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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35641/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che !3i è riportato al ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato quella con cui il Tribunale di Gorizia, il 26 marzo 2019, aveva disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 5 di reclusione, condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in giudizio civile, con l'assegnazione di una provvisionale di euro 5000,00, oltre alla rifusione delle spese per la costituzione e difesa della parte civile stessa.

L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di: a) appropriazione indebita aggravata, ex artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen., del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg.

BK445TK, commesso con abuso di relazioni di ufficio; b) simulazione di reato aggravato, ex artt. 367 e 61 n. 2 cod pen., commesso al fine di dissimulare le proprie responsabilità in ordine al reato di cui al capo a).

2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo plurimi motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.521 cod. proc. pen. e 111 Cost., con conseguente nullità della sentenza resa ultra petita.

Sebbene l'atto imputativo non menzioni beni ulteriori e diversi rispetto al veicolo aziendale, quale oggetto della condotta appropriativa, nella sentenza di primo grado, confermata in appello, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile altresì della dolosa sottrazione di una serie attrezzature di rilevante valore, asseritamente contenute all'interno del mezzo, mai specificamente individuate.

Erroneamente la sentenza della Corte territoriale ha respinto l'analogo motivo di appello affermando che la sottrazione del contenente implica anche la sottrazione del contenuto.

La condanna è stata dunque pronunciata per un ''fatto diverso", che presenta connotati materiali non corrispondenti a quelli descritti nella contestazione e di cui è mutata la definizione giuridica

2.2. Il secondo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen., nonché degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.; contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita.

La Corte di merito ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base di una ricostruzione del tutto congetturale, incentrata sul solo dato della detenzione da parte del medesimo di una copia delle chiavi del fumane, omettendo di considerare una serie di elementi distonici con essa, tra cui: - lo smarrimento delle chiavi in uso al [OSCURATO:PERSONA] il giorno antecedente il mancato rinvenimento del veicolo; - il disfunzionamento delle serrature dello sportello posteriore del furgone, che permetteva di accedere all'abitacolo anche senza chiavi, grazie ad una botola di collegamento; - la presenza nella bacheca del datore di lavoro, liberamente accessibile al personale, di altra copia delle chiavi del mezzo; - le testimonianze di Batti e [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge che l'imputato, nella notte tra il 13 ed il 14 aprile 2015, si trovava in compagnia dei propri familiari e non lasciò mai l'abitazione; - l'assenza di prova che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato nel comune di [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Il terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.367 cod. pen., nonché degli artt. 192 cod. proc. pen. e 111 Cost.; contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del delitto di simulazione di reato, che è stata dedotta, per inferenza, dall'accertamento di responsabilità per l'appropriazione indebita, senza escludere altre pur plausibili ricostruzioni.

2.4. Il quarto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., posto che, per entrambe le ipotesi di reato, la responsabilità poggia su un quadro prettamente indiziario, ritenuto esaustivo, sebbene gli elementi valorizzati manchino di gravità, precisione e concordanza, l'unico dato dimostrativo certo essendo il possesso da parte del ricorrente delle chiavi del veicolo.

2.5. Il quinto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.78 cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della parte civile per carenza di legittimazione alla costituzione in giudizio del soggetto firmatario della procura speciale.

Non è stata depositata la visura camerale dimostrativa del potere rappresentativo, né risultano indicati il nominativo e la qualità di chi ha rilasciato la procura, non potendo ritenersi esaustiva al riguardo la certificazione dell'autografia della firma in calce alla procura stessa.

2.6. Il sesto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 74, 80 e 90 cod. proc. pen., 2697 cod. civ., nonché vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della parte civile ed al mancato rigetto delle sue pretese, stante l'assenza di dimostrazione del danno, nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 540 cod. proc. pen.

Non è stata data prova di alcun danno, non essendo stati indicati i beni asseritamente oggetto di sottrazione ed il loro valore, se non nel corso dell'esame dibattimentale dalla persona offesa.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei criteri generali di ripartizione dell'onere della prova.Consequenzialmente, e illegittima anche la condanna accessoria alle rifusione delle spese in favore della parte civile.

2.7. Il settimo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello ha rigettato la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto in ragione della mancata ammissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della propria responsabilità, malgrado l'imputato abbia diritto al silenzio, e non abbia alcun obbligo di dire la verità, e ciò senza tener conto dei parametri normativi per il riconoscimento della causa di non punibilità.

2.8. L'ottavo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena inflitta.

Si è posto, ancora una volta, l'accento sulla mancata ammissione di responsabilità, cui l'imputato non era tenuto.

Non si sono considerati elementi invece positivamente valutabili a suo favore, quali l'incensuratezza e l'assenza di profitto per lo stesso e la mancanza di significativo danno per la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è complessivamente inammissibile per le .ragioni che qui di seguito si espongono.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa deduce, con riguardo alla ritenuta appropriazione dei beni presenti a bordo del veicolo, la violazione dei principi, di matrice eurounitaria, del contradditorio e del giusto processo, sanciti dall'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo, comma terzo, lett. a) e lett. b), e dall'art. 111, comma 2, Cost., che costituiscono il sostrato teorico del diritto dell'imputato ad essere informato dei fatti che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, quale condicio sine qua non dell'equità del processo.

Di contro, occorre ribadire il consolidato insegnamento di questa Corte - sancito, a proposito del principio di necessaria correlazione fra imputazione e condanna, da Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], IRv. 205619-01 - in forza del quale, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti di difesa.

Ciò significa che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie difensive, la violazione non si configura quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

La violazione del principio in parola si verifica, dunque, quando tra il fatto descritto e quello ritenuto in sentenza non si rinviene un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri un rapporto non di continenza, ma di incompatibilità ed eterogeneità sostanziale tra quanto contestato e quanto accertato, tale da recare un reale pregiudizio all'esercizio dei diritti difensivi (tra le molte, Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946).

VI Jug), Nella specifica vicenda, aPeerrve trasformazione radicale risulta essere avvenuta rispetto all'originaria contestazione, atteso che, così come argomentato dai giudici di merito senza illogicità, costituisce una massima di comune esperienza che la sottrazione/appropriazione del contenente comporti la sottrazione del contenuto.

E, del resto, il tema della presenza di una dotazione strumentale all'interno del veicolo aziendale - mai più rinvenuta - è emerso in dibattimento, durante l'esame della persona offesa, sicché il ricorrente ha avuto ampia possibilità di dispiegare le proprie difese al riguardo a partire dal giudizio di primo grado.

Parimenti priva di fondamento è, poi, la dedotta diversità nella "definizione giuridica" del fatto, essendo rimasto immutato il titolo dei reati ipotizzati dall'Accusa.

Non è dato ravvisare, dunque, alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., tale da imporre, in mancanza di modifica della contestazione, la regressione del procedimento al pubblico ministero, come auspicato dalla difesa.

La Corte di appello ha poi correttamente precisato che, anche a voler ritenere la condanna penale riferita al solo furgone, nondimeno sussisterebbe la responsabilità del ricorrente agli effetti civili, giacché dalla condotta di appropriazione indebita del veicolo è scaturito il danno, eziologicamente correlato, costituito dalla perdita dei beni in esso contenuti, del quale deve rispondere chi ha commesso il fatto, in applicazione dell'art. :185 cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, Pota, Rv. 269271, secondo cui "la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo un criterio di c.d. regolarità causale").

3. Il secondo motivo si sostanzia in censure in fatto, non consentite in questa sede.Al fine di negare la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita, il ricorrente contesta la valenza significativa degli elementi su cui fonda la condanna, sollecitandone una diversa lettura, in favore di una versione che assume essere maggiormente plausibile.

Di contro, è incontestato l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti, tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali, quanto la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

E comunque, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), dal che scaturisce l'irrilevanza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).

Tanto premesso, il ragionamento probatorio sviluppato in sentenza non evidenzia discrasie sul piano logico.Piuttosto, la Corte triestina ha compiutamente evidenziato, in uno al rinvenimento del mezzo senza alcun segno di effrazione, le significative incongruenze del narrato dell'imputato, quanto allo smarrimento delle chiavi del furgone, che egli ha riferito in giudizio, mentre ne aveva sempre negato la restituzione al datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], senza addurre alcuna giustificazione; e ha pure valorizzato le discrasie di tale narrato con il racconto della figlia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine all'orario in cui la stessa si era avveduta della sottrazione, sia in ordine alle predette chiavi, che ella ha riferito essere state riposte dal padre more solito nella lavanderia della loro abitazione (il che significa che egli non le aveva affatto smarrite e che nessuno se ne appropriò, per ricollocarle in quello stesso posto dopo la sottrazione).

