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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 21786/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di ROMA per un nuovo giudizio.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, decidendo in seguito all'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale, la riformava e condannava il ricorrente per il reato di riciclaggio

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: il decreto di citazione a giudizio in appello non era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in via Garigliano 11 in Roma, ma al suo omonimo con studio in via A. Pollaiolo, sempre in Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Il collegio ribadisce che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (Sez.

U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01).

1.2. Nel caso in esame, come dedotto, la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello veniva effettuata presso un difensore omonimo, ma non presso il difensore di fiducia nominato.

La nullità rilevata impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il giorno 13 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di ROMA per un nuovo giudizio. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, decidendo in seguito all'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale, la riformava e condannava il ricorrente per il reato di riciclaggio 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il decreto di citazione a giudizio in appello non era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in via Garigliano 11 in Roma, ma al suo omonimo con studio in via A. Pollaiolo, sempre in Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). 1.2. Nel caso in esame, come dedotto, la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello veniva effettuata presso un difensore omonimo, ma non presso il difensore di fiducia nominato. La nullità rilevata impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 13 aprile 20
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