CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di ROMA per un nuovo giudizio. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, decidendo in seguito all'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale, la riformava e condannava il ricorrente per il reato di riciclaggio 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il decreto di citazione a giudizio in appello non era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in via Garigliano 11 in Roma, ma al suo omonimo con studio in via A. Pollaiolo, sempre in Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). 1.2. Nel caso in esame, come dedotto, la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello veniva effettuata presso un difensore omonimo, ma non presso il difensore di fiducia nominato. La nullità rilevata impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 13 aprile 20