Similmente, la decisione impugnata è scevra da illogicità ricostruttive, lì dove ha escluso che la responsabilità della sottrazione del furgone potesse essere riferita ad altri soggetti che avevano accesso alla bacheca sita in azienda, ove era custodita la copia di riserva della chiave, sul duplice rilievo che tale bacheca non era affatto accessibile a chiunque, e che, ove la chiave fosse stata rimossa, non la si sarebbe dovuta rinvenire allo stesso posto all'insaputa della impiegata che ne aveva la custodia.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Non ha pregio la censura inerente alla mancanza di elementi istruttori a suffragare la condanna per il reato di simulazione.

Gli elementi da vagliare non potevano che essere quelli che hanno condotto a ritenere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'appropriazione, stante il rapporto di implicazione necessaria tra la appropriazione del veicolo riferibile all'imputato e la natura solo simulata della denuncia di furto del mezzo che egli sporse.

Anche con riferimento a tale fattispecie i giudici di merito hanno fatto coerente applicazione delle regole inferenziali, né si ravvisano fratture logiche tra le premesse ricostruttive e le conseguenze giuridiche che sono state tratte.

5. Il quarto motivo è inammissibile.

Ancora una volta la difesa contesta il risultato probatorio e la sua corrispondenza con le risultanze processuali, ciò che esula, per le superiori considerazioni svolte, dal sindacato della Corte di legittimità.

Rinviando sul punto a quanto evidenziato nei paragrafi nn. 3 e 4 del considerato in diritto, vai la pena di aggiungere che la regola di giudizio compendiata nella formula dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" - di cui il ricorrente lamenta l'inosservanza - rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, poiché la Corte di cassazione non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'urso, Rv. 270108).

L'introduzione della c.d.

"bard rule" non ha, invero, mutato la natura del sindacato di questa Corte sulla motivazione della sentenza - che è altro rispetto al sindacato di merito - e non può essere utilizzata per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519).

Nel negare che gli elementi indiziari su cui si basa la condanna presentino requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che convergano verso una univocità indicativa, in realtà la difesa non ha affatto dimostrato che la decisione sia fondata su mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, ma ha solo parcellizzato la valenza dimostrativa dei più elementi analiticamente vagliati nelle sentenze di merito, omettendo di inserirli in una prospettiva globale.

6. Il quinto motivo è, in parte, non dedotto in appello e, per il resto, manifestamente infondato.

Anzitutto, lamentando la violazione dell'art. 78 cod. proc. pen. per carenza di legittimazione del soggetto firmatario della procura speciale a margine dell'atto di costituzione in giudizio, la difesa rileva in ricorso, per la prima volta, che [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto la procura speciale in proprio, senza operare riferimenti alla persona giuridica della società.

Tale censura non può essere dunque valutata, per difetto devolutivo, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Quanto alla censura inerente alla mancata allegazione di documentazione (visura camerale ovvero atto costitutivo della società), dimostrativa del potere di rappresentanza del soggetto, si tratta di requisito non previsto dall'art. 78 cod. proc. pen., mentre la Corte di merito ha rilevato come la qualità di legale rappresentante dell'ente di [OSCURATO:PERSONA] sia desumibile senza incertezze dalla ragione sociale - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - in uno agli altri elementi valorizzati in sentenza (pag. 12).

E' stata fatta corretta applicazione delle norme, posto che, trattandosi di una società di persone, l'accomandatario ne ha anche, ai sensi dell'art. 2318 cod. civ., la legale rappresentanza ed è, dunque legittimato ad agire in giudizio nel suo interesse

7. Il sesto motivo è manifestamente infondato.In ordine ai danni correlati alla appropriazione - per cui si rinvia a quanto precisato sub n. 2 del considerato in diritto - si è in presenza di una condanna generica, con affermazione dell' an della responsabilità e devoluzione al giudice civile per la quantificazione; l'ammontare della provvisionale è stato valutato congruo per compensare, oltre alla perdita patrimoniale del furgone (del cui possesso la società è rimasta privata per due mesi), il danno per la perdita definitiva delle attrezzature, le spese per recarsi a ritirare il mezzo ritrovato in [OSCURATO:PERSONA], la perdita della giornata lavorativa, le spese per il rimborso del carro attrezzi e per le pratiche al PRA.

