CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12423/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] edivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 05 - 80123 , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione in sostituzione di difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in sostituzione del precedente costituito difensore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caserta, alla Piazza della Costituzione n. 4 –81100 (CE) ( pec: [OSCURATO:EMAIL] ) ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso accertamento catastale albergo – Omessa notificazione rendita rettificata avverso la sentenza n. 2335/2020 emessa dalla C TR Campania in data 22/05/2020 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Napoli avverso l’avviso di accertamento catastale, relativo ad ICI per l’anno 2008, con il quale l’Agenzia delle Entrate-Territorio aveva rettificato la rendita catastale proposta con Docfa dal padre, aumentandola all’importo di €. 77.922,00, relativa ad un albergo denominato “[OSCURATO:PERSONA]” sito nel Comune di Forio a lei pervenuto in comproprietà con le due sorelle Francesca e Margherita, in virtù dell’atto denominato “patto di famiglia” per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il padre, [OSCURATO:PERSONA], aveva trasferito alle sue tre figlie la comproprietà pro indiviso del suddetto immobile. 2. L’adìta CTP rigettava il ricorso, evidenziando che l’Ufficio aveva utilizzato, ai fini della rideterminazione della rendita catastale, i medesimi parametri indicati nella consulenza di parte ed aveva tenuto conto delle rendite catastali di cespiti immobiliari simili. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania rigettava il gravame, evidenziando che l’Ufficio aveva operato l’accertamento sulla base di criteri condivisi dal consulente di parte, attribuendo al cespite una rendita diversa da quella proposta in virtù di una diversa valutazione tecnica, e che la Sodano non aveva provato elementi fattuali atti a giustificare l’individuazione di parametri diversi. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con istanza di rimessione al primo grado. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 74, comma 1, della legge 342/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver considerato che, in base al primo comma del suddetto art. 74, a decorrere dal 1° gennaio 2000 le rendite catastali hanno efficacia solo con la loro notificazione e che su tale profilo già si era formato il giudicato, a seguito della sentenza n. 3283/2017 divenuta definitiva all’esito di un giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 relativo al medesimo immobile (e che ad analoghe conclusioni erano pervenute altre due sentenze, sia pure non ancora passate in giudicato, con riferimento alle annualità 2012 e 2013). 2. Preliminarmente, occorre rilevare il difetto di contraddittorio sin dal primo grado di giudizio. Come affermato dalla ricorrente e dalla stessa documentato, nonché come riconosciuto dalla stessa sentenza della CTR impugnata, la parte ricorrente non è proprietaria esclusiva dell'immobile in relazione al quale ha impugnato l'avviso di accertamento di rettifica della rendita catastale (in quanto vi sono anche altre due comproprietarie che non hanno mai preso parte al presente giudizio) e secondo questa Corte, in tema di contenzioso catastale, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento - vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (in applicazione del principio, la Cassazione ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l'integrazione del contraddittorio: Cass. n. 15489 del 2010; conformi Cass. n. 24101 del 2012, Cass. n. 3068 del 2014 e Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 1272 del 2020). Pertanto, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, nè dalla CTR che non ha provveduto a rimettere la causa alla CTP ex art. 354 cod. proc. civ.,impone l'annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa a contraddittorio non integro e, quindi, va disposto il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado in composizione diversa, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Cass. nn. 27640 e 27647 del 2019, Cass. Sez. 2, ord. 23 ottobre 2020, n. 23315, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021), che provvederà alla decisione, previa integrazione del contraddittorio, e alla liquidazione delle spese di lite. 3. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa -ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. – alla Corte di G iustizia T ributaria di primo grado di Napoli per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. cassa la sentenza impugnata, rinviando -ex art. 383, comma 3, cod. proc. cìv. -alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in differente composizione, per la decisione nel merito previa integrazione del contraddittorio, oltre che per la liquidazione delle spese anche del