CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45286/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.DINOSIO Dario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bre- scia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in relazione ai reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 cod.della strada, in mesi sei giorni venti di reclusione, previa declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all'art.186 C.d.S. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge per omesso avviso al difensore della chiusura delle indagini preliminari con conseguente nullità degli atti processuali successivi; nel merito assume violazione di legge e vizio motiva- zionale in relazione al riconoscimento del delitto di cui all'art.189 C.d.S. rile- vando l'assenza di elementi obiettivi da cui desumere la necessità di assi- stere i soggetti coinvolti nel sinistro nonché per assenza dell'elemento sog- gettivo. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui l'omessa notifica dell' avviso di conclusione delle in- dagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato (sez.3, n.7336 del 21.1.2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.258813; sez.5, n.40002 del 24.4.2019, [OSCURATO:PERSONA]- menico, Rv.277525). I motivi di merito non si confrontano poi con la motivazione della sentenza impugnata che appare logica e priva di contraddizioni nonché del tutto coe- rente con gli elementi probatori valutati sia con riferimento alle cure succes- sivamente prestate ai passeggeri del veicolo che era venuto in collisione con il mezzo condotto dal ricorrente, sia in relazione al fatto che il DINOSIO aveva necessariamente realizzato, in ragione delle caratteristiche dell'urto e delle evoluzioni delle autovetture a seguito di questo degli esiti pregiudizie- voli per i soggetti trasportati dal veicolo antagonista.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e iiL....v. [OSCURATO:PERSONA] a Ciampi 9(ALL D EP0Si T