizione della sentenza relativa alla confisca dei cellulari sequestrati all'imputato, osservando che il G.U.P. si era limitato a disporre la confisca di quanto in sequestro, senza illustrare le ragioni di tale decisione; del resto, escluso che il telefonino potesse costituire un bene utilizzato per la commissione del reato, doveva considerarsi che era stata ascritta a Koraki una detenzione a fini di spaccio di droga e non una condotta di cessione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Con la sentenza di patteggiamento impugnata, il G.U.P. ha disposto la confisca non solo dello stupefacente e del denaro sequestrato, ma anche di "quant'altro in sequestro", in quanto "corpo del reato", osservando che si trattava di oggetti (zaini, cellulari) "utilizzati per commettere il reato". Orbene, tale impostazione non può essere ritenuta legittima, almeno rispetto ai beni cui si riferisce la doglianza difensiva, ovvero i telefoni cellulari. E invero, premesso che nel caso di specie si vede nell'ipotesi di confisca facoltativa di cui all'art. 240 comma 1 cod. pen., la motivazione richiamata non appare adeguata, dovendosi ribadire la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020, Rv. 278406, Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Rv. 270324 e Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Rv. 263111), secondo cui, in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati.Dunque, il richiamo all'asservimento del bene rispetto al reato non può ritenersi esaustivo, essendo mancata nella pronuncia impugnata la necessaria e specifica verifica in ordine all'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. 2. Alla stregua di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla confisca dei telefoni cellulari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia, Ufficio G.I.P. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale
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