Al proposito, questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con argomentazioni che appaiono al Collegio del tutto condivisibili, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, siccome meramente delibativa e non necessariamente motivata, la quale è per sua intrinseca natura insuscettiva di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02).

8. Il settimo motivo è manifestamente infondato.

Non è esatto che la Corte di appello abbia rigettato la richiesta di assoluzione per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della (sola) mancata ammissione di responsabilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] (che costituisce sì un diritto dell'imputato, ma anche un comportamento): ritenendo inesaustiva l'assenza di precedenti penali, la Corte di appello ha rilevato, quale elemento ostativo, l'entità del profitto (correlata alla disponibilità del furgone da parte dell'appropriante per due mesi, nonché alla acquisizione delle attrezzature da lavoro).

A giustificazione del diniego vi è dunque la mancanza di esiguità del danno valutata ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., ossia in base ad uno dei parametri richiamati dall'art. 131-bis cod. pen. 9.

Infine è inammissibile anche il motivo che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche.

Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui nel motivare il diniego della concessione di tali attenuanti non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Sez. 1, n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880).

La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino il potere discrezionale del giudice, nella definizione del trattamento sanzionatorio, verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva.

Nel caso in esame, in linea con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di merito ha ritenuto ostativi alla concessione dell'invocato beneficio il profitto ricavato dalla condotta, tutt'altro che di ridotta entità, in quanto correlato - come innanzi precisato - alla disponibilità del furgone prima del suo ritrovamento ed al valore degli attrezzi in esso contenuti; ma anche il danno patito dalla persona offesa.

Gli elementi valorizzati in sentenza sono stati, all'evidenza, ritenuti prevalenti su quelli indicati dalla difesa o, al contrario questi ultimi sono stati ritenuti del tutto insussistenti.

Nulla impediva, poi, di dare rilievo al comportamento dell'imputato, il quale ha negato la propria responsabilità e proposto una implausibile versione alternativa.

Al riguardo, come affermato da Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339, "la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (In motivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende„ per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazione false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.").

Neppure era richiesta una motivazione, in ordine alla quantificazione della pena, più specifica e dettagliata, atteso il limitato scostamento di essa dal minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

10. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che !3i è riportato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato quella con cui il Tribunale di Gorizia, il 26 marzo 2019, aveva disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 5 di reclusione, condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in giudizio civile, con l'assegnazione di una provvisionale di euro 5000,00, oltre alla rifusione delle spese per la costituzione e difesa della parte civile stessa. L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di: a) appropriazione indebita aggravata, ex artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen., del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. BK445TK, commesso con abuso di relazioni di ufficio; b) simulazione di reato aggravato, ex artt. 367 e 61 n. 2 cod pen., commesso al fine di dissimulare le proprie responsabilità in ordine al reato di cui al capo a). 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo plurimi motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.521 cod. proc. pen. e 111 Cost., con conseguente nullità della sentenza resa ultra petita. Sebbene l'atto imputativo non menzioni beni ulteriori e diversi rispetto al veicolo aziendale, quale oggetto della condotta appropriativa, nella sentenza di primo grado, confermata in appello, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile altresì della dolosa sottrazione di una serie attrezzature di rilevante valore, asseritamente contenute all'interno del mezzo, mai specificamente individuate. Erroneamente la sentenza della Corte territoriale ha respinto l'analogo motivo di appello affermando che la sottrazione del contenente implica anche la sottrazione del contenuto. La condanna è stata dunque pronunciata per un ''fatto diverso", che presenta connotati materiali non corrispondenti a quelli descritti nella contestazione e di cui è mutata la definizione giuridica 2.2. Il secondo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen., nonché degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.; contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita. La Corte di merito ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base di una ricostruzione del tutto congetturale, incentrata sul solo dato della detenzione da parte del medesimo di una copia delle chiavi del fumane, omettendo di considerare una serie di elementi distonici con essa, tra cui: - lo smarrimento delle chiavi in uso al [OSCURATO:PERSONA] il giorno antecedente il mancato rinvenimento del veicolo; - il disfunzionamento delle serrature dello sportello posteriore del furgone, che permetteva di accedere all'abitacolo anche senza chiavi, grazie ad una botola di collegamento; - la presenza nella bacheca del datore di lavoro, liberamente accessibile al personale, di altra copia delle chiavi del mezzo; - le testimonianze di Batti e [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge che l'imputato, nella notte tra il 13 ed il 14 aprile 2015, si trovava in compagnia dei propri familiari e non lasciò mai l'abitazione; - l'assenza di prova che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato nel comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.367 cod. pen., nonché degli artt. 192 cod. proc. pen. e 111 Cost.; contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del delitto di simulazione di reato, che è stata dedotta, per inferenza, dall'accertamento di responsabilità per l'appropriazione indebita, senza escludere altre pur plausibili ricostruzioni. 2.4. Il quarto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., posto che, per entrambe le ipotesi di reato, la responsabilità poggia su un quadro prettamente indiziario, ritenuto esaustivo, sebbene gli elementi valorizzati manchino di gravità, precisione e concordanza, l'unico dato dimostrativo certo essendo il possesso da parte del ricorrente delle chiavi del veicolo. 2.5. Il quinto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.78 cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della parte civile per carenza di legittimazione alla costituzione in giudizio del soggetto firmatario della procura speciale. Non è stata depositata la visura camerale dimostrativa del potere rappresentativo, né risultano indicati il nominativo e la qualità di chi ha rilasciato la procura, non potendo ritenersi esaustiva al riguardo la certificazione dell'autografia della firma in calce alla procura stessa. 2.6. Il sesto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 74, 80 e 90 cod. proc. pen., 2697 cod. civ., nonché vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della parte civile ed al mancato rigetto delle sue pretese, stante l'assenza di dimostrazione del danno, nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 540 cod. proc. pen. Non è stata data prova di alcun danno, non essendo stati indicati i beni asseritamente oggetto di sottrazione ed il loro valore, se non nel corso dell'esame dibattimentale dalla persona offesa. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei criteri generali di ripartizione dell'onere della prova.Consequenzialmente, e illegittima anche la condanna accessoria alle rifusione delle spese in favore della parte civile. 2.7. Il settimo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto in ragione della mancata ammissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della propria responsabilità, malgrado l'imputato abbia diritto al silenzio, e non abbia alcun obbligo di dire la verità, e ciò senza tener conto dei parametri normativi per il riconoscimento della causa di non punibilità. 2.8. L'ottavo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena inflitta. Si è posto, ancora una volta, l'accento sulla mancata ammissione di responsabilità, cui l'imputato non era tenuto. Non si sono considerati elementi invece positivamente valutabili a suo favore, quali l'incensuratezza e l'assenza di profitto per lo stesso e la mancanza di significativo danno per la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è complessivamente inammissibile per le .ragioni che qui di seguito si espongono. