CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (Je hci LUI1L [OSCURATO:PERSONA]° Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso, deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 23 settembre 2021, che ha confermato la sentenza resa il 2 dicembre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Como all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni diciotto di reclusione, in ordine al reato di omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 575 e 577, secondo comma, cod. pen., perché il 25 settembre 2019 aveva cagionato la morte della vittima, ex convivente, mediante strangolamento, per averle stretto violentemente il collo a mani nude„ dopo che si erano incontrati e intrattenuti all'interno di una tenda in località boschiva nella quale l'imputato esercitava attività di illecito traffico di sostanze stupefacenti. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che non vi era prova della sussistenza clell'anímus necandi in capo all'imputato. Dall'analisi della condotta accertata, infatti, si evincerebbe che lo stesso non era stato animato dall'intenzione di cagiorare la morte della compagna, considerando che lo stesso, successivamente allo strangolamento (che era stato ritenuto dal consulente del pubblico ministero non particolarmente violento), si era addormentato accanto al corpo di lei, esponendosi al rischio di essere ricattato o denunciato. Lo stesso, inoltre, resosi conto di quanto accaduto, era immediatamente andato a rendere confessione alle Forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'anímus necandi, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237685). Nel caso in esame, il Collegio deve rilevare che il giudice di appello ha escluso la tesi della preterintenzionalità, in base a un percorso argomentativo del tutto logico e coerente e pienamente aderente alle risultanze processuali, evidenziando la zona vitale ed estremamente delicata nei confronti della quale era stato rivolto l'agire dell'imputato. Lo stesso, infatti, aveva stretto con forza il collo della vittima provocandole la frattura del corno sinistro della cartilagine laringea, circostanza sintomatica del fatto che l'aggressione offensiva era stata anche particolarmente lunga (considerando che il consulente aveva rilevato che lo strangolamento deve perdurare per alcuni minuti ininterrottamente prima che la molte sopraggiunga). Dalla lettura della relazione, inoltre, si evinceva la presenza di ematomi sul cuoio capelluto della vittima, dovuti ai ripetuti impatti del cranio al suolo, stante la morsa mantenuta ferma dell'aggressore e il vano tentativo della vittima di divincolarsi. Anche solo tale ultima circostanza è stata considerata dal giudice di appello come sintomatica della volontà dell'imputato di uccidere la vittima, la quale non era riuscita a opporre una forte resistenza anche in forza del tasso alcolemico riscontrato nel sangue. Dall'istruttoria, infine, era emerso che l'imputato aveva minacciato la vittima per mezzo di messaggi, circostanza ulteriormente sintomatica della sussistenza - nel caso di specie - del dolo intenzionale. Pertanto, il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione del materiale probatorio l che risulta vagliato dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori, senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito. Sul punto, il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato in esame. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all'imputato.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Il ricorrente, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Milano con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R