CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa in primo grado ed ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] el reato di cui agli artt. 385 e 624,625 comma 1 nn. 2 e 7, cod. pen.; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, quanto all'accertamento della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio concretamente applicato; - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, né risulta scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, né, in ultimo, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 sigl re