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa deduce, con riguardo alla ritenuta appropriazione dei beni presenti a bordo del veicolo, la violazione dei principi, di matrice eurounitaria, del contradditorio e del giusto processo, sanciti dall'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo, comma terzo, lett. a) e lett. b), e dall'art. 111, comma 2, Cost., che costituiscono il sostrato teorico del diritto dell'imputato ad essere informato dei fatti che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, quale condicio sine qua non dell'equità del processo. Di contro, occorre ribadire il consolidato insegnamento di questa Corte - sancito, a proposito del principio di necessaria correlazione fra imputazione e condanna, da Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], IRv. 205619-01 - in forza del quale, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti di difesa. Ciò significa che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie difensive, la violazione non si configura quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. La violazione del principio in parola si verifica, dunque, quando tra il fatto descritto e quello ritenuto in sentenza non si rinviene un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri un rapporto non di continenza, ma di incompatibilità ed eterogeneità sostanziale tra quanto contestato e quanto accertato, tale da recare un reale pregiudizio all'esercizio dei diritti difensivi (tra le molte, Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946). VI Jug), Nella specifica vicenda, aPeerrve trasformazione radicale risulta essere avvenuta rispetto all'originaria contestazione, atteso che, così come argomentato dai giudici di merito senza illogicità, costituisce una massima di comune esperienza che la sottrazione/appropriazione del contenente comporti la sottrazione del contenuto. E, del resto, il tema della presenza di una dotazione strumentale all'interno del veicolo aziendale - mai più rinvenuta - è emerso in dibattimento, durante l'esame della persona offesa, sicché il ricorrente ha avuto ampia possibilità di dispiegare le proprie difese al riguardo a partire dal giudizio di primo grado. Parimenti priva di fondamento è, poi, la dedotta diversità nella "definizione giuridica" del fatto, essendo rimasto immutato il titolo dei reati ipotizzati dall'Accusa. Non è dato ravvisare, dunque, alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., tale da imporre, in mancanza di modifica della contestazione, la regressione del procedimento al pubblico ministero, come auspicato dalla difesa. La Corte di appello ha poi correttamente precisato che, anche a voler ritenere la condanna penale riferita al solo furgone, nondimeno sussisterebbe la responsabilità del ricorrente agli effetti civili, giacché dalla condotta di appropriazione indebita del veicolo è scaturito il danno, eziologicamente correlato, costituito dalla perdita dei beni in esso contenuti, del quale deve rispondere chi ha commesso il fatto, in applicazione dell'art. :185 cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, Pota, Rv. 269271, secondo cui "la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo un criterio di c.d. regolarità causale"). 3. Il secondo motivo si sostanzia in censure in fatto, non consentite in questa sede.Al fine di negare la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita, il ricorrente contesta la valenza significativa degli elementi su cui fonda la condanna, sollecitandone una diversa lettura, in favore di una versione che assume essere maggiormente plausibile. Di contro, è incontestato l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti, tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali, quanto la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), dal che scaturisce l'irrilevanza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). Tanto premesso, il ragionamento probatorio sviluppato in sentenza non evidenzia discrasie sul piano logico.Piuttosto, la Corte triestina ha compiutamente evidenziato, in uno al rinvenimento del mezzo senza alcun segno di effrazione, le significative incongruenze del narrato dell'imputato, quanto allo smarrimento delle chiavi del furgone, che egli ha riferito in giudizio, mentre ne aveva sempre negato la restituzione al datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], senza addurre alcuna giustificazione; e ha pure valorizzato le discrasie di tale narrato con il racconto della figlia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine all'orario in cui la stessa si era avveduta della sottrazione, sia in ordine alle predette chiavi, che ella ha riferito essere state riposte dal padre more solito nella lavanderia della loro abitazione (il che significa che egli non le aveva affatto smarrite e che nessuno se ne appropriò, per ricollocarle in quello stesso posto dopo la sottrazione). Similmente, la decisione impugnata è scevra da illogicità ricostruttive, lì dove ha escluso che la responsabilità della sottrazione del furgone potesse essere riferita ad altri soggetti che avevano accesso alla bacheca sita in azienda, ove era custodita la copia di riserva della chiave, sul duplice rilievo che tale bacheca non era affatto accessibile a chiunque, e che, ove la chiave fosse stata rimossa, non la si sarebbe dovuta rinvenire allo stesso posto all'insaputa della impiegata che ne aveva la custodia. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Non ha pregio la censura inerente alla mancanza di elementi istruttori a suffragare la condanna per il reato di simulazione. Gli elementi da vagliare non potevano che essere quelli che hanno condotto a ritenere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'appropriazione, stante il rapporto di implicazione necessaria tra la appropriazione del veicolo riferibile all'imputato e la natura solo simulata della denuncia di furto del mezzo che egli sporse. Anche con riferimento a tale fattispecie i giudici di merito hanno fatto coerente applicazione delle regole inferenziali, né si ravvisano fratture logiche tra le premesse ricostruttive e le conseguenze giuridiche che sono state tratte. 