CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 11453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22957/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso [OSCURATO:PERSONA] di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5784/2019depositata il 01/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con avviso di accertamento n. TF503AL00015/2017 notificato il 29 dicembre 2017, l'Ufficio di Napoli dell'Agenzia delle entrate, sulla base di pvc in data 27 ottobre 2015 della GDF di Capri, a seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti della Motoscafisti di [OSCURATO:PERSONA]. Coop., contestava, con riferimento all’a.i. 2013, minori costi deducibili, indetraibilità dell’Iva ed omesso assoggettamento ad Iva di operazioni non esenti, recuperando a tassazione: -maggiore Iva per euro 623.207,00; -maggiore Ires per euro 45.226,00; -maggiore Irap per euro 8.174,00, con irrogazione di sanzioni. 2. La contribuente impugnava l'avviso e la CTP di Napoli, con sentenza n. 14243/29/18 emessa il 1° ottobre 2018 e depositata il 5 novembre 2018, rigettava integralmente il ricorso. 3. Proponeva appello la contribuente. 3.1. La CTR della Campania, con la sentenza emarginata, rigettava il gravame, confermando l'avviso di accertamento. 4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con otto motivi, ulteriormente insistito con memoria. Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia, in via principale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 14, DPR n. 633 del 1972 in relazione all'art. 1325 cod. civ., “nella misura in cui la sentenza in epigrafe ha negato l'esenzione Iva per i servizi prestati da MDC, considerando il contratto di trasporto come un contratto misto, in cui le finalità turistico-ricreative della prestazione giustificavano l'applicazione dell'Iva ordinaria”. La conclusione cui perviene la CTR è erronea perché in contrasto con la nozione di contratto misto elaborato dalla giurisprudenza e con le prestazioni effettivamente rese da MDC in favore dei propri clienti, siccome risultanti dal contratto di trasporto, trascritto per autosufficienza, e dagli “elementi fattuali che fanno da sfondo alla fattispecie, documentati sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio” ed ulteriormente analizzati in ricorso. 2. Con i motivi dal secondo al sesto, formulati in via subordinata rispetto al primo, si denuncia l’illegittimità del rilievo oggetto di quest’ultimo sotto svariati altri profili: sia perché l’esenzione dall’Iva discenderebbe comunque dall’applicabilità dell’art. 10, comma 1, n. 12, DPR n. 633 del 1972, in tema di visite a musei (secondo e terzo motivo), sia perché l’aliquota applicabile sarebbe “in limine” quella del 10% (quarto motivo), sia perché in ogni caso avrebbe dovuto essere scomputata l’Iva dall’imponibile e riconosciuto il diritto alla detrazione (quinto e sesto motivo). 3. Con il settimo motivo si denuncia, nuovamente in via principale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109 tuir, dell’art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 19 DPR n. 633 del 1972, “nella misura in cui la CTR ha disconosciuto l’inerenza d[i …] costi all’attività di impresa, sia ai fini delle II.DD. che ai fini dell’Iva”. Con riferimento ai costi disconosciuti in avviso per euro 54.587,00, la maggior parte si riferisce a spese di manutenzione dei singoli natanti e tutti sono pertanto inerenti all'attività dell'impresa, “come analiticamente e dettagliatamente documentato nelle sedi di merito”. “La CTR non si è avveduta del fatto che le giustificazioni fornite dalla parte e la documentazione dalla stessa prodotta erano tutt'altro che generiche”. 4. Con l’ottavo motivo torna a denunciarsi, del pari in via subordinata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 10 St. contr. e dell’art. 97 Cost., “nella misura in cui la CTR non ha riconosciuto l'illegittimità delle sanzioni irrogate”. Più precisamente, il motivo di cui si tratta è volto a dedurre l’illegittimità delle sanzioni irrogate per effetto del rilievo sul disconoscimento dell’esenzione dall’IVA, in ragione del duplice presupposto delle condizioni di obiettiva incertezza su portata ed ambito delle norme tributarie (emergenti anche dai plurimi atti di prassi susseguitisi a proposito dell’art. 10, comma 1, n. 14, DPR n. 633 del 1972) e della buona fede della contribuente (per la quale il regime dell’esenzione seguito non sarebbe neppure il più favorevole). 5. Il “thema decidendum” devoluto dal primo motivo di ricorso involge, astrattamente, l’applicabilità dell’art. 36-bis del decreto- legge n. 50 del 2022, introdotto dalla legge di conversione n. 91 del 2022, il quale, sotto la rubrica: “Interpretazione autentica di norme deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico- ricreative”, così recita: Le disposizioni dell'art. 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dellatabella A, parte II-bis, n. 1-ter), e parte III, n. 127 - novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico- ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto. 5.1. In particolare, rileva la portata, in sé, dell’art. 36-bis d.l. n. 50 del 2022. Segnatamente, le questioni che detto articolo pone all’interprete sono tre, tutte tra loro intimamente connesse, per quanto conservino ciascuna una specifica individualità: - in primo luogo, se, ed i n che misura, esso abbia una valenza innovativa rispetto all'art. 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), e parte III, n. 127-novies); - in secondo luogo, se, ed in che misura, siffatta sua eventuale valenza riverberi effetti “lato sensu” retroattivi; - in terzo luogo, se, ed in che misura, gli effetti “lato sensu” retroattivi che si ritenga di attribuirgli reggano il confronto con la disciplina unionale, sia sotto il profilo della legittimità di una normazione tributaria ora per allora, sia sotto il profilo di una nuova, ed “in limine” diversa, regolazione della fattispecie. 5.2. Appare pertanto opportuno alla luce della disciplina introdotta –su cui non si registrano precedenti specifici – rinviare la causa per la trattazione in pubblica udienza, nel pieno contraddittorio delle parti e con la parte