CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 30118/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che confermava la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Vicenza per il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede (in Schio, il 21/06/2016). Rilevato preliminarmente che vi sono state remissione di querela e contestuale accettazione in data 25/02/2023, avvenute presso il [OSCURATO:PERSONA] di Schio, entro il termine di impugnazione; Considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente ,Rv. 268625; Considerato che il delitto per cui è processo è procedibile, dopo le innovazioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a querela di parte; Ritenuto quindi che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; Considerato che le spese devono essere poste a carico del querelato; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2024 Il C