Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:274
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TJ0514_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 24 aprile 2024 –
Hispavima/Commissione
(causa T-514/14) (
1
)
«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di alcuni gruppi di interesse economico (GIE) e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero parziale – Cessazione parziale della materia del contendere – Non luogo a statuire parziale – Aiuto nuovo – Legittimo affidamento – Recupero – Clausole contrattuali che tutelano i beneficiari dal recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali»
1.
Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse ad agire – Annullamento parziale della decisione impugnata nell’ambito di un altro ricorso presentato contro tale decisione – Ricorso diretto all’annullamento delle parti della decisione impugnata annullate – Ricorso divenuto in parte privo di oggetto – Non luogo a statuire
Art. 263 TFUE
(v. punti 21-41)
2.
Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse ad agire – Annullamento parziale della decisione impugnata nell’ambito di un altro ricorso presentato contro tale decisione – Ricorso diretto all'annullamento delle parti della decisione impugnata non annullate – Persistenza dell’interesse ad agire
Art. 263 TFUE
(v. punti 42, 43, 45-53)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure fiscali a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi – Regime fiscale composto di diverse misure collegate tra loro di fatto o di diritto – Valutazione separata di dette misure – Inammissibilità
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 59-63)
4.
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'articolo 108 TFUE – Eventuale legittimo affidamento dei beneficiari degli aiuti – Tutela – [OSCURATO:PERSONA]. 108 TFUE
(v. punti 73-83)
5.
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità – Prassi decisionale della Commissione – Irrilevanza
(Art. 108, § 2, TFUE)
(v. punto 116)
6.
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Portata – Clausole contrattuali che prevedono il trasferimento dell’onere di recupero di un aiuto illegale dai beneficiari di tale aiuto ad altre persone – Divieto di tale trasferimento e ordine di recupero dell'aiuto illegale presso i beneficiari da parte della Commissione – Violazione della ripartizione delle competenze fra la Commissione e gli Stati membri – Violazione della libertà d’impresa – Insussistenza
(Artt. 107 e 108 TFUE)
(v. punti 89-110, 114, 115, 118-125)
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto contro l’articolo 1 della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria [, altresì denominato «regime spagnolo di tax lease»], che indica i gruppi d’interesse economico e i loro investitori quali unici beneficiari dell’aiuto oggetto di tale decisione, e contro l’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione, che ingiunge al Regno di Spagna di recuperare l’intero importo dell’aiuto oggetto di tale decisione presso gli investitori dei gruppi d’interesse economico che ne hanno beneficiato.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.
(
1
)
GU C 303 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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