5. Il quarto motivo è inammissibile. Ancora una volta la difesa contesta il risultato probatorio e la sua corrispondenza con le risultanze processuali, ciò che esula, per le superiori considerazioni svolte, dal sindacato della Corte di legittimità. Rinviando sul punto a quanto evidenziato nei paragrafi nn. 3 e 4 del considerato in diritto, vai la pena di aggiungere che la regola di giudizio compendiata nella formula dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" - di cui il ricorrente lamenta l'inosservanza - rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, poiché la Corte di cassazione non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'urso, Rv. 270108). L'introduzione della c.d. "bard rule" non ha, invero, mutato la natura del sindacato di questa Corte sulla motivazione della sentenza - che è altro rispetto al sindacato di merito - e non può essere utilizzata per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519). Nel negare che gli elementi indiziari su cui si basa la condanna presentino requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che convergano verso una univocità indicativa, in realtà la difesa non ha affatto dimostrato che la decisione sia fondata su mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, ma ha solo parcellizzato la valenza dimostrativa dei più elementi analiticamente vagliati nelle sentenze di merito, omettendo di inserirli in una prospettiva globale. 6. Il quinto motivo è, in parte, non dedotto in appello e, per il resto, manifestamente infondato. Anzitutto, lamentando la violazione dell'art. 78 cod. proc. pen. per carenza di legittimazione del soggetto firmatario della procura speciale a margine dell'atto di costituzione in giudizio, la difesa rileva in ricorso, per la prima volta, che [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto la procura speciale in proprio, senza operare riferimenti alla persona giuridica della società. Tale censura non può essere dunque valutata, per difetto devolutivo, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Quanto alla censura inerente alla mancata allegazione di documentazione (visura camerale ovvero atto costitutivo della società), dimostrativa del potere di rappresentanza del soggetto, si tratta di requisito non previsto dall'art. 78 cod. proc. pen., mentre la Corte di merito ha rilevato come la qualità di legale rappresentante dell'ente di [OSCURATO:PERSONA] sia desumibile senza incertezze dalla ragione sociale - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - in uno agli altri elementi valorizzati in sentenza (pag. 12). E' stata fatta corretta applicazione delle norme, posto che, trattandosi di una società di persone, l'accomandatario ne ha anche, ai sensi dell'art. 2318 cod. civ., la legale rappresentanza ed è, dunque legittimato ad agire in giudizio nel suo interesse 7. Il sesto motivo è manifestamente infondato.In ordine ai danni correlati alla appropriazione - per cui si rinvia a quanto precisato sub n. 2 del considerato in diritto - si è in presenza di una condanna generica, con affermazione dell' an della responsabilità e devoluzione al giudice civile per la quantificazione; l'ammontare della provvisionale è stato valutato congruo per compensare, oltre alla perdita patrimoniale del furgone (del cui possesso la società è rimasta privata per due mesi), il danno per la perdita definitiva delle attrezzature, le spese per recarsi a ritirare il mezzo ritrovato in [OSCURATO:PERSONA], la perdita della giornata lavorativa, le spese per il rimborso del carro attrezzi e per le pratiche al PRA. Al proposito, questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con argomentazioni che appaiono al Collegio del tutto condivisibili, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, siccome meramente delibativa e non necessariamente motivata, la quale è per sua intrinseca natura insuscettiva di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). 8. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Non è esatto che la Corte di appello abbia rigettato la richiesta di assoluzione per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della (sola) mancata ammissione di responsabilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] (che costituisce sì un diritto dell'imputato, ma anche un comportamento): ritenendo inesaustiva l'assenza di precedenti penali, la Corte di appello ha rilevato, quale elemento ostativo, l'entità del profitto (correlata alla disponibilità del furgone da parte dell'appropriante per due mesi, nonché alla acquisizione delle attrezzature da lavoro). A giustificazione del diniego vi è dunque la mancanza di esiguità del danno valutata ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., ossia in base ad uno dei parametri richiamati dall'art. 131-bis cod. pen. 9. Infine è inammissibile anche il motivo che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui nel motivare il diniego della concessione di tali attenuanti non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Sez. 1, n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino il potere discrezionale del giudice, nella definizione del trattamento sanzionatorio, verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva. Nel caso in esame, in linea con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di merito ha ritenuto ostativi alla concessione dell'invocato beneficio il profitto ricavato dalla condotta, tutt'altro che di ridotta entità, in quanto correlato - come innanzi precisato - alla disponibilità del furgone prima del suo ritrovamento ed al valore degli attrezzi in esso contenuti; ma anche il danno patito dalla persona offesa. Gli elementi valorizzati in sentenza sono stati, all'evidenza, ritenuti prevalenti su quelli indicati dalla difesa o, al contrario questi ultimi sono stati ritenuti del tutto insussistenti. Nulla impediva, poi, di dare rilievo al comportamento dell'imputato, il quale ha negato la propria responsabilità e proposto una implausibile versione alternativa. Al riguardo, come affermato da Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339, "la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (In motivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende„ per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazione false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen."). Neppure era richiesta una motivazione, in ordine alla quantificazione della pena, più specifica e dettagliata, atteso il limitato scostamento di essa dal minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 10. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi
Sentenza Cassazione n. 35641/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris