Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 596/2026
ECLI:EU:C:2026:497
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0376_RES
Causa C‑376/24
MT
contro
[OSCURATO:PERSONA] de direction de l’Autorité des Services
et
des [OSCURATO:PERSONA] (FSMA)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 giugno 2026
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 10 – Comunicazione illecita di informazioni privilegiate – Abuso di informazioni privilegiate e abuso di mercato – Servizi finanziari – Articolo 21 – Comunicazione o diffusione di informazioni ai media – Comunicazione da parte di un politico di informazioni privilegiate ai media – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 – Articolo 10 – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’espressione – Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali – Interpretazione e limitazione dell’esercizio di tale libertà»
Ravvicinamento delle legislazioni – Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) – Divieto – Informazioni privilegiate – Comunicazione illecita – Eccezioni – Comunicazione ai fini dell’attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione – Nozione – Comunicazione da parte di un politico a diversi media dell’imminente privatizzazione di un’impresa pubblica per sollecitare un dibattito pubblico – Inclusione – Presupposti – Comunicazione necessaria all’esercizio della funzione – Rispetto del principio di proporzionalità
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11 e 52, §§ 1 e 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 596/2014, artt. 10, § 1, e 21; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/6, art. 3, a)]
(v. punti 38, 39, 41‑44, 47‑51, 55, 56, 59, 61, 64‑66, 68‑77 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), la Corte fornisce chiarimenti sull’applicazione a un politico dell’eccezione prevista agli articoli 10, paragrafo 1, e 21 del regolamento n. 596/2014 (
1
) nel contesto di una comunicazione di informazioni privilegiate ai media.
MT, un politico, ha menzionato, in diversi media, la possibilità di una privatizzazione di un’impresa pubblica. A seguito di tali dichiarazioni, la società interessata ha chiesto all’Autorità dei servizi e dei mercati finanziari (FSMA) la sospensione delle transazioni relative alle proprie azioni e la fusione con un’altra impresa non è stata realizzata. MT ha sostenuto di aver agito nell’ambito delle sue funzioni di ex ministro delle imprese pubbliche e membro di un partito di opposizione, con l’obiettivo di avviare un dibattito pubblico su un progetto di privatizzazione.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte ricorda che la questione se le disposizioni dell’articolo 21 del regolamento n. 596/2014, che prevede un regime specifico per la comunicazione di informazioni ai fini dell’attività giornalistica, siano meno severe di quelle previste dalla direttiva 2003/6 (
2
) abrogata da tale regolamento e se esse siano applicabili a titolo dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole, dipende dal modo in cui occorre interpretare tale articolo 21, e quindi dall’esame del merito della causa. Poiché l’articolo 10 di tale regolamento corrisponde all’articolo 3, lettera a), di tale direttiva, esso non prevede di per sé una norma meno rigorosa. Inoltre, a causa del rinvio operato dall’articolo 21 a tale articolo 10 del regolamento n. 596/2014, tali disposizioni non possono essere applicate separatamente (
3
).
Inoltre, l’eccezione prevista all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, che ammette la comunicazione di informazioni privilegiate nell’ambito del normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione, deve essere oggetto, in linea di principio, di un’interpretazione restrittiva, la quale richiede l’esistenza di uno «stretto nesso» tra la comunicazione di un’informazione privilegiata e l’«ambito del normale» esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione per giustificare una siffatta comunicazione. Per essere lecita, tale comunicazione deve essere strettamente necessaria a tale esercizio e rispettare il principio di proporzionalità, come la Corte ha già riconosciuto in occasione di una comunicazione di una siffatta informazione «ai fini dell’attività giornalistica» (
4
).
Pertanto, nel caso di specie, da un lato non si può escludere
a priori
che la comunicazione di un’informazione privilegiata da parte di un politico possa rientrare nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dall’esercizio di funzioni parlamentari, in particolare quando tale politico è un membro attivo e influente di un partito politico dell’opposizione e mira, con tale comunicazione, a contestare le politiche condotte dal governo, portando le posizioni di una parte degli elettori nel dibattito pubblico. Pertanto, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio nonché il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, una siffatta divulgazione può rientrare nell’ambito del normale esercizio delle funzioni di un politico.
Dall’altro lato, la Corte verifica se una siffatta comunicazione nei media possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 21 del regolamento n. 596/2014, che disciplina espressamente la comunicazione di informazioni privilegiate nei media e che impone di tener conto, ai fini dell’articolo 10, in particolare, delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di informazione nonché delle norme che disciplinano la professione di giornalista. Tuttavia, la Corte precisa che la determinazione della liceità o meno di una comunicazione di informazioni privilegiate ai fini dell’attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione deve fondarsi su detto articolo 10, tenendo conto al contempo delle precisazioni contenute nel suddetto articolo 21 (
5
).
Pertanto, dopo aver interpretato quest’ultima disposizione, alla luce della sua formulazione, del suo contesto e dei suoi obiettivi, la Corte considera che la comunicazione di informazioni privilegiate nei media da parte di un politico può rientrare nell’espressione «o di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione», e l’articolo 21 può applicarsi a una siffatta divulgazione a condizione che tale persona o le persone ad essa strettamente associate non ricavino, direttamente o indirettamente, un vantaggio da tale comunicazione e che non abbia l’intenzione, con tale comunicazione, di fuorviare il mercato.
Infine, la Corte ricorda che l’eccezione prevista da detto articolo 21 deve essere interpretata in modo da salvaguardare la sua efficacia pratica alla luce della sua finalità, ossia il rispetto della libertà di stampa e della libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, garantite, in particolare, dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), tenendo conto al contempo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tale materia (
6
).
Orbene, le dichiarazioni rese da un politico al fine di sollevare un dibattito pubblico su questioni di interesse generale possono rientrare nella libertà di espressione di una siffatta persona nell’ambito del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale.
Tuttavia, i diritti e le libertà sanciti dalla Carta non sono prerogative assolute e sono ammesse limitazioni (
7
), purché siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale. Nel caso di specie, la restrizione imposta alla libertà di espressione di MT, derivante dal divieto di comunicare l’informazione privilegiata di cui trattasi, rispetta queste tre condizioni. In particolare, tale restrizione rispetta il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà di cui trattasi, tenuto conto delle limitazioni a tale divieto previste dagli articoli 10 e 21 del regolamento n. 596/2014
D’altra parte, sebbene spetti al giudice del rinvio verificare la necessità e la proporzionalità della comunicazione da parte di MT, la Corte è tuttavia competente a fornirgli indicazioni idonee a consentirgli di decidere.
Per quanto riguarda la necessità di tale comunicazione, occorre prendere in considerazione la necessità, per l’esercizio delle funzioni di un politico, di poter sollevare dibattiti pubblici su una questione di interesse generale, nonché il contesto in cui tale comunicazione ha avuto luogo. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, occorre esaminare se la restrizione della libertà di espressione derivante dal divieto di tale comunicazione sia eccessiva rispetto al pregiudizio che essa potrebbe causare all’integrità dei mercati finanziari. A tal fine, occorre tenere conto dell’effetto potenzialmente dissuasivo di una siffatta restrizione sull’esercizio delle funzioni del politico interessato, della proporzionalità della divulgazione rispetto allo scopo perseguito, che è quello di sollevare un dibattito pubblico su questioni di interesse generale, nonché degli effetti negativi di tale comunicazione per l’integrità dei mercati finanziari, quali l’esistenza di abuso di informazioni privilegiate, che potrebbero tradursi in perdite finanziarie e in una perdita di fiducia nei mercati finanziari.
(
1
) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (
GU 2014, L 173, pag. 1
).
(
2
) Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (
GU 2003, L 96, pag. 16
).
(
3
) Sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers (
C‑302/20
,
EU:C:2022:190
, punti
59
e
60
).
(
4
) V., in tal senso, stessa sentenza, punto 78 e giurisprudenza citata.
(
5
) Sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers (
C‑302/20
,
EU:C:2022:190
, punto
75
).
(
6
) Sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers (
C‑302/20
,
EU:C:2022:190
, punto
67
e giurisprudenza citata).
(
7
) Articolo 52, paragrafo 1, della Carta.