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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32771/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 19 settembre 2019 la Corte di cassazione, Sezione quinta, decidendo su ricorso proposto dagli imputati avverso la sentenza pronunciata in data 22 giugno 2018 dalla Corte di appello di Brescia, aveva annullato la sentenza impugnata "limitatamente alle pene accessorie ex art. 216

I. fall.", disponendo il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Con sentenza in data 12 gennaio 2021 la Corte di appello di Brescia, quale giudice del rinvio, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridotto la durata delle pene accessorie applicate agli imputati, determinandola, per quanto riguarda l'imputata [OSCURATO:PERSONA], in anni sei.

Premesso che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta, con riguardo alle vicende inerenti il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice (capi 4 e 5, in essi assorbiti i capi 9 e 10) e condannata alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, la Corte di appello ha evidenziato, ai fini della commisurazione della durata delle pene accessorie, l'entità delle condotte distrattive e le precedenti condanne per reati commessi nell'attività imprenditoriale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie.

La ricorrente non aveva avuto un ruolo attivo nella gestione della società fallita, ma aveva rivestito solo formalmente il ruolo di consigliere di amministrazione su mandato del convivente more uxorio [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la commisurazione operata risulta eccessiva rispetto a quella ritenuta congrua in relazione ad altri imputati, condannati a pena principale più elevata e gravati da precedenti penali più gravi.

3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

La difesa, infatti, non ha proposto alcun rilievo critico alla struttura della motivazione con la quale il giudice del rinvio ha giustificato la commisurazione 2 9fl della durata delle pene accessorie, ma 'ha contestato direttamente la decisione assunta, indicando i dati, oggettivi e soggettivi, che avrebbero dovuto giustificare una commisurazione più contenuta.

Il collegio, dunque, viene sollecitato ad una rivalutazione del merito della decisione, al di là dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peti., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 settembre 2019 la Corte di cassazione, Sezione quinta, decidendo su ricorso proposto dagli imputati avverso la sentenza pronunciata in data 22 giugno 2018 dalla Corte di appello di Brescia, aveva annullato la sentenza impugnata "limitatamente alle pene accessorie ex art. 216 I. fall.", disponendo il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Con sentenza in data 12 gennaio 2021 la Corte di appello di Brescia, quale giudice del rinvio, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridotto la durata delle pene accessorie applicate agli imputati, determinandola, per quanto riguarda l'imputata [OSCURATO:PERSONA], in anni sei. Premesso che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta, con riguardo alle vicende inerenti il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice (capi 4 e 5, in essi assorbiti i capi 9 e 10) e condannata alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, la Corte di appello ha evidenziato, ai fini della commisurazione della durata delle pene accessorie, l'entità delle condotte distrattive e le precedenti condanne per reati commessi nell'attività imprenditoriale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie. La ricorrente non aveva avuto un ruolo attivo nella gestione della società fallita, ma aveva rivestito solo formalmente il ruolo di consigliere di amministrazione su mandato del convivente more uxorio [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la commisurazione operata risulta eccessiva rispetto a quella ritenuta congrua in relazione ad altri imputati, condannati a pena principale più elevata e gravati da precedenti penali più gravi. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. La difesa, infatti, non ha proposto alcun rilievo critico alla struttura della motivazione con la quale il giudice del rinvio ha giustificato la commisurazione 2 9fl della durata delle pene accessorie, ma 'ha contestato direttamente la decisione assunta, indicando i dati, oggettivi e soggettivi, che avrebbero dovuto giustificare una commisurazione più contenuta. Il collegio, dunque, viene sollecitato ad una rivalutazione del merito della decisione, al di là dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peti., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 32771/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris